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Paraplegico dopo il vaccino nel ’78: Ministero condannato a risarcire

Di Orazio provini |

Catania – Un caso datato, ma che nonostante il tempo trascorso ci riporta ai giorni nostri. Nel 1978 un neonato di 3 mesi si sottopose al vaccino antipolio Sabin, somministrazione obbligatoria all’epoca per legge. Dopo un mese venne ricoverato per “paraplegia agli arti inferiori causata da sospetta natura poliomielitica”, poi diagnosticata definitivamente dall’Usl 3 di Catania come “Paraparesi spastica con impossibilità alla deambulazione autonoma”. Una sfortunata conseguenza causata dalle possibili, seppur rare, controindicazioni di quel vaccino.

La caratteristica del Sabin infatti, era di essere stato creato con virus attenuati, ma vivi. Ciò durante il transito intestinale proprio dei virus attenuati (la somministrazione avveniva per via orale) poteva verificare la retromutazione: i virus cioè tornavano a essere virulenti con possibili gravi complicazioni per il vaccinato (poliomielite paralitica post-vaccinica, il cosiddetto. Vapp). Un evento poco frequente ma possibile, considerato che era statisticamente accertato che ogni 750.000 prime dosi poteva insorgere un caso di Vapp, un rischio ancora maggiore per chi si sottoponeva alla prima dose, proprio come nel caso del quale ci occupiamo. In Italia furono complessivamente 13 i casi di retromutazione.

L’insorgenza della patologia si ebbe dopo 15-20 giorni dal vaccino. La retromutazione virale, largamente riconosciuta in ambito scientifico, aveva infatti configurato una causalità diretta e una valida efficienza lesiva. A distanza di anni, quel neonato, oggi quarantatreenne, citò per i danni subiti il ministero della Salute, avviando il procedimento al Tribunale di Catania. Al termine del processo (con sentenza nel 2016) gli venne però negato il risarcimento, pur il giudice ammettendo la sussistenza di un nesso di causalità fra la vaccinazione antipoliomielitica praticatagli con il Sabin e la “paraparesi spastica” patita. Secondo il Tribunale infatti non sussisteva la responsabilità del Ministero perché l’indicazione alla somministrazione del vaccino Sabin era formalmente corretta e conforme alla legge dell’epoca. Ritenendo ingiusta quella decisione fu avviato ricorso in appello attraverso lo studio legale catanese degli avvocati Luigi Bonanno Feldmann, Rita Grisafi e Rita D’Amico. Procedura cominciata nel 2017 e conclusasi appena un paio di settimane fa. Il giudice di appello chiese al Ctu (consulente tecnico unico) di integrare la sua relazione precedente con le statistiche accreditate e più risalenti, relative al rischio della retromutazione del virus e verificare se, nel 1978, fosse già accertato il legame fra il Sabin e la polio paralitica. Correlazione, peraltro, che già in primo grado era stata evidenziata come strettissima e che era nota in quel periodo. Confortati dal Ctu i giudici hanno quindi ritenuto sussistente la prova che già all’epoca della vaccinazione antipoliomielitica obbligatoria era nota la possibilità che potesse verificarsi la retromutazione del Sabin, con conseguente manifestazione degli effetti devastanti della malattia, e hanno riconosciuto la responsabilità del Ministero, che, avrebbe dovuto vietare quel tipo di vaccinazione o quantomeno consentirla solo con modalità idonee a limitarne i rischi. In pratica avrebbe dovuto esserci una più approfondita analisi dei rischi e, nel rispetto dei doveri di precauzione, vigilanza e controllo preventivo, oltre alle comuni norme di cautela, prudenza e di tutela della salute dei cittadini che si affidavano alle direttive dello Stato, si poteva proibire quella somministrazione.

Nella sua sentenza la Corte d’Appello ha sottolineato che già all’epoca esisteva una valida alternativa per la vaccinazione antipoliomielitica, come peraltro emerso nella perizia del Ctu di primo grado, tanto da indicare come alternativa valida il vaccino Salk, completamente sicuro oltre che valido poiché a differenza del Sabin era utilizzato nello stesso periodo in ambito internazionale ed era un vaccino inattivo. Sentenza ribaltata e riconosciuto dai giudici un risarcimento di oltre 800mila euro, più gli interessi maturati dal 1978 e che ammontano circa alla stessa cifra. Una mera consolazione per chi, suo malgrado, ha dovuto sopportare così gravi conseguenze.COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA