La sentenza
06 Dicembre 2025 - 10:43
La sede del Tar Palermo
Un’istanza trasmessa via PEC deve, quindi, considerarsi firmata digitalmente e non si può perciò escludere un candidato ad un concorso se non l’ha fatto. Anzi è illegittimo quel bando che prevede sia l’invio con PEC che la firma digitale: così il concorso per l'Ufficio Stampa dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale è stato annullato a seguito di una sentenza del Tar Palermo che ha accolto il ricorso di una candidata esclusa. La dottoressa Giuseppina Versalona (originaria di Mazzarino), era stata esclusa dal concorso perché la sua domanda, inviata via PEC, non era stata considerata sottoscritta digitalmente. Il TAR Palermo ha ritenuto illegittimo il bando nella parte in cui prevedeva l'esclusione per la mancata sottoscrizione digitale delle domande inviate via Pec. Ha quindi disposto l'annullamento dell'intero bando di concorso e ha condannato al pagamento delle spese legali l’Autorità portuale.
La candidata, assistita dagli Avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, aveva presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) di Palermo, sostenendo che l'esclusione fosse manifestamente illegittima. Il TAR ha accolto in pieno le argomentazioni della difesa, ritenendo che l'istanza trasmessa via PEC debba essere considerata sottoscritta digitalmente. A seguito della pronuncia del Tar l’Autorità portuale ha annullato il bando in ottemperanza ad un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, se un’amministrazione ritiene che il bando contenga errori o necessiti di integrazioni è tenuta a ritirarlo.
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