il caso
Hijab, niqab e burqa: la mappa dei capi islamici e le differenze
Non tutti gli indumenti sono uguali per la legge e la differenza traspare dalla visibilità del viso
L’annuncio di un nuovo intervento normativo sul velo islamico riporta al centro del dibattito pubblico il fragile equilibrio tra esigenze di sicurezza, libertà di culto e diritto all’istruzione. L’ipotesi di una stretta, presentata come testo in arrivo al Consiglio dei ministri ma non ancora vigente, apre questioni giuridiche e operative di primo piano per le scuole italiane. Per delineare regole effettive occorre chiarire con precisione i destinatari di eventuali divieti — studentesse, personale scolastico, visitatori — e gli strumenti da mettere a disposizione di dirigenti e docenti per l’applicazione.
Nel nostro ordinamento non esiste una norma generale che proibisca l’uso di indumenti religiosi in quanto tali. Il principale riferimento resta la legge 22 maggio 1975, n. 152 (la cosiddetta legge Reale), varata negli anni del terrorismo, che vieta l’uso di caschi o altri mezzi idonei a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo giustificato motivo.
Nel 2008 il Consiglio di Stato ha precisato che la copertura del volto per ragioni culturali o religiose non è assimilabile a un travisamento doloso, fermo restando l’obbligo di identificarsi quando richiesto dalle autorità o per ragioni di sicurezza. Per superare incertezze interpretative, il 14 gennaio 2025 è stata depositata alla Camera la proposta di legge n. 2195 — a iniziativa di deputati della Lega — volta a esplicitare il divieto di occultamento del volto e a introdurre una specifica fattispecie di reato per la costrizione all’uso di tali indumenti.
Nel confronto pubblico, il termine "velo" è spesso usato in modo generico, sovrapponendo indumenti con implicazioni giuridiche assai diverse. Hijab, khimar e chador coprono capelli e collo ma lasciano completamente visibile il volto, permettendo l’immediata identificazione della persona e rendendo impropria qualsiasi assimilazione alle coperture integrali. Diversamente, il niqab scopre soltanto gli occhi e il burqa cela interamente viso e corpo dietro una griglia di tessuto.
Le criticità relative al riconoscimento riguardano dunque esclusivamente questi ultimi. Come rilevano gli esperti, la varietà delle forme e dei significati dell’abbigliamento femminile risponde a contesti geografici, interpretazioni teologiche, consuetudini familiari o scelte identitarie individuali.
Nell’ambiente scolastico la riconoscibilità personale assume un rilievo particolare per ragioni organizzative, di tutela dei minori e per il corretto funzionamento della comunicazione didattica non verbale. Tali motivazioni possono giustificare limitazioni all’uso di niqab e burqa; estendere però il divieto all’hijab inciderebbe sulla libertà religiosa senza offrire vantaggi apprezzabili in termini di sicurezza. Un approccio rigido che preveda come unica sanzione l’allontanamento dall’aula rischia, inoltre, di sortire effetti controproducenti. Nel caso di studentesse sottoposte a coercizione familiare, l’esclusione scolastica finirebbe per colpire le vittime, esponendole a dispersione educativa e isolamento sociale. Esperti e pedagogisti insistono sulla necessità di affiancare alle regole procedure riservate di ascolto, il coinvolgimento dei servizi sociali e interventi di mediazione culturale con le famiglie.
In Iran la copertura del capo è un obbligo statale dal 1979, divenuto terreno di conflitto civile soprattutto dopo la morte di Jina Mahsa Amini il 16 settembre 2022 e le successive denunce delle Nazioni Unite per violazioni dei diritti umani. In Afghanistan, con il ritorno dei talebani nell’agosto 2021, decreti come quello del 7 maggio 2022 e la legge del 21 agosto 2024 hanno codificato la totale reclusione visiva della donna nello spazio pubblico. In Europa, la Francia rappresenta l’impostazione più restrittiva: con la legge dell’11 ottobre 2010 (in vigore dall’11 aprile 2011) ha introdotto un divieto generale di occultare il volto nei luoghi pubblici, con deroghe per motivi sanitari, professionali o sportivi.