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Infortunio durante la pausa caffè? No al risarcimento: «E’ a rischio del lavoratore»

Di Margherita Nanetti |

Niente indennizzo per malattia né riconoscimento di invalidità per i lavoratori che incappano in un infortunio mentre consumano il rito della pausa caffè in orario di servizio, anche se hanno il permesso del capo per andare al bar all’esterno dell’ufficio sguarnito di un punto ristoro.

A stabilirlo è la Cassazione che ha accolto il ricorso dell’Inail contro indennizzo e invalidità del 10% in favore di una impiegata della Procura di Firenze che si era rotta il polso destro cadendo per strada mentre, autorizzata, era uscita per un caffè. 

 Per gli ermellini, la tazzina non è una esigenza impellente e legata al lavoro ma una libera scelta, come ha sostenuto l'Istituto nazionale per l’assicurazione degli infortuni sul lavoro difeso dalle avvocatesse Luciana Romeo e Letizia Crippa. 

A fare per prima le spese di questa stretta della Suprema Corte alla consuetudine del coffee-break, è stata Rosanna B., ironia della sorte proprio un’impiegata nel ramo giustizia della pubblica amministrazione, che ha avuto la disavventura di cadere per strada e rompersi un polso nel luglio 2010 mentre era uscita in pausa caffè, autorizzata dal suo capo.

La Procura di Firenze – sua sede di lavoro – non aveva un bar interno. L’impiegata ha ottenuto in primo e secondo grado da Tribunale e Corte di Appello del capoluogo toscano il riconoscimento del diritto all’indennità di malattia assoluta temporanea e l'indennizzo per danno permanente del 10% per l’incidente nel tragitto verso il bar considerato infortunio sul lavoro. Ora Rosanna, a 11 anni dal capitombolo e dopo aver atteso dal 2015 la fissazione dell’udienza in Cassazione, ha perso il diritto agli indennizzi ed è stata condannata a pagare 5.300 euro di spese legali e di giustizia. 

Ad avviso dei supremi giudici, infatti, non ha diritto alla tutela assicurativa dell’Inail chi affronta un rischio "scaturito da una scelta arbitraria» e «mosso da impulsi, e per soddisfare esigenze personali, crei e affronti volutamente una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa», pur intesa in senso ampio, «con ciò ponendo in essere una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento» di infortunio. Pertanto, prosegue il verdetto «è da escludere la indennizzabilità» dell’incidente «subito dalla lavoratrice durante la pausa al di fuori dell’ufficio giudiziario ove prestava la propria attività e lungo il percorso seguito per andare al bar a prendere un caffè, dato che allontanandosi dall’ufficio per raggiungere un vicino pubblico esercizio, si è volontariamente esposta ad un rischio non necessariamente connesso all’attività lavorativa per il soddisfacimento di un bisogno certamente procrastinabile e non impellente». 

Ed è del tutto «irrilevante», prosegue l’Alta Corte, «la circostanza della tolleranza espressa dal soggetto datore di lavoro in ordine a tali consuetudini dei dipendenti, non potendo una mera prassi o comunque una qualsiasi forma di accordo tra le parti del rapporto di lavoro, allargare l’area oggettiva di operatività della nozione di occasione di lavoro». Dunque il permesso del capo non tramuta la pausa caffè in un momento lavorativo o connesso a motivi di servizio. 

 «Quando l’infortunio si verifica al di fuori, dal punto di vista spazio-temporale, della materiale attività di lavoro e delle vere e proprie prestazioni lavorative (si verifica cioè anteriormente o successivamente a queste, o durante una 'pausà), la ravvisabilità dell’occasione di lavoro – spiega e conclude la Cassazione – è rigorosamente condizionata alla esistenza di circostanze che non ne facciano venire meno la riconducibilità eziologica al lavoro e viceversa la facciano rientrare nell’ambito dell’attività lavorativa», o di tutto ciò «che ad essa è connesso o accessorio in virtù di un collegamento non del tutto marginale».   COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA