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13 maggio 2026 - Aggiornato alle 13:26
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Attualità

Comune di Ragusa, emanata ordinanza per l'adozione di misure di prevenzione contro gli incendi

L'assessorato alla Protezione civile spiega che è attiva dal 15 maggio sino al 31 ottobre

13 Maggio 2026, 10:41

10:50

Giovanni Iacono 1

L'assessore alla Protezione civile Giovanni Iacono

L’assessorato alla Protezione civile del Comune di Ragusa, guidato da Giovanni Iacono, ha annunciato l’emanazione dell’ordinanza sindacale n. 429 del 12 maggio 2026.

Il provvedimento stabilisce che, dal 15 maggio al 31 ottobre 2026, su tutto il territorio comunale è fatto divieto assoluto di accendere fuochi in prossimità di boschi, terreni incolti o cespugliati e nelle aree agricole.

L’atto impone inoltre a proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di terreni incolti l’obbligo di mantenere, per una fascia minima di 20 metri lungo scarpate e banchine stradali le aree sgombre da sterpaglie, rovi, rami, vegetazione secca e ogni altro materiale combustibile. I residui delle operazioni di pulizia devono essere rimossi immediatamente e depositati all’interno della propria proprietà, a una distanza di sicurezza non inferiore a 100 metri da scarpate e banchine.

Tra i divieti rientrano anche il fumo e l’abbandono di mozziconi dalle vetture in transito, nonché qualsiasi condotta idonea a creare un pericolo immediato d’incendio.

L’ordinanza ribadisce, inoltre, il divieto permanente – valido tutto l’anno – di bruciare in loco materiale agricolo e forestale proveniente da sfalci, potature e ripuliture nei seguenti ambiti: all’interno dei centri abitati; nei boschi e nelle aree protette; nonché nelle rispettive fasce di rispetto, fino a 200 metri dai margini esterni.

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 423, 423-bis e 449 del Codice penale, le violazioni o l’inosservanza delle disposizioni comportano l’applicazione di sanzioni amministrative. In caso di danni causati dagli inadempienti, sarà presentata denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 c.p.