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Calcio, Ctu depositano perizia su istanza fallimento Palermo

Di Redazione |

PALERMO – E’ stata depositata la perizia definitiva dei consulenti del Tribunale di Palermo disposta dai giudici della sezione fallimentare (il collegio è composto da Giuseppe Sidoti, il presidente Giovanni D’Antoni e Raffaella Vacca) dopo l’istanza di fallimento del Palermo calcio presentata dalla Procura. L’indagine è condotta dall’aggiunto Salvatore De Luca e dai sostituti Andrea Fusco e Francesca Dessì.

Nei giorni scorsi i magistrati e gli avvocati del Palermo avevano presentato le loro controdeduzioni sulla prima versione della consulenza dei ctu Saverio Mancinelli, Daniele Santoro e Angelo Paletta. E’ stata fissata per mercoledì prossimo l’udienza in cui le parti discuteranno davanti alla sezione fallimentare del Tribunale di Palermo sull’istanza, poi il Tribunale si riserverà sulla decisione.

«Il Palermo al 24 gennaio scorso non presenta i sintomi di un reale e attuale stato di decozione». Lo scrivono i consulenti tecnici della Procura – Daniele Santoro, Saverio Mancinelli e Angelo Paletta – nella perizia depositata alla sezione fallimentareche deve analizzare l’istanza di fallimento della società sportiva Palermo Calcio presentata dalla Procura del capoluogo siciliano. Il collegio di Ctu ha esaminato i documenti ed effettuato gli accertamenti tecnici sulle posizioni debitorie e creditorie della società rosanero. «Appare, comunque, necessario – scrivono i Ctu – porre in evidenza che tale giudizio risulta essere stato condizionato sia dal fatto che, rispetto alle elaborazioni della Procura e del suo consulente, gli scriventi hanno potuto fare riferimento a un quadro di analisi storica e prospettica molto più ricco, sia dalla attuazione di interventi di natura finanziaria successivi alla presentazione dell’istanza di fallimento». «Permangono – proseguono – una serie di criticità, ricostruite documentalmente dal collegio, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: correttezza della rilevazione contabile di talune voci di bilancio; adeguatezza della giustificazione economica delle operazioni straordinarie con ‘parti correlatè, compiute nel corso degli esercizi esaminati; irregolarità di talune garanzie rilasciate da “terzi”, nonché sulla non misurabilità della solvibilità degli stessi garanti».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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