La sparatoria del viale Grimaldi: ecco perché la Corte d'Appello ha ribaltato la sentenza di Chisari
Le motivazioni della sentenza della Corte d’Appello sulla condanna a 6 anni nei confronti di Salvatore Chisari per i tentati omicidi avvenuti nel corso della sparatoria al viale Grimaldi l’8 agosto 2020 potrebbe avere un peso nell’andamento dei due processi di secondo grado. Il collegio, soprattutto, nella contestazione delle aggravante dei motivi abbietti e futili e sul riconoscimento del dolo alternativo.
Ma andiamo per ordine. Salvatore Chisari, fin dall’inizio dell’indagine Centauri dei carabinieri, coordinata dal procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e il sostituto Alessandro Sorrentino, ha sempre negato «di aver fatto parte di gruppi criminali» ma la sua «partecipazione» alle tensioni tra Cappello e Cursoti milanesi sarebbe stata «collegata semplicemente dal suo rapporto personale con il cognato Gaetano Nobile».
Quest’ultimo è una figura fondamentale nella ricostruzione della vicenda processuale. Nobile infatti fu vittima di un pestaggio in via Diaz, davanti al supermarket che gestiva, da parte del boss dei Cursoti milanesi Carmelo Distefano spalleggiato da altri “carusi” del clan. Il giorno dopo l’aggressione i cappelloti si radunarno a Monte Pidocchio per rintracciare i rivali. Chisari, che per un periodo decide di collaborare per poi uscire dal percorso, raccontò ai pm che «essendo senza casco» si allontanò dal luogo di aggregazione dei cappello per andare a prenderlo. Il gruppo però si «sarebbe mosso senza aspettarlo». Ma questo non gli impedì di andare dove ci fu la sparatoria: lì trovò Luciano Guzzardi colpito alla testa e alla gamba.
Prima della requisitoria del pm, in primo grado, Chisari fece delle precisazioni. Disse «che non aveva partecipato per scelta», il casco sarebbe stata una scusa per allontanarsi. Ma la Corte d'Appello «non ritiene veritiera questa seconda versione». Anzi è più lapidaria: valuta le dichiarazioni «frutto di una postuma strategia difensiva volta ad escludere ogni sua responsabilità per i fatti di causa».
Per i giudici Chisari «aveva la precisa volontà di arrivare sui luoghi per partecipare anch'egli alla spedizione». E infatti ritiene sia dimostrata «la piena partecipazione dell'imputato a titolo di concorso materiale e morale all'azione criminosa che si è concretizzata con i tentati omicidi di Martino Carmelo Sanfilippo e Rosario Viglianesi».
Sul dolo diretto alternativo la Corte argomenta: «Chisari al pari dei correi ha consapevolmente e volontariamente agito per cagionare la morte o le lesioni dei Cursoti Milanesi e non già per realizzare un eventi diverso o meno grave». E inoltre la Corte ha ritenuto che nel movente «dell'azione delittuosa sia ravvisabile l'aggravante dei motivi abietti».