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Covid: circolare ministero su requisiti validità pass da Stati terzi

Di Redazione |

Roma, 30 lug. (Adnkronos Salute) – Il ministero della Salute ha emanato una circolare che regola i requisiti che i certificazioni vaccinali e di guarigione rilasciati dagli Stati Terzi devono riportare affinché siano utilizzabili regolarmente sul territorio italiano. Una validità che – specifica il documento – “è la stessa prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell’Ue) emessa dallo Stato italiano”. Nella circolare viene specificato che i vaccini riconosciuti al fine del ‘pass’ sono solo i 4 finora autorizzati dall’Ema. In particolare le certificazioni vaccinali – si legge nella circolare firmata dal Direttore generale della Prevenzione del ministero Giovanni Rezza – dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); dati relativi al vaccino (denominazione e lotto); data/e di somministrazione del vaccino; dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). E ancora: le certificazioni vaccinali, in formato cartaceo e/o digitale, dovranno essere redatte almeno in una delle seguenti lingue: italiano; inglese; francese; spagnolo. Nel caso in cui certificato non fosse stato rilasciato in una delle quattro lingue indicate è necessario che venga accompagnato da una traduzione giurata, specifica il ministero. Il ministero ricorda che “i vaccini ad oggi accettati in Italia e autorizzati da Ema, sono: Comirnaty (Pfizer-BioNtech); Spikevax (Moderna); Vaxzevria (AstraZeneca) e Janssen (Johnson & Johnson). Per quanto riguarda le certificazioni di guarigione – si legge ancora nella circolare ministeriale – dovranno riportare almeno i seguenti contenuti: dati identificativi del titolare (nome, cognome, data di nascita); informazioni sulla precedente infezione da SarS-CoV-2 del titolare, successivamente a un test positivo (data del primo tampone positivo); dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato (Stato, Autorità sanitaria). Tutte le certificazioni di guarigione, in formato cartaceo e/o digitale – si precisa – dovranno essere accompagnate da una traduzione giurata. La validità dei certificati di guarigione – conclude il documento – è la stessa prevista per la certificazione verde Covid-19 (Certificato Covid digitale dell’Ue) emessa dallo Stato italiano.

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