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LA SENTENZA

Per il Cga è illegittimo il rinnovo dell’autorizzazione alla discarica Oikos, la Sicilia torna sull’orlo dell’emergenza rifiuti

Per i giudici amministrativi, l'impianto di smaltimento tra Motta Sant'Anastasia e Misterbianco è troppo vicino ai centri abitati

Di Roberto Fatuzzo |

«Il rinnovo dell’Aia alla discarica di Motta Sant’Anastasia gestita dall’Oikos è illegittimo». La sentenza, pubblicata ieri, del Cga è dirompente. E avrà effetti domino anche nella gestione (sempre sull’orlo dell’emergenza) dei rifiuti nell’isola. La decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa in sede giurisdizionale, presieduto da Ermanno De Francisco – adottata il 22 marzo scorso – sancisce l’illegittimità del rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) alla discarica di rifiuti Oikos in territorio di Motta Sant’Anastasia, ma ad alcune centinaia di metri dall’abitato di Misterbianco.

Pronuncia definitiva

Una pronuncia definitiva che respinge il ricorso principale in appello proposto dalla “Oikos SpA” contro il Comune di Misterbianco, l’associazione Zero Waste Sicilia, Legambiente Sicilia, tutti costituiti in giudizio, e quattro cittadini attivisti non costituiti in giudizio; nonché nei confronti della Presidenza della Regione, Arpa, assessorati regionali Territorio e ambiente, Energia e servizi di pubblica utilità, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo.

Erano in discussione l’appello principale della sentenza del Tar di Catania, del 14 giugno 2022, e l’appello incidentale presentato dal Comune di Misterbianco il 29 settembre 2022, per l’annullamento in via incidentale e condizionata della stessa sentenza. La decisione è stata presa dopo aver analizzato il ricorso in appello e i relativi allegati; gli atti di costituzione in giudizio e tutti gli atti della causa. Il relatore nell’udienza pubblica del 22 marzo 2023 è stato il consigliere Giovanni Ardizzone. In quella data sono stati uditi gli avvocati delle parti.

La vicinanza coi centri urbani

Il Cga, nelle sentenza, ha elencato tutta una serie di considerazioni «in fatto e in diritto». La magistratura amministrativa regionale rileva: «Poiché non è contestato che l’impianto in parola (la discarica Oikos) si trova a una distanza inferiore a tre chilometri dal perimetro urbano di Motta Sant’Anastasia, il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale, sotto tale dirimente profilo, appare illegittimo per violazione dell’art. 17, comma 3, della legge regionale 9/2010 come modificato dall’art. 1 della legge regionale 49/2012». Una «censura» che risulta – afferma il Cga – ritualmente dedotta da entrambi i Comuni nei due gradi di giudizio.

Infine, i giudici amministrativi di secondo grado postulano «l’illegittimità del rinnovo dell’Aia anche la censura relativa alla errata indicazione dei codici europei dei rifiuti (Cer), essendo confermato dallo stesso appellante che ad alcuni codici numerici (4 su 13) non corrisponde l’esatta descrizione letterale del rifiuto», sebbene, a suo avviso si tratterebbe di un «mero errore». Al rigetto dell’appello principale consegue l’improcedibilità dell’appello incidentale, proposto dal Comune di Misterbianco in via condizionata. Le spese sono a carico dell’appellante in favore dei Comuni di Misterbianco e di Motta Sant’Anastasia. Compensate integralmente le spese nei confronti delle restanti parti.

Gli effetti

Il Cga ordina infine che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Chissà se il capitolo è chiuso.

Certo è che come dicevamo la decisione avrà un effetto domino sulla gestione dei rifiuti in Sicilia. Secondo il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale, «la decisione del Cga che conferma che il rinnovo dell’autorizzazione integrata ambientale della discarica Oikos è illegittimo fa temere una nuova stagione di emergenza rifiuti e la soluzione che sembra delinearsi, quella dell’invio all’estero dell’indifferenziato, è grave tanto quanto il problema se si pensa che i costi lieviteranno».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA