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«Somme non dovute», agricoltore fa condannare Consorzio bonifica

Di Vittorio Romano |

Catania – La storia che vogliamo raccontarvi prende spunto dall’onestà e dalla solerzia di un impiegato del Consorzio di bonifica Catania 9. Questi riceve un reclamo scritto da parte di un agricoltore, il quale sostiene che l’unico servizio erogato dall’ente nei suoi confronti sono le richieste di pagamento. Anziché cestinare quella rimostranza, l’impiegato decide di fare l’unica cosa sensata che la circostanza richiede, ovvero fare delle indagini. Ebbene, viene fuori che il povero malcapitato, cioè l’agricoltore, ha ragione, perché non ha mai ricevuto alcun servizio dal Consorzio che non serve la zona dove si trova il fondo.

Il funzionario dell’ente prende dunque carta e penna e comunica che, non esistendo alcuna struttura consortile a servizio di quel terreno, come da accertamenti effettuati, avrebbe provveduto a sgravare le cartelle di pagamento in quanto i contributi non erano dovuti. Ma a tale “cortesia epistolare”, forse a causa del trasferimento del dipendente, non segue alcun atto di sgravio e dunque l’esattore bussa di nuovo alla porta dell’agricoltore. Che, a sua volta, decide di adire le vie legali e si rivolge allo studio legale Di Paola & Partners (dipartimento tributario).

Gli avvocati fanno ricorso alla Commissione Tributaria di Catania, che non solo annulla la cartella esattoriale, ma condanna il Consorzio anche al pagamento delle spese legali. In pratica i giudici tributari rilevano che non è necessario alcun ulteriore accertamento poiché c’è una vera e propria confessione di un impiegato del Consorzio sulla mancanza dei servizi al fondo, e dunque a nulla è servito che l’ente si fosse costituito facendo marcia indietro e provando a smentire l’onesto impiegato.

Sui consorzi di bonifica in questi anni si è detto di tutto e di più. Questi enti nascevano nella loro forma attuale (se così si può dire) con regi decreti dell’8 maggio 1904 n. 368, e del 13 febbraio 1933 n. 215, per la bonifica dei terreni paludosi e la loro manutenzione e hanno via via perso la loro importanza per il mutamento negli anni del territorio e per la loro trasformazione in “carrozzoni pubblici” privi di effettiva operatività. L’intento agli inizi del secolo scorso era ben chiaro e lodevole: tutti i proprietari terrieri piccoli e grandi col pagamento di importi tutto sommato abbordabili potevano godere dei servizi del consorzio di zona, che non solo provvedeva alla bonifica delle zone paludose (da qui la denominazione “consorzi di bonifica”), ma garantiva anche, solo per fare qualche esempio, l’erogazione dell’acqua per irrigare i giardini e la manutenzione dei pozzi.

Sino a poco tempo fa e prima dell’intervento fustigante delle Commissioni tributarie e della Cassazione, i contributi che dovevano essere erogati ai Consorzi erano considerati vere e proprie tasse dovute in ogni caso e indipendentemente dall’erogazione dei servizi. Il “pretendo ma non produco” è durato diverse decine d’anni, fino a che tanti agricoltori sull’orlo di una crisi di nervi decidono di ribellarsi all’odioso balzello. E le risposte dalla magistratura arrivano sino a spingersi a chiarire che i Consorzi dovevano riscuotere i loro contributi come normali crediti per le vie ordinarie, non potendo iscrivere gli importi nei ruoli esattoriali e affidare la riscossione all’agente preposto, visto tra l’altro che il decreto legislativo 179/2009 ha espressamente abrogato la norma contenuta nel regio decreto n. 215/1933, che dava ai Consorzi questa possibilità.

Sul piano del merito la giurisprudenza è arrivata a sostenere che i Consorzi dovevano altresì provare di avere eseguito le prestazioni di bonifica e manutenzione per poter richiedere denaro agli agricoltori. L’ultima arma (spuntata) che era rimasta ai Consorzi – ma già in fase di definizione a favore degli agricoltori da parte dei giudici chiamati a pronunciarsi – è stato nel recente passato il sostenere eventualmente come non dovuta la quota variabile del contributo, ma cercando di salvare la quota annuale fissa che non era conseguenza delle prestazioni rese, ma direttamente ed esclusivamente conseguente allo status di iscritto al Consorzio, dimenticando però che l’iscrizione è obbligatoria e non volontaria.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA