Open Arms, la Procura di Palermo ricorre direttamente in Cassazione contro l'assoluzione di Salvini
Si tratta di un "ricorso per saltum", uno strumento giuridico che consente di saltare il secondo grado di giudizio e portare direttamente la vicenda all’esame della Suprema Corte
La Procura di Palermo ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto Matteo Salvini dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio in relazione al caso Open Arms. Si tratta di un "ricorso per saltum", uno strumento giuridico che consente di saltare il secondo grado di giudizio e portare direttamente la vicenda all’esame della Suprema Corte.
Il leader della Lega era stato assolto lo scorso 20 dicembre al termine di un processo durato mesi, in cui era accusato di aver impedito, nell’agosto del 2019, lo sbarco a Lampedusa di 147 migranti soccorsi dalla nave della ONG spagnola Open Arms. Secondo l’accusa, Salvini, all’epoca ministro dell’Interno, avrebbe trattenuto illegittimamente le persone a bordo per giorni, senza assegnare un porto sicuro.
Le motivazioni della sentenza di assoluzione sono state depositate lo scorso giugno. La Procura contesta però l’interpretazione del tribunale, sostenendo che la sentenza non smentisce la ricostruzione dei fatti fatta dall’accusa – che quindi rimarrebbero accertati – ma si limita, a loro avviso erroneamente, a stabilire che lo Stato italiano non fosse obbligato a concedere un porto sicuro alla nave.
Da qui la decisione dei magistrati di ricorrere direttamente alla Cassazione, ritenendo superfluo un nuovo processo d’appello.
La spiegazione
«Il Tribunale di Palermo è incorso nel medesimo "errore di prospettiva" riscontrato nel similare caso della motonave Diciotti», scrive la Procura di Palermo nel ricorso in Cassazione. «Le sezioni unite della Cassazione nell’ordinanza citata- scrivono i pm - i giudici hanno sottolineato che i giudici di merito si erano limitati al vaglio della normativa sugli eventi Sar, quando erano "tuttavia i connessi profili legati alla violazione della libertà personale dei migranti a segnare più propriamente la prospettiva nella quale occorre valutare la fattispecie"».
«Anche nel caso della Open Arms deve concludersi - scrive ancora la Procura nel ricorso - che l’ipotizzata incompetenza del Ministro al rilascio del Pos quale condizione sufficiente per escludere tout court la responsabilità dell’imputato per entrambi i reati, non può che risolversi, alla luce della peculiare tutela che l’ordinamento riserva alla libertà personale e della struttura dei due delitti, nell’omissione della motivazione in violazione dell’art. 125 c.p.p. Ciò vieppiù se si considera la formula assolutoria utilizzata che a fronte del riconosciuto trattenimento a bordo dei migranti e dell’altrettanto riconosciuta assenza di un intervento positivo del Ministro, non risulta supportata da nessuna plausibile ragione giuridica o meglio da alcuna spiegazione».
Secondo la Procura di Palermo, «la corretta applicazione delle norme di legge avrebbe dovuto indurre, da un lato, a considerare che il momento iniziale per l’emanazione immediata dell’ordine di sbarco decorreva quantomeno a partire dal 14 agosto, quando cioè i minori erano giunti alla frontiera, e non due giorni dopo, poiché l'ordinamento tutelava la loro libertà personale anche in quel frangente».