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La condanna

Buoni fruttiferi, carenza di informazioni da Poste italiane per cliente catanese: rimborso di 2.500 euro

Il risparmiatore si è rivolto a Federconsumatori che ha citato Poste in giudizio

Di Redazione |

Non scatta la prescrizione dei Buoni fruttiferi postali se il risparmiatore che lo ha sottoscritto non viene messo da Poste Italiane in condizione di conoscere tutte le clausole dei titoli sottoscritti. Lo ha stabilito il Giudice di Pace di Catania, che ha condannato Poste Italiane a rimborsare ad un sottoscrittore, a titolo di risarcimento del danno, il valore nominale di 2.500 euro del Buono postale fruttifero «a termine» in suo possesso.

Lo rende noto Federconsumatori di Catania, che ha assistito l’utente. Il risparmiatore, che si era visto negare il rimborso sia del capitale sia degli interessi a causa della prescrizione decennale del titolo, ha chiesto l’assistenza della Federconsumatori di Catania che, con il supporto dell’avv. Antonio Adalberto Carani, ha citato in giudizio Poste Italiane, lamentando carenze informative che avrebbe dovuto fornire l’azienda. Il Giudice di Pace ha così disposto il risarcimento in favore del titolare del buono per il danno provocato dalla mancata consegna da parte di Poste Italiane del foglio informativo nonché per la carente informazione al consumatore sulla scadenza, sulla durata e sul termine di prescrizione del titolo. Un provvedimento analogo è stato ottenuto da parte del Giudice di Pace di Acireale dall’Avvocato Daniele Adalberto di Grazia, della sezione Federconsumatori di Mascalucia. La sentenza ha riguardato un buono postale acquistato da un risparmiatore nel 1995 che aveva cessato di essere produttivo di interessi e che col diritto di riscossione andato in prescrizione. Il giudice, nella condanna al risarcimento del danno patrimoniale di 1.500 euro, anche in questo caso, ha ritenuto responsabile Poste Italiane di non aver adeguatamente informato il risparmiatore al momento della consegna del titolo sulle sue caratteristiche peculiari quali la «serie», la sua durata ed il termine di prescrizione.

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