Guida “dopo aver assunto” stupefacenti punibile solo se si crea pericolo concreto: cosa cambia davvero dopo il pronunciamento della Consulta
La Corte costituzionale salva la stretta del 2024 sull’art. 187 del Codice della strada, ma ne delimita l’uso: come si accerta, cosa rischia chi guida, i casi-limite e i numeri del fenomeno
Con la sentenza n. 10/2026, la Corte costituzionale ha detto che no, non basta la “positività” per commettere il reato di guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti? Almeno non sempre. La riforma del 2024 resta, ma va applicata con prudenza: è punibile chi guida “dopo aver assunto” stupefacenti se, al momento della guida, la condotta crea un pericolo per la sicurezza della circolazione. Il diritto non è un reagente chimico: serve un nesso con l’idoneità a nuocere.
Cosa dice la sentenza n. 10/2026: norma salva, applicazione “a perimetro”
La Consulta ha ritenuto non fondata l’eccezione di incostituzionalità sollevata da più giudici di merito contro la nuova formulazione dell’art. 187 del Codice della strada, introdotta con la legge 25 novembre 2024, n. 177. La norma, com’è noto, ha abbandonato il vecchio paradigma della “guida in stato di alterazione psico-fisica” per punire chi guida “dopo aver assunto” stupefacenti o psicotrope. La questione, però, non era semantica, ma sostanziale: si rischiava, secondo i rimettenti, di criminalizzare anche assunzioni lontane nel tempo, incompatibili con la finalità di tutela della circolazione. La Corte mantiene in vita la stretta, ma afferma un’interpretazione restrittiva: la punibilità richiede che l’assunzione sia tale da porre chi guida in condizioni capaci di creare un pericolo per la sicurezza stradale.
Il punto è decisivo. Non serve dimostrare lo “stato di alterazione” in senso clinico (categoria abrogata nel 2024), ma non basta neppure una positività sganciata da ogni effetto rilevante sulla guida. Va accertata una presenza della sostanza, nel corpo del conducente, in misura e con tempistica idonee ad incidere sull’abilità di condurre in sicurezza. Questa lettura, anticipata da più commenti tecnici e ripresa da fonti giuridiche specialistiche, è ora la bussola interpretativa della norma.
Un cambio di rotta nato nel 2024: dalla “alterazione” al “dopo aver assunto”
Con la legge n. 177/2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, il legislatore ha riscritto l’art. 187: non più verifica dello “stato di alterazione” al volante, ma punizione di chi guida “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti o psicotrope. Un’anticipazione della soglia di tutela penale, con sanzioni invariate nel minimo e massimo edittale e raddoppio delle pene in caso di incidente. Il risultato è stato un reato di “pericolo” che molti giudici hanno letto come “astratto”, temendo automatismi sanzionatori in contrasto con i principi di proporzionalità e offensività. Le stesse ordinanze di rimessione del Tribunale di Macerata e di altri uffici hanno ricostruito il passaggio dal vecchio testo al nuovo, sottolineando il rischio di colpire consumi remoti, privi di ricadute sulla guida.
Nel frattempo, amministrazioni e autorità sanitarie hanno predisposto istruzioni operative: dalla conferma che non è più necessario provare l’alterazione clinica, all’indicazione dei fluidi biologici idonei per l’accertamento. Un esempio utile, anche comunicativo, è la nota informativa dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, che a metà dicembre 2024 ha spiegato in modo chiaro ai cittadini la ratio del nuovo impianto.
Il timore dei giudici rimettenti: il “positivo di ieri” incriminato oggi
Le ordinanze arrivate alla Consulta hanno messo a fuoco l’effetto paradossale della nuova lettera: se basta “dopo aver assunto”, un test positivo potrebbe dipendere da un consumo di giorni o settimane antecedenti alla guida, senza alcun effetto residuo sulla condotta. Il caso tipico è la positività urinaria per metaboliti: segno di un avvenuto contatto con la sostanza, non prova di un’influenza in atto durante la guida. Proprio questa faglia tra “traccia storica” e “idoneità a creare pericolo” è stata al centro delle critiche, nero su bianco nelle ordinanze e nei contributi degli “amici curiae”. Oggi la Corte chiude la porta agli automatismi: sì alla norma, no all’uso che ne fa un grimaldello punitivo sganciato dalla sicurezza della circolazione.
Come si accerta, davvero, la violazione: saliva e sangue contano, l’urina da sola non basta
Sul terreno operativo, un passaggio-chiave si è avuto con la circolare congiunta 11 aprile 2025 del Ministero dell’Interno e del Ministero della Salute. Il documento ha fissato procedure omogenee per gli accertamenti: campioni di fluido orale prelevati su strada secondo catena di custodia e, per i riscontri di secondo livello, esami presso strutture sanitarie. La circolare è esplicita: occorre provare che l’assunzione sia prossima alla guida e idonea a produrre effetti durante la conduzione del veicolo; sono ritenuti idonei alla verifica i campioni di saliva e di sangue, mentre la positività su urine, da sola, non è indicativa di “intossicazione in atto”. Un’impostazione allineata alle linee guida del Gruppo tossicologi forensi italiani (GTFI).
Già a gennaio 2025, una circolare del Viminale aveva chiarito ai reparti che, dopo la riforma, non occorre più dimostrare l’alterazione clinica, ma “è sufficiente acquisire la prova dell’assunzione prima della guida”. L’atto è stato poi riequilibrato dalle istruzioni congiunte d’aprile 2025, che hanno reintrodotto in via tecnica—non come elemento del reato—la verifica di una correlazione temporale tra consumo e guida, in coerenza con il principio di offensività. Oggi, la Consulta consolida questa impostazione a livello costituzionale.
Quali sanzioni restano in campo
Il quadro sanzionatorio dell’art. 187 non è stato abrogato: per la guida “dopo aver assunto” restano l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno, con raddoppio delle pene in caso d’incidente; misure amministrative accessorie, come il ritiro immediato della patente, sono confermate dalla prassi operativa. La differenza, dopo la sentenza n. 10/2026, è che la contestazione dovrà essere ancorata a un pericolo concreto per la sicurezza stradale, accertato alla luce delle evidenze tossicologiche e della condotta di guida.
Le statistiche: tra percezione e realtà
Il fenomeno della guida alterata da sostanze non è marginale, ma neppure totalizzante. I dati ACI–ISTAT sul 2024 fotografano 173.364 incidenti con 3.030 morti e 233.853 feriti (rispettivamente +4,1% incidenti e feriti; decessi -0,3% sul 2023). Le cause principali restano distrazione, precedenze e velocità, che da sole coprono il 37,8% dei casi. Le sanzioni per guida sotto effetto di stupefacenti risultano in aumento nel 2024, ma parliamo di un pezzo—importante—di un mosaico più ampio di insicurezza. Questi dati aiutano a posizionare l’art. 187: strumento specifico, non passepartout punitivo.
Un approfondimento settoriale ricorda che, sui controlli effettuati da Carabinieri e Polizia Stradale, le violazioni per droga nel 2024 sono cresciute, mentre quelle per alcol sono diminuite. E, nei servizi di rilevazione, l’incidenza degli incidenti correlati a stupefacenti è stimata in poche unità percentuali—un dato da leggere con cautela, perché dipende anche dall’intensità dei controlli e dalla qualità degli accertamenti.