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Danno biologico dopo l’applicazione di protesi, Asp condannata a risarcire paziente catanese

Riconosciuto dal giudice un indennizzo di 50mila euro a una donna di 79 anni

15 Agosto 2025, 13:09

tribunale-sentenza

Il giudice del tribunale del lavoro, Concetta Maiore, ha condannato l'azienda sanitaria provinciale al pagamento della somma di 50mila euro nei confronti di una paziente alla quale non era stata impiantata la protesi all'anca in modo corretto. La donna R. G. di 79 anni, originaria di Catania, si era sottoposta ad una radiografia al bacino e alle gambe e il 25 luglio 2018 è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di artroprotesi all'anca destra. L'applicazione della protesi aveva causato alla donna dei problemi a deambulare a causa di una persistente quanto rischiosa zoppia, riscontrati da uno specialista già qualche mese dopo l'intervento chirurgico.

La paziente, assistita dagli avvocati Dario Seminara e Lisa Gagliano dello studio Seminara&Associati, ha lamentato di aver patito un danno biologico, morale e patrimoniale, in ragione delle ingenti spese sostenute per l’errato trattamento medico e di quelle necessarie per ulteriori controlli specialistici completamento del procedimento.

In sede processuale, i legali dell'Asp hanno obiettato che, all’esito dell’esame a cui la donna si era sottoposta il 22 marzo 2018, si sarebbe dovuto procedere con immediatezza tenuto conto dell’età e della tipologia di complicanza rilevata; la paziente, invece, avrebbe atteso tre mesi prima di sottoporsi a nuovi esami al presidio ospedaliero di Lentini, che avevano confermato il peggioramento del quadro clinico e che solo il 16 luglio si era ricoverata dichiarando, anche la disfunzione alla ghiandola tiroidea.

La difesa dell'Asp ha anche insistito sulla corretta esecuzione dell’intervento operatorio, «posto che l’esito radiologico, effettuato nell’immediatezza dell’operazione, evidenziava la presenza di protesi articolare d’anca destra che, nei limiti del singolo radiogramma eseguito, appariva proiettivamente in sede, rilevando che la ricorrente non si era attenuta a nessuna delle prescrizioni stabilite alle sue dimissioni». Avvalendosi di una perizia tecnica, il giudice della seconda sezione civile ha emesso un'ordinanza con cui ha accolto le ragioni della paziente.