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Interdittiva antimafia alla “Oikos”, il Tar dà ragione al prefetto di Catania

Di Mario Barresi |

Catania. L’interdittiva antimafia per la “Oikos” e la gestione straordinaria della società nell’appalto dei rifiuti a Catania sono entrambi provvedimenti legittimamente adottati nel 2014 dalla Prefettura. Così come il commissariamento della discarica “Valanghe d’Inverno” a Motta Sant’Anastasia. L’ha deciso il Tar di Catania, con sentenza pubblicata lo scorso 27 ottobre.

La 4ª sezione (Giancarlo Pennetti, presidente; Francesco Bruno, consigliere-estensore; Gustavo Giovanni Rosario Cumin, primo referendario) ha rigettato il ricorso della Oikos, con l’intervento ad adiuvandum dell’imprenditore Franco Proto, contro la Prefettura e nei confronti dei quattro commissari (non costituiti in giudizio) Carlo Gualdi, Maurizio Cassarino, Riccardo Tenti e Stefano Scammacca.

Per il Tar, nonostante il ricorso contenga «censure condivisibili nella parte in cui evidenzia che nessuna delle misure adottate dall’a.g. o dagli organi di polizia possa essere ritenuta rilevante ai fini della emissione del provvedimento», l’interdittiva può essere legittimamente adottata «anche sulla sola base di elementi indiziari raccolti dal Prefetto per mezzo di accertamenti disposti in proprio, che prescindano dagli eventi di natura giudiziaria» pur quando «i giudizi si sono conclusi con l’assoluzione o il non luogo a procedere».

E «in tale direzione sembra essersi mossa la Prefettura di Catania allorquando ha convocato a tale scopo diverse riunioni con le forze dell’ordine, al fine di esaminare la posizione della Oikos». L’informativa a carico della consociata Ipi «risulta essere stata legittimamente emessa», dunque «la Prefettura di Catania poteva e doveva tenerne conto nel valutare la posizione della consociata Oikos spa, quale soggetto legato a doppio filo con la Ipi attraverso la costituzione del Rti vincitore della gara d’appalto di raccolta dei rifiuti nel Comune di Catania».

Anche la gestione straordinaria della società per portare avanti l’appalto a Catania è legittimo, rilevato che «già il parere dell’Anac fornito alla Prefettura di Catania con nota del 4 settembre 2014 suggeriva e motivava l’applicazione della misura più gravosa, sul rilievo che la gravità dei fatti segnalati coinvolge tutta la compagine sociale, e non un singolo soggetto». Il prefetto «ha quindi sposato il motivato parere dell’Anac, che aveva valutato la vicenda nella sua interezza, e dunque a prescindere dalle singole posizioni dei soci/amministratori».

Respinti, infine, tre ricorsi su “motivi aggiunti”. Oltre ad alcune mancate autorizzazioni della Regione su siti e cave, sono dunque legittime sia la gestione straordinaria della discarica “Valanghe d’Inverno”, sia la nomina dei commissari. Perché, secondo il Tar, sussiste un «duplice concomitante presupposto»: la Oikos è «legata contrattualmente ad almeno nove amministrazioni locali con contratti di servizio per il conferimento dei rifiuti» e inoltre «l’attività di ricevimento in discarica dei rifiuti provenienti da vaste aree del territorio rientra certamente tra i servizi indifferibili che devono essere garantiti anche in presenza dell’interdittiva antimafia».COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA

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