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Sequestro preventivo: impugnazione del curatore solo se autorizzato

Di Redazione |

(Roma, 19/01/2022) – Roma, 19/01/2022 – Il curatore fallimentare può impugnare il provvedimento che decide sull’istanza di revoca del sequestro preventivo, solo se appositamente autorizzato dal giudice

Nel presente articolo, si esaminerà l’iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte in una recente sentenza (Cass. Pen. Sez. V, sentenza (ud. 14-04-2021) 15-07-2021, n. 27334), nella quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui, per impugnare il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che decide sulla istanza di revoca del sequestro preventivo di un immobile di proprietà della società fallita, il curatore necessita di specifica autorizzazione da parte del giudice delegato.

Preliminarmente, si passeranno in rapida rassegna le scansioni processuali che regolano la materia.

Indice

• La revoca del sequestro preventivo

• L’appello avverso il provvedimento del G.i.p.

• Legittimazione ed interesse ad appellare

• La fattispecie concreta oggetto del decisum

• I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

• Le considerazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

• Conclusioni

La revoca del sequestro preventivo

La medesima norma precisa, inoltre, che se vi è richiesta di revoca dell’interessato, il pubblico ministero, quando ritiene di non doverla accogliere, la trasmette al giudice per le indagini preliminari, cui presenta le sue valutazioni.

Pertanto, nella fase delle indagini, l’istanza di revoca andrà sempre indirizzata al P.m., il quale investirà della decisione il G.i.p. nel solo caso in cui riterrà di respingerla.

Il G.i.p., in quest’ultimo caso, decide con ordinanza, appellabile, ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p., innanzi al Tribunale del Riesame.

L’appello avverso il provvedimento del G.i.p.

L’art. 322 bis c.p.p. stabilisce che sono appellabili le ordinanze in materia di sequestro preventivo non soggette a riesame.

Legittimazione ed interesse ad appellare

Legittimati a proporre appello sono, ai sensi dell’art. 322 bis c.p.p., il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione.

Quanto alla persona offesa, si è sostenuto che essa, qualora non rivesta anche la qualità di persona che potrebbe avere diritto alla restituzione delle cose sequestrate, non è legittimata né a proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice né a presentare appello avverso i provvedimenti in materia di sequestro preventivo né a proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma degli artt. 322 bis e 324 (Cass. Pen., sentenza 7 aprile 1994, Amoruso, C.E.D. Cass., n. 197341. Analogo principio è affermato con riferimento alla parte civile (Cass. Pen.Sez. V, ord. 22 settembre 2005, n. 45726/05, C.E.D. Cass., n. 233212).

L’art. 322 bis, prevedendo che «le persone che hanno diritto alla loro restituzione […] possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero», attribuisce il potere di appello a quelle persone che attraverso la proposizione dell’impugnazione vogliono ottenere la restituzione del bene e non già a coloro che, seppure proprietari del bene, con l’appello si propongono non di ottenere la restituzione ma addirittura il sequestro del bene (Così G. LATTANZI, E. LUPO, Codice di procedura penale: rassegna di giurisprudenza e di dottrina. Volume IV: misure cautelari, (a cura di) L. LUDOVICI, Giuffrè, 2013, p. 1679).

In ossequio alle regole generali, l’ammissibilità del gravame presuppone che l’impugnante non soltanto figuri tra i soggetti investiti, in astratto, della potestas impugnandi, ma anche che coltivi, in relazione alla specifica situazione considerata, un interesse concreto ed attuale ad ottenere un controllo sulla decisione di cui egli lamenta l’illegittimità.

In tale prospettiva, si è affermato che la persona sottoposta alle indagini, nei cui confronti sia stato adottato un decreto di sequestro preventivo, è legittimata a richiedere l’appello, ex art. 322 bis c.p.p., di detto provvedimento, anche se la cosa sequestrata sia di proprietà di terzi, non potendosi contestare l’interesse al gravame ogni qual volta venga in discussione la natura del reato o la qualificazione giuridica del fatto o comunque sia configurabile un’influenza sul procedimento penale (Cass., sez. IV, 20 aprile 2005, n. 2174/05, C.E.D. Cass., n. 231374).

La fattispecie concreta oggetto del decisum

Operatoun doveroso richiamo agli istituti processuali penali che governano la materia, è possibile, ora, affrontare la questione sulla quale la Corte di Cassazione ha reso la pronuncia che ha ispirato il presente lavoro.

Questo, in sintesi, il fatto.

Il G.i.p. presso il Tribunale di Milano aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un immobile di proprietà della società fallita, avanzata dal Curatore.

Avverso la decisione del G.i.p., il medesimo curatore propone appello ex art. 322 bis c.p.p.

Il Tribunale del Riesame, investito del gravame, lo dichiara inammissibile rilevando il difetto di legittimazione del difensore nominato dal Curatore per mancanza della prescritta autorizzazione del Giudice delegato al fallimento.

In particolare, il Collegio di appello ha ravvisato il difetto di legittimazione del difensore che aveva interposto il gravame, rilevando la mancanza di autorizzazione ex art. 31 L. Fall. da parte del Giudice delegato al fallimento, il quale, con precedente provvedimento, aveva autorizzato il curatore ad avvalersi di un legale per la sola attività di consulenza, ferma la necessità del rilascio di autonoma autorizzazione per eventuali azioni o costituzioni in giudizio.

I motivi addotti nel ricorso per Cassazione

Avverso l’ordinanza collegiale il Curatore proponeva ricorso per Cassazione assumendo l’erroneità della decisione del Tribunale, che non avrebbe tenuto conto di un provvedimento, successivo a quello sopraindicato, con il quale il Giudice delegato al fallimento avrebbe autorizzato il Curatore a proporre l’istanza di revoca del sequestro dell’immobile nonché ad intraprendere le azioni utili alla tutela delle ragioni della massa dei creditori.

In particolare, i provvedimenti autorizzativi, emessi dal giudice delegato su richiesta del Curatore, erano due:

• Il primo, con il quale si autorizzava il Curatore ad avvalersi dell’opera professionale di un legale al fine di valutare l’opportunità di esperire eventuali azioni utili alla tutela delle ragioni della massa dei creditori con riguardo al sequestro preventivo dell’immobile di proprietà della società fallita e, in particolare, di valutare la sussistenza dei presupposti per chiedere la revoca di tale misura, ferma la necessità della specifica autorizzazione per agire e costituirsi in giudizio, qualora si manifestasse la necessità di intraprendere azioni giudiziarie;

• Il secondo, successivo di due mesi, con il quale il Giudice delegato al fallimento autorizzava il Curatore ad avanzare istanza di dissequestro del garage in discorso

Secondo la prospettazione del ricorrente, tale ultima autorizzazione – sulla scorta di quanto chiarito dalla giurisprudenza civile della Suprema Corte – includerebbe le azioni funzionali alla revoca del sequestro in parola, compresa la proposizione del gravame dichiarato inammissibile.

Le considerazioni giuridiche formulate dalla Cassazione

Il ricorso veniva dichiarato inammissibile sulla scorta del seguente iter motivazionale.

La Corte, preliminarmente, opera un richiamo all’insegnamento fornito, in subiecta materia, dalle Sezioni Unite,secondo cui:

• “Il curatore del fallimento, nell’espletamento dei compiti di amministrazione del patrimonio fallimentare, ha facoltà di proporre sia l’istanza di riesame del provvedimento di sequestro preventivo, sia quella di revoca della misura, ai sensi dell’art. 322 c.p.p., nonché di ricorrere per cassazione ai sensi dell’art. 325 avverso le relative ordinanze emesse dal tribunale del riesame”;

• “In questi casi il curatore agisce, previa autorizzazione del giudice delegato, perla rimozione di un atto pregiudizievole ai fini della reintegrazione del patrimonio, attendendo alla sua funzione istituzionale rivolta alla ricostruzione dell’attivo fallimentare”(Cass. Pen. Sez. Unite, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, Rv. 228163 – 01; cfr. pure, più di recente, Sez. U, n. 45936 del 26/09/2019, Fallimento di Mantova Petroli s.r.l. in liquidazione, Rv. 277257 – 01).

Osserva, poi, la Corte, che il curatore del fallimento, in base a quanto espressamente stabilito dall’art. 31, comma 2, L. Fall., non può stare in giudizio senza l’autorizzazione del giudice delegato.

Segue un ulteriore richiamo alla giurisprudenza della medesima Corte – questa volta delle sezioni civili – secondo la quale “Il curatore del fallimento, pur essendo l’organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, bensì di una capacità che deve essere integrata dall’autorizzazione del giudice delegato, che anzi (per come prescrive l’art. 25, n. 6, secondo inciso, della L. Fall.) dev’essere rilasciata in relazione a ciascun grado del giudizio, tanto che, in mancanza di specifica autorizzazione per il singolo grado di giudizio, sussiste il difetto di legittimazione processuale, a nulla rilevando che il curatore sia stato parte in senso formale nel grado di giudizio precedente in quanto fornito di un’autorizzazione per esso”(Cass. Civ. Sez. III, n. 15392 del 22/07/2005, Fall. 66386 Mondo Music Srl contro Uno Srl, Rv. 582937 – 01; cfr. pure Sez. Civ. Sez. III, n. 26359 del 16/12/2014, Fallimento Clinica Villa Russo Spa contro Comune San Giorgio Cremano ed altri, Rv. 634376 – 01.

Sulla scorta dell’esegesi delle norme sopra riportate, il Supremo Collegio afferma il principio di diritto per cui, anche nell’ambito dei procedimenti penali e – per quel che qui rileva – con riferimento ai diversi gradi in cui può svolgersi il giudizio cautelare, il curatore fallimentare, quantunque già autorizzato dal giudice delegato al fallimento ad avanzare al giudice per le indagini preliminari istanza di revoca di un sequestro, è legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di prima istanza solo se lo stesso giudice delegato ha reso un’autorizzazione ad hoc, ulteriore rispetto alla prima.

Ciò – precisa la Corte – sulla base del rilievo che anche in tale ambito il giudice delegato è chiamato ad esercitare le proprie funzioni di vigilanza e di controllo, che nelle ipotesi in discorso richiedono un apprezzamento (anzitutto, relativo alla sussistenza dei presupposti per coltivare l’iniziativa giudiziaria) da svolgersi alla luce dell’esito di ogni grado del giudizio rispetto al quale la curatela può essere interessata.

Conclusioni

Sulla scorta di quanto precede, il Curatore fallimentare, per poter validamente interporre l’appello cautelare ex art. 322 bis, c.p.p., necessita di specifica autorizzazione del giudice delegato e, quindi, di specifica procura speciale da conferire a un difensore ai sensi dell’art. 100 c.p.p., non potendo, il medesimo, trarre la legittimazione al gravame dal provvedimento con il quale il giudice delegato lo ha, in precedenza, autorizzato ad avanzare al G.i.p. istanza di revoca del sequestro.

Per ulteriori informazioni:

Avvocato Walter Marrocco – Penalista del Foro di Roma

Via degli Scipioni 268/A – 00192 Roma

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