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L'INTERVENTO

Doppio cognome ai figli, il diritto pieno all’identità personale

Una attesissima sentenza ha dichiarato incostituzionale l’art. 262 del Codice civile che prevedeva l’automatica attribuzione ai figli del solo cognome del padre. La Corte ha ritenuto tale regola «discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio». 

Di Ida Angela Nicotra |

Dunque, i bambini che stanno per nascere troveranno nella culla il regalo della Corte costituzionale, che ha dichiarato illegittime tutte le norme che attribuiscono automaticamente il cognome del padre. Dopo anni di attesa, finalmente, i bimbi avranno in via automatica il cognome di entrambi i genitori. 

Una attesissima sentenza ha dichiarato incostituzionale l’art. 262 del Codice civile che prevedeva l’automatica attribuzione ai figli del solo cognome del padre. La Corte ha ritenuto tale regola «discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio». 

Nel solco del principio di eguaglianza e nell’interesse del figlio, entrambi i genitori devono poter condividere la scelta del suo cognome, che costituisce elemento fondamentale dell’identità personale. In particolare, le attuali disposizioni codicistiche violano l’art. 2, sotto il profilo dell’identità personale, l’art. 3 in merito all’uguaglianza senso distinzioni di sesso e l’art. 117, primo comma, della Costituzione, con riferimento al rispetto degli obblighi internazionali e del diritto dell’Unione europea. La Corte ha seguito le indicazioni della Corte di Strasburgo che aveva già sottolineato l’anomalia dell’ordinamento italiano in fatto di gerarchie dei cognomi. 

Con la prima sentenza che risale al 2006 la Corte aveva affermato che la trasmissione del solo cognome paterno è «il retaggio di una concezione patriarcale della famiglia e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con il valore costituzionale dell’eguaglianza uomo donna». 

Nel gennaio 2014 arriva la decisione della Corte europea che condanna l’Italia a causa dell’impossibilità di derogare alla regola dell’attribuzione paterno ai figli legittimi, anche in presenza di una concorde volontà dei genitori. 

Il principio di automaticità del cognome paterno si pone in contrasto con la Convenzione di New York del 1979, sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, che impegna gli Stati contraenti a adottare tutte le misure per l’effettiva eguaglianza nelle questioni derivanti dal matrimonio e nei rapporti familiari e per assicurare gli stessi diritti al marito e alla moglie, compresa la scelta del cognome della prole.

Esattamente un decennio dopo, nel 2016 la Corte ritorna sul tema, stabilendo che per il figlio è possibile l’ottenimento dei cognomi, di entrambi i genitori, sulla base del diritto dei figli di avere anche il cognome della madre. Il diritto di poter trasmettere sempre il cognome materno elimina una palese discriminazione e rimuove un ulteriore impedimento al raggiungimento dell’effettiva eguaglianza morale e giuridica tra i coniugi. 

L’individuazione del reale perimetro degli interessi da tutelare si interseca con la piena realizzazione del diritto alla identità personale. Il diritto di ciascuno di salvaguardare la propria individualità include la pretesa al nome identificativo della persona e della sua ascendenza genitoriale materna. La prevalenza del patronimico sacrifica il diritto all’identità del minore, privandolo della possibilità di essere identificato, fin dalla nascita, anche con il cognome della madre. Il cognome materno è un segno identitario che la prole ha diritto di ottenere e preservare. Tanto più nei casi in cui è l’unico idoneo a rendere evidente la comune appartenenza dei figli alla genitrice e alla di lei famiglia. 

Con la storica pronuncia, d’ora in avanti, «la regola diventa che il figlio assume il cognome di entrambi i genitori nell’ordine dai medesimi concordato, salvo che essi decidano, di comune accordo, di attribuire soltanto il cognome di uno dei due». Così la nuova disciplina prevede i cognomi di madre e padre. Venendo rimessa alla volontà dei genitori l’ordine di priorità. In mancanza di accordo su quale dei due cognomi debba essere attribuito per primo e quale per secondo, «resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA