PREVIDENZA
Pensione anticipata, tutte le vie d’uscita oltre ai 43 anni di contributi
Dai 64 anni nel contributivo ai precoci, dai lavori usuranti all’Ape sociale: requisiti, limiti e misure ancora disponibili mentre cambiano le soglie ordinarie
Un lavoratore può non arrivare a 43 anni di contributi e avere comunque una strada verso l’uscita. Ma può anche averne 41 e scoprire che non bastano: nelle pensioni anticipate contano la data del primo versamento, il lavoro svolto e, talvolta, l’importo dell’assegno. Mentre salgono i requisiti ordinari, è in questi dettagli che si decide chi può smettere prima.
La distinzione decisiva è tra regole già definite e stime per gli anni successivi. Nel 2026 la pensione anticipata ordinaria richiede 42 anni e 10 mesi di contributi agli uomini e 41 anni e 10 mesi alle donne. L’Inps ha confermato per il 2027, rispettivamente, 42 anni e 11 mesi e 41 anni e 11 mesi; nel 2028 si passerà a 43 anni e un mese e 42 anni e un mese. Resta quindi un anno di differenza tra i due requisiti contributivi. La decorrenza del trattamento, però, non coincide necessariamente con il giorno in cui si raggiunge il requisito: occorre considerare anche la finestra prevista per la prestazione.
Per il 2029, le proiezioni della Ragioneria dello Stato indicano 43 anni e quattro mesi per gli uomini e 42 anni e quattro mesi per le donne; nel 2031 salirebbero a 43 anni e sei mesi e 42 anni e sei mesi. La vecchiaia è stimata a 67 anni e sei mesi nel 2029 e 67 anni e otto mesi nel 2031. Sono proiezioni legate alla speranza di vita, non requisiti futuri da trattare come definitivamente acquisiti. È proprio per questo che, prima di mettere in conto altri anni di lavoro, conviene verificare se la propria storia contributiva apre una strada diversa.
A 64 anni, ma non per tutti
Una via è la pensione anticipata contributiva. È riservata, in via ordinaria, a chi ha iniziato a versare contributi dal 1° gennaio 1996. Nel 2026 richiede 64 anni di età e almeno 20 anni di contribuzione effettiva; dal 2027 l’età sale a 64 anni e un mese e il requisito contributivo a 20 anni e un mese, dal 2028 a 64 anni e tre mesi e 20 anni e tre mesi. Non basta, dunque, avere vent’anni di contributi complessivi: per questa soglia la contribuzione figurativa è esclusa.
C’è soprattutto un filtro economico: la prima rata deve raggiungere almeno tre volte l’assegno sociale mensile, soglia ridotta a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 per quelle con almeno due figli. L’importo di riferimento viene rivalutato ogni anno; va quindi controllato nell’anno in cui si maturerà il diritto, non stimato una volta per tutte. La pensione decorre dopo una finestra di tre mesi. La legge di bilancio 2026 ha inoltre abrogato la possibilità, introdotta l’anno precedente, di usare le rendite della previdenza complementare per raggiungere la soglia minima richiesta nel sistema contributivo. È una soluzione concreta per alcune carriere iniziate dopo il 1995, ma non una scorciatoia generalizzata per chi oggi non arriva a 43 anni di versamenti.
Precoci e lavori usuranti: conta anche il percorso lavorativo
Per i lavoratori precoci, la soglia agevolata è di 41 anni di contributi fino al 2026. Il nome può trarre in inganno: non basta aver cominciato presto a lavorare. Servono almeno 12 mesi di contribuzione effettiva prima dei 19 anni e una delle condizioni tutelate dalla legge, fra cui specifiche situazioni di disoccupazione, assistenza familiare, invalidità o svolgimento di attività gravose. L’Inps prevede una procedura per ottenere il riconoscimento delle condizioni di accesso. Per il biennio 2027-2028 l’Istituto conferma la mancata applicazione dell’aumento ai precoci impegnati nelle mansioni pesanti previste; le altre posizioni vanno verificate alla luce delle regole aggiornate.
Un canale distinto riguarda gli addetti a lavori usuranti: tra gli esempi figurano alcune mansioni particolarmente faticose, il lavoro alla linea di catena e determinate attività notturne. Per una parte dei dipendenti interessati, nel 2026 la combinazione richiesta è quota 97,6, con almeno 61 anni e sette mesi di età e 35 anni di contributi. Per gli autonomi e per i lavoratori notturni con un numero inferiore di turni le soglie cambiano. Occorre inoltre dimostrare che l’attività è stata svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci, oppure per almeno metà della vita lavorativa. Le agevolazioni per questi lavori non sono soggette agli adeguamenti alla speranza di vita del biennio 2027-2028 indicati dall’Inps.
Ape sociale: un ponte, non una pensione
Per chi è vicino all’età pensionabile ma non può restare al lavoro, nel 2026 è stata prorogata l’Ape sociale. Il requisito anagrafico è 63 anni e cinque mesi. Le condizioni riguardano categorie tutelate, tra cui disoccupati in determinate circostanze, caregiver, persone con invalidità e addetti ad attività gravose. Il requisito contributivo parte da 30 anni e arriva a 36 per i lavori gravosi; per alcune categorie dell’edilizia e della ceramica è di 32 anni. Alle donne il requisito è ridotto di 12 mesi per figlio, fino a un massimo di due anni.
La differenza rispetto alla pensione è sostanziale: l’Ape sociale è un’indennità di accompagnamento, erogata fino al raggiungimento della pensione prevista, e non un trattamento pensionistico anticipato. È corrisposta per 12 mensilità e non può superare 1.500 euro mensili. La proroga vigente riguarda chi matura le condizioni entro il 31 dicembre 2026: non si può dare per scontato che la stessa finestra resti aperta negli anni successivi.
Contributi in più gestioni ed esodi aziendali
C’è poi chi ha versato contributi come dipendente, autonomo o iscritto alla Gestione separata. Il cumulo gratuito può consentire di utilizzare periodi assicurativi maturati in gestioni diverse per un’unica pensione, anche anticipata ordinaria. Non abbassa di per sé la soglia dei 42 o 43 anni: permette però di valorizzare periodi che, considerati separatamente, non basterebbero. Attenzione alla distinzione: secondo l’Inps, il cumulo disciplinato dalla legge 228/2012 non è utilizzabile per la pensione anticipata contributiva a 64 anni. In quel caso occorre valutare gli strumenti eventualmente applicabili alla propria posizione, senza confonderli con il cumulo ordinario.
Infine, per alcuni dipendenti esistono strumenti di accompagnamento legati ad accordi e requisiti aziendali, come isopensione e assegni straordinari dei fondi di solidarietà. Non sono misure alle quali il singolo possa accedere semplicemente presentando domanda di pensione. L’aumento dei requisiti dal 2027 ha reso necessario aggiornare anche queste prestazioni: l’Inps ha chiarito nel 2026 come prolungare, in determinate casistiche, gli assegni di chi era già in esodo e rischiava di non arrivare alla nuova decorrenza della pensione.
Due nomi spesso citati, invece, non vanno scambiati per opzioni appena aperte: Quota 103 e Opzione donna non sono state prorogate per il 2026. Restano rilevanti per chi ha maturato il diritto entro le rispettive scadenze previste dalle norme precedenti. Il primo controllo utile, quindi, non è una generica data di pensionamento: è la ricostruzione dei contributi, delle mansioni svolte e degli eventuali diritti già maturati, distinguendo l’uscita dal lavoro dalla decorrenza effettiva della prestazione.