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Vittoria, Cassazione conferma risarcimento da 105mila euro per riproduzione abusiva di pomodori brevettati
Le produzioni erano protette da brevetto comunitario: rafforzata la tutela delle privative vegetali nella filiera vivaistica
La Corte di Cassazione, con una decisione depositata nei giorni scorsi, ha confermato la responsabilità civile di un produttore e di un vivaista della provincia di Ragusa per la riproduzione e la commercializzazione illecite di varietà di pomodoro tutelate da brevetto comunitario.
Si tratta di una pronuncia di rilievo della Suprema Corte, in sede penale, in materia di violazione delle privative vegetali: un passaggio significativo per l’intera filiera orticola e per il comparto vivaistico, che ribadisce con nettezza come la protezione dei diritti di proprietà industriale in agricoltura sia una priorità e come le infrazioni debbano essere perseguite con rigorosa applicazione della legge.
La vicenda ha preso le mosse dalla denuncia presentata dalla società titolare del titolo varietale, supportata da Aib–Anti-Infringement Bureau for Intellectual Property Rights on Plant Material, associazione che riunisce primarie aziende sementiere a livello internazionale.
Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Ragusa hanno accertato la riproduzione non autorizzata di piantine di pomodoro attraverso tecniche vietate, quali il taleaggio e lo “stub”, in violazione del Regolamento europeo.
In primo grado, il produttore e il vivaista erano stati condannati a otto mesi di reclusione, a una multa di 10 mila euro e al risarcimento dei danni per 80 mila euro, oltre alle spese legali.
In appello, pur essendo il reato dichiarato estinto per prescrizione, è stata confermata la condanna al ristoro dei danni.
Ora la Cassazione ha definitivamente sancito l’obbligo risarcitorio, quantificato in complessivi 105 mila euro, somma che include 25 mila euro di spese legali relative ai primi due gradi di giudizio.
La Suprema Corte ha ritenuto pienamente provata la responsabilità del vivaista, che aveva riprodotto abusivamente oltre ottomila piantine prive di documentazione attestante la lecita provenienza, poi vendute e trapiantate in serre senza adeguata tracciabilità. Analoga conferma è giunta per il produttore, per il quale è stata riconosciuta la sussistenza del dolo generico. I giudici hanno evidenziato la consapevolezza dell’esistenza del brevetto comunitario, desumibile anche dall’attività professionale svolta e dai rapporti intercorsi con la società titolare. Il produttore, inoltre, non è stato in grado di dimostrare con idonea documentazione fiscale la provenienza di oltre quattromila piantine utilizzate.
La sentenza afferma in via definitiva che la riproduzione, la messa in vendita e qualsiasi forma di commercializzazione di materiale varietale protetto, in assenza dell’autorizzazione del titolare, integra il reato previsto dall’articolo 517-ter del Codice penale.