25 dicembre 2025 - Aggiornato alle 21:30
×

Il Tribunale di Catania libera un migrante: "Decreto del governo illegittimo"

In particolare, sottolineano fonti legali, «i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro».

Redazione La Sicilia

30 Settembre 2023, 11:54

0d36c3da97691f6638d30a225abc8ab2

Migranti

Il tribunale di Catania ha accolto il ricorso di un migrante, sbarcato a metà settembre a Lampedusa e
poi portato nel nuovo centro di Pozzallo, giudicando il recente decreto del governo «illegittimo in più parti». La notizia è anticipata dal sito di Repubblica. In particolare, sottolineano fonti legali, «i giudici contestano la nuova procedura di trattenimento e la cauzione di 5000 euro da pagare per non andare nel centro».

Il migrante, un tunisino di 27 anni, arrivato senza passaporto o altri documenti, era stato trattenuto e ora è tornato libero. Il giovane aveva chiesto di accedere alla protezione internazionale appena giunto in Sicilia, ma il decreto Piantedosi, che prevede i 5 mila euro di garanzia, era già entrato in vigore.

Si è trattato, come precisa una nota dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, di una delle prime applicazioni delle norme introdotte in Italia nei giorni scorsi, di cui viene confermata la mancata coerenza ai principi statuiti dalla nostra Costituzione e dalla Direttiva UE 2013, come già denunciato dall’ASGI e da diverse associazioni ed esponenti della società civile.

In primo luogo la Giudice ha ricordato che la normativa interna in vigore da una settimana, sulla garanzia finanziaria per evitare il trattenimento, è incompatibile con quella dell'Unione europea e va disapplicata dal giudice nazionale, perché non prevede una valutazione su base individuale della situazione di chi chiede protezione internazionale in Italia e proviene da un Paese cd. sicuro, come chiarito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea - Grande Sezione- nella sentenza 8 novembre 2022 (cause riunite C-704/20 e C-39/21).

Il provvedimento di trattenimento del Questore - ricorda la giudice - deve essere corredato da idonea motivazione ed è necessario valutare le esigenze di protezione manifestate, in base anche alla necessità e proporzionalità della misura in relazione alla possibilità di applicare misure meno coercitive. Al contrario, la garanzia finanziaria imposta dal D.M. 14 settembre 2023 al richiedente asilo proveniente da un Paese cd sicuro non può essere considerata misura alternativa al trattenimento, ma un requisito amministrativo imposto per il solo fatto che chiede protezione internazionale, violando le norme sull’accoglienza previste all’art. 6 – bis del D. Lgs 142/2015 prima di riconoscere i diritti conferiti dalla direttiva 2013/33/UE.

La giudice ricorda che un trattenimento può essere giustificato soltanto al fine di consentire allo Stato membro interessato di esaminare, prima di riconoscere al richiedente protezione internazionale il diritto di entrare nel suo territorio, se la sua domanda non sia inammissibile, o se essa non debba essere respinta in quanto infondata a seguito di una procedura accelerata al fine di garantire l’effettività delle procedure previste dalle norme comunitarie. Pertanto il Presidente della competente Commissione Territoriale deve avere assunto una decisione, che nel caso esaminato non è stata adottata, circa la procedura da seguire.

Infine, secondo il Tribunale di Catania le norme sulla detenzione dei richiedenti asilo provenienti da Paesi cd sicuri sono in contrasto con ll’art. 10 comma 3 della Costituzione italiana che garantisce comunque il diritto d’ingresso del richiedente asilo (come chiarito anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 26 maggio 1997, n. 4674). Nell’ordinanza del Tribunale di Catania si afferma, dunque, che “ alla luce del principio costituzionale fissato da tale articolo, deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale” .

Il provvedimento del Tribunale di Catania e una sintesi delle motivazioni giuridiche:

“Si tratta di una decisione che, in maniera chiara e giuridicamente ineccepibile, conferma la prevalenza della Costituzione e della normativa europea sui tentativi di strumentalizzare l’arrivo di persone in cerca di protezione in Italia.” è il commento dell’ASGI.
“L’attuale Governo, in un solo anno, è intervenuto con nove atti normativi sul diritto dell’immigrazione e dell’asilo, trasponendo all’interno dell’Ordinamento giuridico la confusione politica, l’incapacità amministrativa di affrontare il fenomeno migratorio e pulsioni autoritarie degne delle più buie epoche storiche. E’ un pessimo modo di legiferare che deriva da uno sbagliato approccio politico e da una irrazionale risposta ad un fenomeno ordinario della nostra società. Il Governo fa finta di ignorare che ciò che manca in Italia è una nuova politica sugli ingressi regolari, non certamente la necessità di comprimere ancora i diritti delle persone”. conclude l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione.