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Consulta, per lo status dei nati da maternità surrogata giudice valuti interesse minore

Milano, 18 dic. (AdnKronos Salute) – Il giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale concepito mediante surrogazione di maternità, è sempre tenuto a valutare comparativamente l’interesse alla verità e l’interesse del minore. E’ quanto afferma la Corte Costituzionale in una sentenza depositata oggi, con cui è stata dichiarata non fondata la questione […]

Di Redazione |

Milano, 18 dic. (AdnKronos Salute) – Il giudice chiamato a pronunciarsi sull’impugnazione del riconoscimento del figlio naturale concepito mediante surrogazione di maternità, è sempre tenuto a valutare comparativamente l’interesse alla verità e l’interesse del minore. E’ quanto afferma la Corte Costituzionale in una sentenza depositata oggi, con cui è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Milano sull’articolo 263 del Codice civile (sul tema dell’impugnazione per difetto di veridicità), in relazione a un caso che trae origine dalla trascrizione del certificato di nascita creato all’estero per un bambino riconosciuto come figlio naturale di una coppia di cittadini italiani, che nell’ambito di successive indagini avrebbero ammesso il ricorso all’utero in affitto: per il bambino è risultata certa, in base al test del Dna, la paternità biologica, ma una sentenza del tribunale ordinario di Milano dichiara che il minore non è figlio della donna che lo ha riconosciuto.

Nella sentenza n. 272 (relatore Giuliano Amato), la Consulta chiarisce che, anche nell’azione prevista dall’articolo 263 del Codice civile, è ineludibile la valutazione comparativa fra l’interesse alla verità e l’interesse del minore. Vi sono casi in cui tale valutazione è fatta direttamente dalla legge (per esempio per il disconoscimento del figlio concepito da fecondazione eterologa) e ve ne sono altri “in cui il legislatore impone, all’opposto, l’imprenscindibile presa d’atto della verità, con divieti come quello della maternità surrogata. Ma l’interesse del minore – precisa la Corte – non è per questo cancellato”.

Dunque nel silenzio della legge, come nel caso in esame, la valutazione è più complessa della sola alternativa vero/falso, osserva la Consulta. Tra le variabili di cui tener conto, “oltre alla durata del rapporto con il minore e, quindi, alla condizione identitaria già acquisita, oggi assumono particolare rilevanza le modalità del concepimento e della gestazione” e la possibilità per il genitore sociale di stabilire, mediante l’adozione in casi particolari, un legame giuridico che garantisca al minore un’adeguata tutela.

Nella valutazione comparativa rimessa al giudice rientra anche la considerazione dell'”elevato grado di disvalore” che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, che “offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane”. Perciò la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata sull’articolo 263 del Codice civile, nella parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all’interesse dello stesso.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA