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Bagaglio a mano, scelta del posto e ritardi: cosa cambia davvero per i passeggeri degli aerei?
L’Ue ha trovato un accordo sui diritti mantenendo il rimborso per i ritardi oltre tre ore e rendendo più trasparenti alcune tariffe. Ma molte misure presentate come rivoluzionarie restano parziali o non confermate
Dopo tredici anni di trattative avviate nel 2013, l'Unione Europea ha raggiunto un compromesso politico sui diritti dei passeggeri aerei. Il 15 giugno 2026 è stata siglata un intesa che punta a fare chiarezza su costi nascosti e tutele, preservando il cuore del sistema risarcitorio.
Non è una “rivoluzione da slogan”, ma un passo decisivo per arginare l’erosione silenziosa degli indennizzi e l’opacità tariffaria che hanno segnato il trasporto aereo europeo negli ultimi anni.
Il nodo più sensibile riguarda i ritardi: resta la soglia delle 3 ore all’arrivo per far scattare il diritto a un indennizzo pecuniario tra 250 e 600 euro. Su questo punto si è consumato il braccio di ferro: il Consiglio Ue spingeva per alzare l’asticella fra 4 e 6 ore, mentre il Parlamento europeo ha difeso con fermezza l’assetto vigente, evitando un arretramento dei diritti dei viaggiatori.
Arriva anche uno stop ai “ricatti” sui posti a sedere per famiglie e persone a mobilità ridotta. Il nuovo pacchetto vieta sovrapprezzi per l’assegnazione di sedili contigui tra genitori e figli minori, così come tra passeggeri con disabilità e accompagnatori. Come recita il principio fissato dal legislatore, “la sicurezza e la gestione di un minore non possono dipendere dalla disponibilità del passeggero a pagare un sovrapprezzo”.
Sul capitolo bagagli, l’Unione impone maggiore trasparenza: il primo prezzo visualizzato in fase di prenotazione dovrà includere il bagaglio a mano previsto dalla tariffa, evitando rincari in extremis. Resta tuttavia da verificare nel testo giuridico finale l’eventuale gratuità automatica del trolley da cappelliera fino a 7 kg.
Novità anche su rimborsi e pratiche commerciali scorrette. Viene smantellata la clausola del “no-show”: le compagnie non potranno più annullare il ritorno se il passeggero non ha utilizzato l’andata. In caso di disservizi, gli operatori dovranno informare gli utenti dei loro diritti entro 96 ore e fornire pagamenti o risposte motivate ai reclami entro 30 giorni. Se un volo è cancellato, il vettore avrà 3 ore per proporre una riprotezione; decorso il termine, il passeggero potrà organizzarsi autonomamente e chiedere il rimborso delle spese.
L’entrata in vigore non è immediata: l’intesa politica dovrà superare la revisione giuridico-linguistica e ottenere l’adozione formale di Parlamento europeo e Consiglio. Fino ad allora continueranno ad applicarsi le norme attuali.