Notizie Locali


SEZIONI
Catania 10°

Caltanissetta

Gela, il Tar boccia la “selezione” degli avvocati: “Quel bando del Comune lede il prestigio della professione”

Di Redazione |

La Giunta Municipale del Comune di Gela nel 2015 aveva approvato un avviso pubblico esplorativo per l’individuazione di tre avvocati ,ai quali affidare gli incarichi legali dell’ente, che avrebbero dovuto costituirsi in associazione temporanea di scopo.

L’avviso prevedeva, tra l’altro, che non potevano essere nominati i soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali nei tre anni precedenti la designazione e che il compenso sia composto da una parte fissa di 20 mila euro ciascuno comprensivi di Cassa Previdenza Forense e Iva, e una parte variabile, per la trattazione di tutte le vertenze nei contenziosi di natura penale, civile, amministrativa e tributaria, l’assistenza stragiudiziale e la consulenza legale in favore dell’Amministrazione comunale.

Ma ritenendo l’avviso pubblico lesivo del decoro, del prestigio e dell’autonomia degli avvocati , nonché dell’ordinamento forense, l’Ordine degli Avvocati di Gela, aveva prima invitato il Comune di Gela al ritiro della delibera e visto il diniego dell’Amministrazione, l’Ordine, con il presidente avv. Ignazio Emmolo, ha proposto un ricorso davanti al Tar Sicilia, con il patrocinio dell’Avvocato Girolamo Rubino, per l’annullamento, previa sospensione, dell’avviso pubblico. L’avvocato Rubino ha censurato il provvedimento impugnato sotto molteplici profili, sia sotto il profilo dell’incompetenza della Giunta Municipale ad adottare il provvedimento, sia sotto il profilo di molteplici violazioni di legge.

Il Comune di Gela si è costituito in giudizio nella persone del sindaco Domenico Messinese, per chiedere il rigetto del ricorso, previa reiezione della richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Già in sede cautelare il Tar Sicilia, Palermo, aveva accolto la richiesta cautelare di sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati. Un’ordinanza di sospensione poi confermata dal Cga che aveva respinto l’appello cautelare proposto dal Comune di Gela.

Il Tar esaminando nel merito la controversia ha accolto il ricorso dell’Ordine di Gela, annullando il provvedimento impugnato, ritenendo fondati diversi motivi di ricorso formulati dall’avvocato Rubino, e condannando il Comune di Gela anche al pagamento delle spese processuali.

Il Tar ha ritenuto fondata la censura di incompetenza, spettando al dirigente, e non alla giunta, gli atti di gestione; ed ancora la previsione di un compenso onnicomprensivo di ventimila euro per ciascun avvocato, oltre la parte variabile, è molto al di sotto dei minimi tariffari , e conseguentemente, lede il decoro ed il prestigio della professione; ed infine la previsione della preclusione del conferimento degli incarichi ai soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o organizzazioni sindacali appare discriminatoria e, oltre a non rispondere ad alcun interesse pubblico meritevole di tutela, si pone in contrasto con il diritto di ciascun avvocato di associarsi ad un partito politico o svolgere attività sindacale.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA