Notizie Locali


SEZIONI
Catania 23°

alle urne

Referendum, non sciupare un diritto costituzionale

Di Ida Angela Nicotra |

Il 12 giugno i cittadini italiani saranno chiamati ad esprimersi sui cinque quesiti che riguardano la riforma dell’ordinamento giudiziario e il metodo di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura.  Per l’approvazione della proposta soggetta al referendum occorre che partecipi alla votazione il 50% più uno degli aventi diritto al voto dei circa 51 milioni di italiani.  Molto probabile che il quorum si raggiunga nelle città in cui è previsto, in simultanea, anche il voto per le elezioni amministrative. Nel resto del Paese il rischio dell’astensionismo è molto alto. La pressoché assoluta carenza di informazione da parte dei media incide pesantemente sulla mancata partecipazione alle urne.  Il disinteresse degli organi di stampa sarebbe giustificato dalla tecnicalità delle questioni sottoposte al referendum. Il carattere binario del referendum che impone la scelta secca tra “sì” e “no” non sarebbe adeguato a dirimere vicende giuridiche molto complesse.  Eppure, la Costituzione indica minuziosamente le materie escluse dal referendum e fissa la regola generale che conferisce ai cittadini il diritto di decidere sulle questioni di rilievo pubblico. 

Con la prima scheda di colore rosso, contenente il quesito sul c.d. Decreto Severino, si chiede l’abrogazione delle norme che prevedono la sanzione automatica dell’incandidabilità, della decadenza e dell’ineleggibilità di parlamentari, membri del Governo e amministratori locali che siano stati condannati in via definitiva per crimini gravi. Il profilo più controverso riguarda l’art.11 con cui viene inflitta la sospensione dall’incarico per i soli amministratori locali per la durata fissa di 18 mesi in caso di condanna, sin dal primo grado di giudizio. Verdetti che spesso si concludono con la piena assoluzione nei successivi gradi. La sanzione della sospensione per fatti di reato non ancora accertati si pone in tensione con il principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Se vincesse il “sì” sarebbe rimesso al giudice il potere discrezionale circa l’applicazione della sanzione accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici.  La scheda arancione, che contiene il quesito numero 2, chiede di togliere “la reiterazione del reato” quale condizione per le misure cautelari che consentono di anticipare la pena. Si tratta di misure limitative della libertà personale, prima di una sentenza definitiva che provi la responsabilità penale dell’incolpato. Il carcere ingiusto costituisce per le persone innocenti un’esperienza drammatica e devastante dal punto di vista umano e familiare. L’abuso della carcerazione preventiva ha costi economici elevatissimi. In Italia un detenuto su tre si trova in carcere in attesa del processo. Il nostro Paese ha speso, in vent’anni, per risarcire da ingiusta detenzione quasi 795 milioni di euro. Se vincessero i “si” rimarrebbe possibile la custodia cautelare negli altri casi previsti nell’art.274 c.p.p.: “pericolo di fuga”, “inquinamento delle prove” e il “pericolo di compimento di atti particolarmente gravi”, come delitti di mafia, gravi crimini con l’uso delle armi. Il giudice non potrebbe, invece, ordinare al soggetto accusato di stalking il divieto di avvicinamento nei luoghi frequentati dalla vittima. Il terzo quesito, scheda di colore giallo, riguarda la separazione delle funzioni del magistrato, la carriera resta unica, come ha spiegato bene la Corte costituzionale, con unico Csm e unico concorso per accedervi. Si propone di eliminare la possibilità di passare dalla funzione requirente a quella giudicante. Le disposizioni attuali prevedono quattro passaggi, la riforma parlamentare in itinere ne prevede uno soltanto. Se prevalessero i “si” il magistrato dovrà decidere, una volta per tutte, all’inizio della sua carriera, se svolgere il proprio ufficio come magistrato del pubblico ministero, ovvero nel ruolo di organo giudicante. Il principio accusatorio, introdotto nell’art.111 della Costituzione, impone che il processo si svolga “nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità”, allo scopo di garantire la presenza di “un giudice terzo e imparziale”. Con il quarto quesito, scheda grigia, si chiede di consentire anche agli avvocati, componenti dei Consigli giudiziari, di esprimere un parere sulla valutazione dei magistrati. L’attuale disciplina dispone che siano soltanto i magistrati a valutare altri magistrati. L’idea è di improntare il percorso valutativo dei giudici al principio di leale collaborazione tra magistratura e avvocatura. Il quinto quesito, contenuto nella scheda verde, chiede agli elettori di eliminare la necessità di raccogliere un numero di firme variabile da 25 a 50 per la candidatura dei membri togati al Consiglio Superiore della Magistratura, riportando in vigore la disciplina del 1958 che non prevedeva alcun obbligo di sottoscrizione. L’idea dei promotori è di permettere anche ai magistrati non iscritti ad alcuna corrente di candidarsi liberamente senza dover depositare alcuna lista con le firme dei colleghi.

Tre dei cinque quesiti sulla giustizia, valutazione dei magistrati, separazione delle funzioni e elezione del Csm, si intersecano con la riforma Cartabia, attualmente all’esame del Senato.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

Di più su questi argomenti: