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**Quirinale: no rieleggibilità, stop Moro-Togliatti, casi 2013 e 2022 riaprono questione** (3)

Di Redazione |

La questione approdò nella commissione dei 75 il 21 gennaio del 1947, e Togliatti, ritenendo il divieto troppo rigido, tornò a proporre la non immediata rieleggibilità, in quanto, viste le “qualità particolari” richieste per ricoprire la carica, sarebbe stato sbagliato escludere un altro mandato per il Presidente uscente. Moro però bocciò la proposta del leader comunista, perchè di fatto avrebbe avuto come conseguenza l’esclusione della rieleggibilità, possibile a quel punto soltanto dopo sette anni dalla fine del mandato.

Con la stesura definitiva della Carta costituzionale fu quindi consentita la rielezione, ma in Assemblea costituente il 24 ottobre del 1947 fu introdotto il cosiddetto semestre bianco, per evitare che il Presidente in carica, avvalendosi del potere di scioglimento delle Camere, potesse in qualche modo influenzare una sua conferma.

“E’ stata approvata la disposizione -spiegò il deputato comunista Renzo Laconi, autore dell’emendamento poi approvato- che in caso di scioglimento delle Camere, i poteri del Presidente sono automaticamente prorogati. Se noi a questo punto non stabilissimo un certo limite nella facoltà del Presidente, riguardo allo scioglimento delle Camere, il Presidente della Repubblica avrebbe la possibilità di fare un piccolo colpo di Stato legale, e cioè potrebbe sciogliere le Camere per avere prorogati i poteri e avvalersi di questo potere prorogato per influenzare le nuove elezioni”.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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