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L'INTERVISTA

Sospensione Pogliese, il costituzionalista: «Caso complesso, solo un giudice terzo può risolverlo»

Felice Giuffrè è Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Catania: «Sul terreno ci sono due diverse interpretazioni, ma cìès pazio per un ricorso dei difensori del sindaco

Di Orazio Provini |

Professore Giuffrè nella veste di costituzionalista come giudica questa vicenda sul cosiddetto caso Pogliese.

«Diciamo che la situazione è molto complessa, perché sul terreno ci sono due diverse interpretazioni: la prima è quella comunicata, senza un nuovo provvedimento, dalla Prefettura secondo la quale la sospensione cautelare disposta dal prefetto Sammartino il 24 luglio del 2020 deve essere scontata dal sindaco, diciamo così, al netto del periodo in cui ha continuato a esercitare le sue funzioni per effetto della sospensiva del Tribunale di Catania. La prefettura l’ha fatta propria poggiandosi su un parere dell’Avvocatura generale dello Stato. Il prefetto ha quindi comunicato che il periodo va ricomputato. A fronte di questa, vi è però un’altra interpretazione,  che a mio giudizio è più corretta in quanto rispondente alla ricostruzione dell’istituto fatta propria dalla Corte costituzionale. In base a questa seconda interpretazione – che si fonda sulla affermata ed evidente natura cautelare della sospensione dalla carica, una volta trascorso il termine dei diciotto mesi dalla sentenza di condanna (ancora non definitiva), il provvedimento perde inevitabilmente la sua efficacia. Se fosse confermata questa impostazione, dallo scorso lunedì il sindaco avrebbe riacquistato ex lege il pieno diritto di svolgere le sue funzioni. Il problema è che ci si trova di fronte a due interpretazioni, l’una contrapposta all’altra; mentre – ricordo – non si è ancora pronunciato il Tribunale di Catania sul primo ricorso avverso il decreto prefettizio di sospensione del 2020. In ogni caso, vi sarebbe spazio per un ulteriore ricorso dei difensori del sindaco per richiedere al giudice l’accertamento della sussistenza o meno del diritto di Pogliese a continuare a fare l’amministratore, facendo valere la tesi della cessazione di efficacia una volta trascorsi i diciotto mesi dal 24 luglio 2020».

Appare quindi una sorta di conflitto di interpretazioni… la domanda è chi dovrebbe dipanare questa matassa?

«Ritengo che a questo punto l’interpretazione la debba dare un’autorità terza, cioè un Tribunale, e per tale ragione – suppongo – vi sarà un nuovo ricorso. Bisogna aggiungere, tuttavia, che i problemi aperti dalla legge Severino si stanno manifestando in tutta Italia. A livello nazionale, infatti, il Pd ha presentato un disegno di legge – che vede come primo firmatario il senatore Ceccanti – finalizzato all’abrogazione di queste norme. Ricordiamo che poche settimane fa, per una vicenda analoga, è stato sospeso il sindaco di Reggio Calabria, del Pd, Falcomatà. C’è poi ancora il referendum sulla giustizia della Lega e dei Radicali; infatti, uno dei cinque quesiti referendari proposti è rivolto proprio all’abrogazione di questa parte della legge Severino. Insomma, è una situazione fluida e, comunque, assai complessa e ritengo che un rapido intervento legislativo sia più che mai opportuno e auspicabile per eliminare le obiettive storture prodotte dalla legge Severino».

È corretto  ipotizzare un nuovo ricorso a questa nuova nota e ai suoi effetti?

«Gli spazi a parere mio ci sono perché si tratta di accertare – e lo può fare solo un soggetto terzo, cioè l’autorità giurisdizionale – la portata della Severino. Non sono le interpretazioni dottrinarie, né un parere dell’Avvocatura dello Stato, che possono segnare la fine di questa vicenda. Di fronte a un dubbio interpretativo di tale delicatezza si deve pronunciare un organo terzo, in questo il tribunale di Catania, tenuto conto anche delle indicazioni della Corte costituzionale, che – occorre ribadirlo – ha sottolineato anche nell’ultima sentenza che si tratta di una misura cautelare e non di una sanzione».

L’attesa sentenza del tribunale sul primo ricorso potrebbe in qualche modo incidere sul caso e anche su questa nuova comunicazione della Prefettura?

«Diciamo solo indirettamente, perché l’oggetto specifico del primo ricorso riguarda alcuni vizi del provvedimento adottato dal prefetto Sammartino nel luglio del 2020. Certo c’è da valutare di fronte alla scadenza dei 18 mesi previsti originariamente se c’è ancora in capo al ricorrente l’interesse alla decisione. In questo caso si potrebbe avere una indicazione implicita. Se il Tribunale dovesse dire che non c’è interesse alla decisione sul vecchio ricorso, implicitamente riconoscerebbe che la sospensione dei diciotto mesi non va recuperata».

Il sindaco è quindi nel  frattempo sospeso?

«La sospensione è l’effetto automatico della legge, non di un provvedimento prefettizio. Se la legge si interpreta in un senso il sindaco si deve ritenere sospeso; se lo si fa nell’altro, direi di no. Ho letto il comunicato di Pogliese e ho notato che, per evitare uno scontro istituzionale in un momento assai delicato per la città e per il Paese, ha ritenuto di non esercitare, comunque, le sue funzioni sino a quando non verrà chiarita la vicenda». 


IL COSTITUZIONALISTA

Felice Giuffrè è Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università di Catania. Attualmente è docente nel Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Ateneo, provenendo dal Dipartimento di Giurisprudenza. Ha svolto attività di ricerca in Germania, presso il Dipartimento di Diritto pubblico dell'Università di Monaco di Baviera e in Spagna, nell'Università di Almerìa.

Già componente del Consiglio direttivo dell'Associazione italiana costituzionalisti e condirettore della rivista della stessa associazione. Avvocato amministrativista e componente del Consiglio direttivo della Camera Amministrativa Siciliana. È presidente della commissione paritetica Stato – Regione Siciliana, organo di rilevanza costituzionale deputato all'attuazione dello Statuto speciale. O. PCOPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA


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