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CATANIA

Lo strano caso del B&B, l'avvocato del capo di gabinetto chiarisce: «Rispettate tutte le normative»

Il legale precisa alcune circostanze riferite in un nostro articolo sottolineando che la struttura ricettiva non è condotta in violazione della legge

Redazione La Sicilia

16 Dicembre 2025, 20:05

Lo strano caso del B6B, l'avvocato del capo di gabinetto chiarisce: «Rispettate tutte le normative»

Riceviamo e pubblichiamo dall’avvocato Dario Riccioli, che scrive in nome e per conto del signor Giuseppe Ferraro, una nota sull’articolo a firma della giornalista Maria Elena Quaiotti dal titolo “Il caso del B&B del capo di gabinetto” “Se l’host è pure capo di gabinetto” pubblicato nell’edizione di ieri.

L’articolo in questione - scrive il legale - «contiene alcune imprecisioni che desidero mettere inevidenza». Il signor Ferraro «non è titolare di alcun B&B, come si può evincere facilmente dai portali “Booking” e “Airbnb” o da una semplice verifica condotta presso la Direzione Attività produttive, ma è “cohost” di una struttura ricettiva destinata ad affitti brevi. La differenza non è di poco conto, in quanto le due attività sono sottoposte a normative decisamente diverse, sia con riferimento alle autorizzazioni richieste, che al tipo di contratto cui fanno riferimento. Le normative sono, altresì, diverse anche sul piano fiscale. Nel caso in questione, il contratto di locazione a uso abitativo con finalità turistiche è un particolare contratto di locazione caratterizzato da una durata limitata nel tempo, il cui scopo principale è quello di soddisfare esigenze temporanee per l'unica finalità turistica, ovvero collegabile a un viaggio o di un soggiorno per svago, villeggiatura, riposo o qualunque altra causa voluttuaria e non determina in capo a chi lo esercita lo svolgimento di attività d’impresa».

«Inoltre - prosegue - viene denunciata la mancata esposizione, nel portone di accesso dell’edificio principale, di una targhetta con la indicazione del nome della struttura e del codice identificativo nazionale, paventando la circostanza che, per tale ragione, l’attività sarebbe condotta in violazione della legge. Sul punto, preme segnalare che nelle Faq del Ministero del Turismo, relative alla “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico ricettive e del codice identificativo nazionale”, è spiegato che “Il Cin va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici. Considerati i limiti imposti da alcuni regolamenti condominiali in materia di affissioni, si ritiene possibile adempiere all’obbligo di esposizione anche mediante modalità alternative all’affissione di un cartello, purché sia assicurata idonea evidenza del Cin al pubblico e purché siano rispettati gli obblighi previsti dalle normative regionali e provinciali di settore e dall’art. 109 del Tulps».

«Nel caso che ci occupa - sottolinea ancora l’avvocato - dalla semplice lettura della pagina booking de “Gli appartamenti del Duomo” sarebbe stato possibile evincere il possesso del Cin. Inoltre, sarebbe stato sufficiente entrare all’interno del portone di ingresso dell’edificio principale, per rendersi conto che sulla porta degli appartamenti era presente sia l’indicazione del Cin che del Cir. Infatti, poiché l’immobile in cui sorge l’attività in questione è di pregio storico culturale e situato in pieno centro storico della città, è sottoposto ai vincoli urbanistici e paesaggistici. Come abbiamo sopra visto, nei casi come quello che ha occupato l’articolo in questione, la norma consente che l’esposizione della targhetta con i dati ritenuti omessa possa avvenire in modo bene visibile direttamente al piano dell’edificio in cui insiste l’appartamento e nella parte esterna rispetto all’ingresso degli immobili. Naturalmente, un controllo compiuto nei portali dedicati a tali iniziative turistiche, avrebbe consentito di verificare il rispetto di tutti gli obblighi relativi alla pubblicizzazione del Cin e degli altri dati».

«Infine - sottolinea ulteriormente l’avvocato - mi preme segnalare che l’Ufficio per il Turismo del Comune di Catania si occupa, esclusivamente, del rilascio delle credenziali e della verifica del pagamento della tassa di soggiorno. Ovviamente, di tali verifiche e controlli non si occupa direttamente il Capo di Gabinetto del Sindaco, essendo tale iniziativa rimessa al funzionario che ricopre la posizione organizzativa delegata, controlli che sono eseguiti periodicamente».

L’avvocato Riccioli chiude la nota con l’auspicio «di avere chiarito le più evidenti inesattezze riportate nell’articolo in questione».