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Catania, acquistò mobili da Aiazzone mai consegnati, la Corte d’Appello: «Stop alle rate»

Di Redazione |

«Il contratto di vendita e quello di finanziamento sono intrinsecamente collegati e danno luogo ad un unico rapporto (stanno e cadono insieme). Se venditore e finanziatore vanno “a braccetto” quando vengono proposti allettanti acquisti in comode rate, devono sopportare insieme anche le conseguenze quando qualcosa va storto. Il che riguarda anche quando il bene venduto presenta dei vizi o difformità».

E’ il principio fissato dalla corte d’Appello di Catania, che si è pronunciata in merito alla vicenda di un consumatore catanese, assistito da Confconsumatori, che nel 2002 aveva acquistato dalla società Aiazzone al prezzo di 4.500 euro l’arredamento di una camera da letto ed aveva contestualmente e su proposta dello stesso venditore stipulato un contratto di finanziamento per poter versare l’importo a rate alla finanziaria.

I mobili acquistati non erano però mai stati consegnati e nel frattempo la finanziaria continuava a pretendere il pagamento delle rate avendo già versato il totale al venditore, che aveva chiuso tutti gli stabilimenti in Italia e trasferito la sede in Israele.

Sulla vicenda si era espresso in primo grado il Tribunale di Catania, che aveva dato parzialmente ragione al consumatore, condannando Aiazzone a restituire il prezzo ma ritenendo comunque l’acquirente vincolato nei confronti della finanziaria, cui dovevano pure pagarsi le spese processuali.

Il consumatore aveva proposto appello invocando i principi frattanto sanciti dalla Corte di Giustizia Europea, la quale si era espressa in favore del consumatore riconoscendo in questi casi il diritto di procedere contro il finanziatore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni da parte del fornitore del bene o del servizio quando l’importo finanziato viene erogato direttamente al venditore.

La Corte di Appello di Catania ha fatto proprio il suddetto principio, nel frattempo confermato in Italia anche dalla Corte di Cassazione, ritenendo “indubbia l’interdipendenza tra il predetto contratto e quello di compravendita «non può che costituire la causa dell’intera operazione, tanto vero che Aiazzone S.p.A. è direttamente intervenuta nella stesura del contratto …».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA