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Regione, niente «silenzio – assenso» per le opere in aree sismiche

Di Redazione |

Con una sentenza nello scorso settembre la Consulta, che ha accolto l’impugnativa della Presidenza del Cdm, aveva dichiarato incostituzionale la norma della legge regionale sul Testo unico per l’edilizia che permetteva l’avvio di opere in zone sismiche senza la necessaria autorizzazione all’inizio dei lavori che potevano essere avviati con la semplice «attestazione di avvenuta presentazione del progetto rilasciata dall’ufficio del Genio civile».

Ora con un provvedimento il dipartimento tecnico della Regione siciliana, acquisito il parere dell’ufficio legale e legislativo di Palazzo d’Orleans, ha disposto che per i progetti che furono depositati tra il 16 settembre e l’8 novembre – prima dunque della pubblicazione della sentenza della Corte – è necessaria un’autorizzazione espressa; in questo modo vengono fatti salvi i progetti depositati ma viene stoppato il ricorso al silenzio-assenso. Il dipartimento ha diramato la circolare a tutti gli uffici del Genio civile.

Scrive il Dipartimento: «Alla data di pubblicazione della sentenza possono essersi già prodotti ‘fattì cioè l’inizio deI lavori o totale esecuzione o ‘effettì cioè l’autorizzazione espressa o la formazione del silenzio-assenso: in tali due ultimi casi la procedura si è certamente esaurita».

«Diversamente – scrive il dirigente del Dipartimento, Vincenzo Palizzolo – in virtù della dichiarata illegittimità costituzionale a far data dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale venuta meno la possibilità ai sensi dell’art.32 (legge regionale 7 del 2003) di una autorizzazione implicita ‘in mancanza di motivato procedimento di diniegò ogni procedimento esaurito deve essere concluso con il rilascio di una autorizzazione espressa». E «pertanto tutte le procedure per le quali, nell’arco temporale intercorso tra il 16 settembre e l’8 novembre 2017 sia stata rilasciata attestazione di deposito (ai sensi dell’art.32) dovranno essere concluse, prioritariamente e con l’urgenza del caso, con il rilascio del provvedimento di autorizzazione espresso».

La Consulta nella sentenza ha richiamato quanto previsto all’art. 94 del Testo unico dell’edilizia: «Nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione». Per i giudici questo principio costituisce espressione evidente «dell’intento unificatore che informa la legislazione statale, palesemente orientata […] ad esigere una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo al rischio sismico, attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione civile, in cui ugualmente compete allo Stato la determinazione dei principi fondamentali».

Per la Corte «la disposizione regionale impugnata, pertanto, deve essere ricondotta alla materia della protezione civile, rispetto alla quale lo statuto speciale non assegna alcuna specifica competenza alla Regione siciliana». Dunque, la parte in cui consente l’avvio dei lavori nelle zone sismiche in assenza della previa autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione, «contrasta con il principio fondamentale espresso dall’art. 94 del Testo unico dell’edilizia, secondo cui, nelle zone sismiche, ‘l’autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione condiziona l’effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo ediliziò».  COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA