TASSE E TRIBUTI
Mancato pagamento bollo auto, la prescrizione è dopo 3 anni: la decisione della commissione tributaria
Accolto il ricorso di un cittadino di Agrigento che si era visto notificare una cartella per la tassa automobilistica del 2015
Ha ricevuto una cartella con l’avviso di intimazione di pagamento per la tassa automobilistica relativa all’anno 2015. Un cinquantaduenne agrigentino, ritenendo prescritto il diritto a pagare il tributo che gli veniva richiesto, ha presentato ricorso avverso l’atto di riscossione e la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento gli ha dato pienamente ragione.
«Al mio cliente non era arrivato nulla, se non due anni fa la cartella di pagamento – afferma il legale del 52enne, l’avvocato Francescochristian Schembri – ben sette anni dopo. Quando si è presentato nel mio studio, come tanti altri era convinto che la prescrizione fosse quinquennale, cosa assolutamente non vera, visto che il termine di prescrizione dell’imposta automobilistica, meglio conosciuta come bollo auto, è di tre anni, che iniziano a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello in cui il pagamento è dovuto. La notifica di un avviso di accertamento – prosegue il legale agrigentino – interrompe il corso della prescrizione, ma in questo caso non è avvenuto. Analoghe cartelle hanno ricevuto altri dieci cittadini agrigentini che rappresento e per costoro siamo in attesa che vengano fissate le relative udienze».
In particolare, il cinquantaduenne ha sin da subito eccepito che la pretesa creditoria era da ritenersi infondata ed illegittima, in quanto tardiva e doveva ritenersi l’avvenuta notifica della cartella di pagamento, pervenuta al ricorrente dopo il decorso del termine di prescrizione triennale previsto dalla legge. Ed infatti, il difensore, ha dimostrato che la notifica della cartella di pagamento – avvenuta nel settembre del 2022 – era stato il primo atto attraverso il quale il contribuente era venuto a conoscenza della pretesa tributaria avanzata dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Allo stesso contribuente, infatti, non era mai stata comunicata alcuna preventiva richiesta di pagamento o altro atto della riscossione propedeutico all’emissione della cartella di pagamento impugnata.L’asserito credito portato dalla cartella si riferiva infatti alla tassa automobilistica del 2015 e, pertanto, doveva ormai ritenersi inesigibile per il decorso del termine triennale di prescrizione.
I giudici della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento, sulla base di tali considerazioni ed in accoglimento del ricorso, hanno così annullato l’atto impugnato e condannato l’Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese di giudizio riaffermando chiaramente il concetto che «il termine prescrizionale della tassa automobilistica ha una durata triennale che decorre da quando il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato e che l’iscrizione a ruolo del tributo non è atto idoneo a mutare il termine prescrizionale breve in quello ordinario decennale, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA