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LA LEGGE

Turismo, cosa cambia davvero per agenzie di viaggio e tour operator con il nuovo ddl e come la Sicilia vuole stoppare l'abusivismo

SCIA obbligatoria anche per le agenzie online, polizze prima dell'apertura e multe fino a 20mila euro per chi opera senza autorizzazione

11 Settembre 2026, 15:53

Turismo, cosa cambia davvero per agenzie di viaggio e tour operator con il nuovo ddl e come la Sicilia vuole stoppare l'abusivismo

La Giunta regionale ha approvato oggi un disegno di legge che riscrive da cima a fondo la disciplina delle agenzie di viaggio e dei tour operator in Sicilia.

Il testo dovrà ora affrontare l'iter all'Assemblea regionale siciliana: fino alla promulgazione resta un progetto, non un obbligo immediato per le imprese.

Il perimetro degli interventi previsti dice già molto su cosa cambierebbe per chi vende viaggi nell'Isola, dalle agenzie di quartiere alle piattaforme che operano solo online.

Il nodo di partenza è la data.

Buona parte delle norme oggi in vigore risale al regio decreto del 1936, aggiornato solo parzialmente dalla legge regionale del 1996.

Da allora sono arrivati i pacchetti dinamici, la vendita a distanza, le agenzie che non hanno né vetrina né sportello.

L'assessore al Turismo Elvira Amata lo ha messo in questi termini: un comparto che attrae flussi turistici crescenti non può continuare a essere regolato da uno strumento pensato per un mercato che non esiste più.

La novità più rilevante riguarda le OLTA, le Online Travel Agency che vendono esclusivamente tramite siti e app.

Il ddl le porta dentro lo stesso sistema di autorizzazioni delle agenzie tradizionali: SCIA obbligatoria al Dipartimento regionale del Turismo, indicazione del direttore tecnico, dati dell'impresa pubblicati sul sito attraverso cui vende.

Cambia anche per chi è già in regola: la riforma impone di verificare la coerenza tra SCIA, sede legale, direttore tecnico, polizze e modalità reali di vendita, non solo di evitare le multe riservate agli abusivi.

Sul fronte assicurativo, il testo richiede a tutte le agenzie, comprese quelle online, una polizza di responsabilità civile verso i clienti e una garanzia contro insolvenza o fallimento, da avere prima di presentare la SCIA.

È la stessa logica del Codice del turismo nazionale: se l'agenzia chiude o non riesce a onorare il pacchetto venduto, il viaggiatore deve poter contare su un rimborso o su un rientro assistito.

A completare il quadro è previsto un elenco regionale delle agenzie, con denominazione, sede, titolare e recapiti: uno strumento pensato perché il turista possa verificare con chi sta affidando i propri soldi prima di partire.

Le sanzioni sono il capitolo più duro del ddl.

Chi vende viaggi, anche solo online, senza aver presentato la SCIA rischierebbe l'interdizione immediata dell'attività e una multa da 20 mila euro.

Le violazioni minori - filiali non comunicate, polizze mancanti, irregolarità nelle comunicazioni - andrebbero da mille a 15 mila euro secondo la gravità.

Il sistema prevede però un passaggio intermedio: prima della sanzione piena, il Dipartimento del Turismo potrebbe diffidare l'operatore, dandogli fino a 30 giorni per mettersi in regola, con la sospensione dell'attività come tappa successiva in caso di inadempienza.

Il ddl guarda anche a un pezzo di turismo che raramente finisce sotto i riflettori: le associazioni che organizzano viaggi per i propri iscritti e le scuole che organizzano gite e campi scuola.

Per le prime, la stretta più netta è sull'apertura al pubblico indistinto: i partecipanti dovrebbero essere iscritti da almeno tre mesi, e non basterebbe un'iscrizione last minute per aggirare le regole delle agenzie.

Per le seconde, i viaggi d'istruzione di più giorni dovrebbero essere affidati ad agenzie autorizzate, salvo le uscite di un solo giorno.

A coordinare i controlli dovrebbe essere una Consulta regionale antiabusivismo, con forze dell'ordine, Guardia di Finanza e associazioni di categoria intorno allo stesso tavolo.

È il punto su cui si giocherà davvero l'efficacia della riforma: le sanzioni sulla carta esistono già in parte, quello che finora è mancato è la capacità di rintracciare chi vende pacchetti solo attraverso un profilo social e un numero di telefono.

Se la Consulta funzionerà da cabina di regia reale - e non da organismo consultivo destinato a riunirsi poche volte l'anno - si vedrà solo quando il testo, superato il passaggio in Aula, dovrà essere applicato sul territorio.