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Marina di Butera (Cl): degrado e incuria in contrada Desusino

Alla Contrada Desusino-Marina di Butera si accede dalla S.S. 115 al Km 246, da dove parte una strada che porta al piazzale al mare, tale strada sin dall’incrocio è perennemente costeggiata da un canneto che invade entrambe le carreggiate e ostruisce la visibilità di chi la percorre, inoltre presenta buche e avvallamenti (strada accidentata). Un lato di tale strada è percorso da un Canale di Scolo le cui pareti laterali presentano lesioni e distaccamenti di calcestruzzo che confluiscono nel letto di posa del canale, impedendo all’acqua piovana di defluire, tali detriti e acqua si accumulano in corrispondenza delle varie abitazioni generando pericoli di sicurezza, d'Igiene Pubblica e degrado ambientale; violando i Dettami Costituzionali e Leggi connesse. La mancanza di tempestive disinfestazioni a inizio delle stagioni balneari, nel corso degli anni, ha fatto sì che in spiaggia proliferassero insetti quali zecche e pulci di mare, che rappresentano un serio pericolo per la salute dei bagnanti. Mancano inoltre accessi sicuri e inclusivi alla spiaggia, contenitori per la raccolta differenziata e non è previsto alcun servizio di salvataggio o di segnalazione del pericolo. Altro problema è dato dallo Smaltimento dei Rifiuti, la Raccolta Differenziata viene praticata porta a porta da metà Giugno a Settembre, per il resto dell’anno non viene effettuata né è presente un’isola ecologica dove eventualmente conferire i rifiuti delle abitazioni e di chi frequenta la spiaggia. Ciò porta all’abbandono illegale e indiscriminato di tali rifiuti lungo la strada, causando forte Degrado della zona e Inquinamento Ambientale, in violazione dei Dettami Costituzionali e Leggi connesse. Considerando che il potere del Sindaco nell’ambito di questo specifico contesto rientra pienamente nell’alveo applicativo dell’articolo 50, comma 5 del TUEL a tenore del quale: “in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità d'interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.” I residenti e i proprietari delle seconde case sia singolarmente che in gruppo, sia verbalmente che formalmente, vedi richieste del CO.VA.DE. e del neo COMITATO, hanno più volte e in varie occasioni sollecitato l’intervento delle Autorità Preposte, ricevendo appuntamenti e rassicurazioni in merito a interventi da attuare quali pulizia del canale, bonifica del territorio, pulizia della spiaggia e messa in sicurezza. Interventi mai attuati, che con la presente si intende sollecitare, in particolar modo si chiede un intervento di derattizzazione e disinfestazione immediati, per tutta la zona. Si tiene a precisare che il potere del Sindaco trova ampia e puntuale copertura normativa, fornito degli elementi istruttori di motivazione tali da arginare, rispondendo nell’immediatezza, a un’effettiva situazione di grave pericolo, che minaccia il degrado ambientale e del territorio. Attraverso l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato. L’ordinanza, infatti, non ha carattere sanzionatorio, non dipendendo dall’individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 giugno 2019, n. 3041. Pertanto la competenza ad adottare l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati ripristino dello stato dei luoghi ex art 192, comma 3 del D.Lsg. 3 aprile 2006, n 152 spetta al Sindaco. La situazione di degrado e di grave incuria in cui versa il territorio è documentata da materiale fotografico allegato, redatto da componenti del comitato. Premesso quanto sopra esposto si avanza istanza alle S.S.L.L. d'intervenire e di accertare omissioni, inadempienze ed eventuali violazioni di Legge.Ci si augura, per il futuro prossimo, che tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengano programmati ed eseguiti in modo sistematico e regolare. Il Comitato di Desusino-Marina di Butera

Di Redazione |

Alla Contrada Desusino-Marina di Butera si accede dalla S.S. 115 al Km 246, da dove parte una strada che porta al piazzale al mare, tale strada sin dall’incrocio è perennemente costeggiata da un canneto che invade entrambe le carreggiate e ostruisce la visibilità di chi la percorre, inoltre presenta buche e avvallamenti (strada accidentata). Un lato di tale strada è percorso da un Canale di Scolo le cui pareti laterali presentano lesioni e distaccamenti di calcestruzzo che confluiscono nel letto di posa del canale, impedendo all’acqua piovana di defluire, tali detriti e acqua si accumulano in corrispondenza delle varie abitazioni generando pericoli di sicurezza, d'Igiene Pubblica e degrado ambientale; violando i Dettami Costituzionali e Leggi connesse. La mancanza di tempestive disinfestazioni a inizio delle stagioni balneari, nel corso degli anni, ha fatto sì che in spiaggia proliferassero insetti quali zecche e pulci di mare, che rappresentano un serio pericolo per la salute dei bagnanti. Mancano inoltre accessi sicuri e inclusivi alla spiaggia, contenitori per la raccolta differenziata e non è previsto alcun servizio di salvataggio o di segnalazione del pericolo. Altro problema è dato dallo Smaltimento dei Rifiuti, la Raccolta Differenziata viene praticata porta a porta da metà Giugno a Settembre, per il resto dell’anno non viene effettuata né è presente un’isola ecologica dove eventualmente conferire i rifiuti delle abitazioni e di chi frequenta la spiaggia. Ciò porta all’abbandono illegale e indiscriminato di tali rifiuti lungo la strada, causando forte Degrado della zona e Inquinamento Ambientale, in violazione dei Dettami Costituzionali e Leggi connesse. Considerando che il potere del Sindaco nell’ambito di questo specifico contesto rientra pienamente nell’alveo applicativo dell’articolo 50, comma 5 del TUEL a tenore del quale: “in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità d'interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti.” I residenti e i proprietari delle seconde case sia singolarmente che in gruppo, sia verbalmente che formalmente, vedi richieste del CO.VA.DE. e del neo COMITATO, hanno più volte e in varie occasioni sollecitato l’intervento delle Autorità Preposte, ricevendo appuntamenti e rassicurazioni in merito a interventi da attuare quali pulizia del canale, bonifica del territorio, pulizia della spiaggia e messa in sicurezza. Interventi mai attuati, che con la presente si intende sollecitare, in particolar modo si chiede un intervento di derattizzazione e disinfestazione immediati, per tutta la zona. Si tiene a precisare che il potere del Sindaco trova ampia e puntuale copertura normativa, fornito degli elementi istruttori di motivazione tali da arginare, rispondendo nell’immediatezza, a un’effettiva situazione di grave pericolo, che minaccia il degrado ambientale e del territorio. Attraverso l’emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, volte a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini, stante l’indispensabile celerità che caratterizza l’intervento, si può prescindere dalla verifica della responsabilità di un determinato evento dannoso provocato dal privato interessato. L’ordinanza, infatti, non ha carattere sanzionatorio, non dipendendo dall’individuazione di una responsabilità del proprietario, ma solo ripristinatorio, per essere diretta solamente alla rimozione dello stato di pericolo e a prevenire danni alla salute pubblica, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 5 giugno 2019, n. 3041. Pertanto la competenza ad adottare l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati ripristino dello stato dei luoghi ex art 192, comma 3 del D.Lsg. 3 aprile 2006, n 152 spetta al Sindaco. La situazione di degrado e di grave incuria in cui versa il territorio è documentata da materiale fotografico allegato, redatto da componenti del comitato. Premesso quanto sopra esposto si avanza istanza alle S.S.L.L. d'intervenire e di accertare omissioni, inadempienze ed eventuali violazioni di Legge.Ci si augura, per il futuro prossimo, che tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria vengano programmati ed eseguiti in modo sistematico e regolare.

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