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Riscossione, corsa alla rottamazione: domande entro il 31 marzo

Di Salvina e Tonino Morina |

L’operazione “rottamazione cartelle” è già partita. Sono già centinaia di migliaia i contribuenti che, anche per bloccare le azioni esecutive dell’agente della riscossione, hanno presentato la domanda per la definizione, il cui termine scade il 31 marzo 2017. E’ molto alto l’interesse dei contribuenti che potranno fruire di abbattimenti consistenti, alcune volte di importo superiore al 50%, grazie alla cancellazione delle sanzioni e dei relativi aggi, degli interessi di mora e di dilazione, e delle altre sanzioni e somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali. Sono anche notevoli le aspettative dell’erario, che conta di incassare tanto, alleggerire il carico dei debiti affidati all’agente della riscossione e chiudere il contenzioso con i contribuenti che, aderendo alla rottamazione, devono rinunciare alle liti in corso. Considerato che la rottamazione riguarda milioni di contribuenti, si deve fare di tutto per agevolare questa straordinaria operazione. E’ evidente che una rottamazione chiara semplifica l’accesso, aumenterà gli incassi dell’erario e diminuirà il contenzioso, mentre una rottamazione complicata e con tante disparità non farà nemmeno incassare il gettito preventivato, con il rischio di aumentare il contenzioso.

Disparità da evitare

Il contribuente, che presenta la dichiarazione di definizione agevolata, deve rinunciare all’eventuale contenzioso in corso, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenziale o altro e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente. Va altresì considerato che la definizione può essere fatta solo per le somme affidate alla riscossione entro il 2016. La lite, invece, prosegue per le altre somme. Per evitare disparità di trattamento, si devono mettere sullo stesso piano i contribuenti che hanno presentato ricorso, sia in presenza di sentenze favorevoli al contribuente, sia in presenza di sentenze favorevoli all’ente impositore. Senza dimenticare che sono ammessi alla rottamazione anche i contribuenti che non hanno presentato alcun ricorso contro le richieste di pagamento dell’agente della riscossione. L’ammissione alla rottamazione deve essere consentita pure ai contribuenti che hanno ricevuto atti di irrogazione sanzioni, atti di accertamento esecutivi o avvisi di addebito Inps, per i quali gli uffici avrebbero dovuto affidare le somme all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2016. Non è pensabile che, per dimenticanza degli uffici, possano essere penalizzati i contribuenti che non hanno avuto affidate le somme all’agente della riscossione. Così come, al contrario, sono ammessi alla definizione i contribuenti che, pur avendo contenzioso in corso, con esito favorevole, e quindi dovrebbero essere esclusi dalla rottamazione, hanno ancora il debito affidato all’agente della riscossione. E’ inaccettabile che la definizione agevolata possa dipendere dalla tempestività o dalle “dimenticanze” degli uffici.

Accesso alla definizione per gli atti emessi entro il 2016

Una soluzione potrebbe essere quella di consentire ai contribuenti di indicare nella domanda di definizione gli atti esecutivi emessi dagli uffici entro il 2016 e per i quali il contribuente intende avvalersi della rottamazione. Questa soluzione potrebbe essere estesa anche ai contribuenti con atti di contestazione sanzioni o atti di accertamento, che, avendo avuto sentenze favorevoli, non hanno alcuna somma affidata all’agente della riscossione, Equitalia o riscossione Sicilia che sia.

Rottamazione sempre legata alla chiusura liti pendenti

Va detto che, in occasione delle precedenti sanatorie, la rottamazione cartelle è stata sempre “accompagnata” dalla chiusura delle liti pendenti. In questo modo, i contribuenti potevano scegliere a quale delle due sanatorie aderire. Per fare questo, occorrerebbe riaprire la definizione delle liti pendenti, eliminando però il limite di 20mila euro, che era stato previsto per la precedente definizione che si è chiusa il 2 aprile 2012. Le regole per la chiusura delle liti pendenti prevedevano il pagamento di un forfait di 150 euro se la lite non superava i 2mila euro.

Se la lite superava i 2mila euro, si doveva pagare:

il 10% del valore della lite, in caso di soccombenza dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa;

il 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa;

il 30% del valore della lite, nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata ancora resa alcuna pronuncia giurisdizionale.

Una rottamazione più semplice “accompagnata” dalla chiusura delle liti pendenti aumenterebbe notevolmente gli incassi per l’erario, evitando anche di generare nuovo contenzioso.

La rottamazione “abbinata” alla chiusura delle liti pendenti costituirebbe anche una tregua per chiudere le tante liti tra Fisco e contribuenti, con gli uffici dell’agenzia delle Entrate, che ormai sono al collasso con il contenzioso da gestire, che sta arrivando a cifre insostenibili che sfiora il milione delle liti pendenti. Con buona pace per tutti e con benefici per i contribuenti e per le casse dell’erario.


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