5 dicembre 2025 - Aggiornato alle 19:36
×

Incarichi illegittimi, condannato ex docente dell'Ateneo di Catania

Redazione La Sicilia

20 Maggio 2019, 13:28

Incarichi illegittimi, condannato ex docente dell'Ateneo di Catania

1558351630027_1619235020337

PALERMO - Incarichi esterni illegittimi perché non autorizzati dall’Università di Catania, una condanna e un’assoluzione della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per due ex docenti. Antonino Risitano, fino al dicembre del 2014 docente ordinario di ruolo di «Disegno e metodi di ingegneria industriale», dovrà restituire 263.866 euro, la somma incassata al di fuori dell’Ateneo (sentenza 287/2019). Per le stesse accuse il suo collega Sascia Canale, fino al novembre del 2016 docente di «Strade ferrovie e aeroporti», non dovrà versare un euro. La procura contabile gli aveva contestato un presunto danno erariale di 209.716 euro, gli stipendi incassati nel triennio 2013/2015.

Ma il collegio giudicante (sentenza 288/2019) ha decretato che «il danno addebitabile all’odierno convenuto avrebbe dovuto essere ricondotto al compenso ottenuto dal docente per lo svolgimento delle attività extraprofessionali non autorizzate e non certamente agli emolumenti dallo stesso percepiti in costanza di rapporto di lavoro, le cui prestazioni sono state regolarmente eseguite dal docente».

 

Il Prof. Ing. Antonino Risitano ci scrive
Egregio Direttore
1. Con riferimento all’articolo pubblicato in data 21.05.2019, “Incarichi esterni illegittimi perché nonautorizzati dall’Università di Catania”, il Prof. Risitano in quiescenza dal novembre del 2014, fa presente quanto segue: Secondo l’interpretazione della Università di Catania dell’articolo 6 comma 10 della legge Gelmini 240/2010, (“ I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, anche con retribuzione, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche.......”) , i docenti a tempo pieno, avrebbero potuto svolgere, attività di consulenza senza la necessità di formale richiesta di autorizzazione. Tale posizione, in mancanza di un regolamento di attuazione della legge Gelmini, emanato dalla Università solo nell’agosto del 2014, veniva riferita allo scrivente (e non solo allo scrivente), verbalmente ed in modo diretto, dai massimi organi dell’Amministrazione Universitaria. Egli,pertanto, non faceva richiesta formale per i sottoelencati incarichi, oggetto dell’esame della Procura della Corte dei Conti di Palermo e precisamente:   n. 2 incarichi affidati al prof. Risitano dalla stessa Università di Catania (Presidente di commissione di collaudo in corso d’opera dell’edificio Universitario "Torre Biologica" (2008 2017) e commissario in Gara di appalto per il Policlinico Universitario di Catania segnalato dalla stessa Università (2011) ‐ n.1 incarico di Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) per un incidente ferroviario affidato allo scrivente dalla Procura della Repubblica di Patti (2013). Incarico che, per legge (art. 220 e 221 comma 3 del cpp del Ministero di Giustizia) non era possibile non svolgere.‐ n. 2 incarichi di Consulente Tecnico di Parte (CTP) per procedimenti giudiziari penali, affidati nel 2011 ( per specifiche ed esclusive universalmente riconosciute competenze scientifiche) da aziende del gruppo ENI (gruppo a prevalente partecipazione statale) che ai fini dell’attività di consulenza, secondo la legge 382/80, è equiparato a Entedello Stato. n.1 incarico di Consulente Tecnicodi Parte (CTP) per procedimento giudiziario penale, affidatogli (per specifiche ed esclusive universalmente riconosciute competenze scientifiche) da azienda del gruppo ERG nel 2006 quando lo stesso era in regime di tempo definito. Detto quanto sopra, sempre con riferimento a quanto riportato nell’articolo lo scrivente fa presente di avere sempre operato nel pieno, responsabile e continuo rispetto degli obblighi istituzionali e delle leggi dello Stato e che in sede di appello, dallo stesso, verrà fatta richiesta alla Corte dei Conti di Palermo e agli Enti preposti del motivo per cui (a dir poco) a parità di condizioni (stessa inchiesta della Guardia di Finanza, stessa procedura della Procura della Corte dei Conti di Palermo, stesse leggi di riferimento, stessa imputazione (danno erariale), stesso numero di incarichi, simili attività svolte dai docenti), la Corte dei Conti di Palermo, come evidenziato anche nell’articolo, sia potuta pervenire a giudizi completamente opposti. 
Con preghiera di pubblicazione invio cordiali saluti
Prof.RisitanoAntonino