Il caso del prof di Medicina, la Camera Penale di Catania: «No al linciaggio dei giudici che hanno assolto»
I penalisti in campo
«In queste ore prende corpo una polemica preoccupante che mira, politicamente e socialmente, ad attuare una sorta di linciaggio di giudici etnei che hanno assolto un imputato, docente universitario, non ravvisando un illecito penale (violenza sessuale) nella condotta processualmente emersa». Comincia così una nota del Direttivo della Camera Penale di Catania “Serafino Famà”: «I penalisti - si legge - rammentano che da diversi anni si battono energicamente per il rispetto della libertà ed autonomia del Giudice, quale terzo ed imparziale titolare della potestà decisoria; su tale essenziale argomento fu tenuto un convegno nazionale a Catanzaro circa due anni fa. Ed è un tema molto caro all’ intera classe forense.
Se una sentenza non si condivide o non la si accetta - ha proseguito la nota inoltrata dal presidente Avv. Francesco Antille - va impugnata così come pare intenda fare la Procura della Repubblica. Ma il giudice , in questo caso il Tribunale , non può subire minacce di ispezioni, riprovazioni, sollevazioni popolari, sol perche’ ha reputato che il materiale probatorio acquisito non consentisse una condanna alla stregua del canone dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La sentenza non condivisa si impugna dinanzi alla autorità che si occupa del relativo gravame ; ma non si possono consentire sbrigative generalizzazioni o sospetti che, guarda caso, nell’ipotesi di condanna dell’imputato, non sarebbero neppure stati ipotizzati.
«Né può essere mai condivisa - si legge ancora - una generica riprovazione proveniente da chi in gran parte non ha neppure letto la motivazione nella sua integralità allorquando , con facili insinuazioni, si pretende di ridurre l’interpretazione giurisdizionale in una sorta di rodeo; laddove esso debba essere destinato a soddisfare solo il volere di chi coltiva l’idea della condanna quale panacea di ogni male sociale. L’avvocatura prende dunque ferma posizione sul punto e pretende l’assoluto rispetto dell’autonomia decisionale di chi ha vagliato i risultati istruttori e apprezzato le relative indicazioni normative. Ove mai si fosse consumato un errore di giudizio va ribadito che esiste un ordinamento che contempla il rimedio all’errore secondo canoni, istituzioni ed apparati del tutto compatibili (e comunque cosi’ concepiti ) dal sistema legale vigente e dalla Carta Costituzionale. Il giudice non deve emettere sentenze poiche’ attese o auspicate ; deve emettere sentenze che siano rispettose della prova e della legge. In questi momenti la polemica rischia di offuscare i termini esatti della ricerca di una condizione di equilibrio che il processo penale non puo’ e non deve mai trascurare circa la sua legittima prospettiva. Un equilibrio che è una autentica garanzia sia per il singolo cittadino che per l’intera collettività».