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Una Catania sempre poco rispettosa delle regole basilari

Di Redazione |

Sono un residente che abita in Via Canfora (Catania), da circa 4-5 mesi in via Canfora si è di fronte ad una situazione surreale. Si stanno svolgendo dei lavori di ristrutturazione, ebbene quindi serve un posto auto (nel nostro caso 3) occupato per il carico-scarico merci. Problema risolto! Come si evince dalle foto in allegato, la situazione si commenta da se! Il problema è il seguente io da residente per posteggiare la mia auto devo andare a cercarmi un posto a volte anche a pagamento. Mi chiedo ma tutto ciò è lecito? Consentito dal codice della strada? A quanto pare si, visto le numerose telefonate che ho fatto alla centrale operativa della polizia municipale di Catania. Senza nessun’esito. Eppure è stato fatto un’articolo apposta per questa infrazione: -Art. 20 C.d.S. Occupazione della sede stradale. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E) ed F) l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli ed ai commi precedenti, l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all’art. 18, comma 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria. 4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale, ovvero, avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680. 5. La violazione di cui ai commi 2, 3 e 4 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa di rimuovere le opere abusive a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. – Chiedo nuovamente con la presente, agli organi preposti di intervenire quanto prima possibile, per risolvere uno scempio di una Catania sempre poco rispettosa delle regole basilari.

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