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Tar, Girgenti acque può interrompere

Tar, Girgenti acque può interrompere la fornitura idrica ai morosi

Ma non può chiudere le fogne agli utenti

Di Redazione |

Secondo il Tribunale amministrativo regionale i sindaci hanno diritto a impedire alla Girgenti acque di distaccare le fogne, ma non possono, con ordinanza,  impedirgli di interrompere la fornitura idrica ai soggetti morosi. Se nei giorni scorsi il Tar aveva dato ragione al Comune di Grotte, respingendo il ricorso opposto dalla società di gestione del servizio idrico che contestava una ordinanza che, appunto, impediva l’interruzione della fognatura agli utenti che non pagavano le bollette, adesso lo stesso Tribunale, ha accolto l’opposizione della società presieduta da Marco Campione contro tre ordinanze emesse dai comuni di Sambuca di Sicilia, Casteltermini e Montevago che appunto facevano divieto alla società “di procedere fino a nuova disposizione, al distacco dei contatori idrici ed alla sospensione di acqua potabile su tutto il territorio di questo Comune ai nuclei familiari (morosi), ivi insediati”.

Il ragionamento del Tribunale è di principio e di forma e solo marginalmente di sostanza. Dicono infatti i giudici amministrativi che le ordinanze emesse “non sono in linea con il parametro normativo di riferimento che regola l’esercizio dei poteri di contingibilità ed urgenza da parte dell’ufficiale di governo”. Insomma, l’interruzione dell’acqua non è un’emergenza tra quelle che possono essere regolate attraverso ordinanza, anche perché, si legge ancora nella sentenza, “va sottolineato che, anche nel presente ricorso, le asserite problematiche di ordine pubblico prospettate dal Comune non risultano affatto comprovate agli atti del giudizio, né documentalmente supportate ad esempio da atti prefettizi o della Questura”. Non solo, stabilisce il Tribunale, ma per le fasce in difficoltà esiste per legge un fondo di solidarietà che garantisce ai morosi per necessità un sostegno economico, il che “corrabora i presupposti per l’emanazione dell’impugnato provvedimento extra ordinem da parte del sindaco del Comune che, per come in narrativa motivato ed in accoglimento del ricorso, va quindi annullato in quanto illegittimo”.

 
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