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Tar

Annullati i provvedimenti per uccidere le capre di Porto Empedocle

Accolto il ricorso presentato dalla associazioni animaliste, annullate le ordinanze del Comune

Dario Broccio

18 Dicembre 2025, 17:13

calogero martello

Calogero Martello, sindaco di Porto Empedocle

Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha accolto il ricorso presentato da LNDC Animal Protection e LAV, annullando le ordinanze del Comune di Porto Empedocle che autorizzavano la cattura e la soppressione indiscriminata delle capre selvatiche presenti nel quartiere Ciuccafà.

I giudici amministrativi hanno stigmatizzato la scelta dell’abbattimento come misura automatica e preventiva, adottata senza un previo accertamento sanitario e senza aver valutato soluzioni alternative non cruente, richiamando sul punto l’orientamento del Consiglio di Stato.

La decisione ribadisce che l’uccisione costituisce un'extrema ratio, consentita soltanto in presenza di condizioni rigorosamente comprovate, e richiama i principi introdotti con la riforma dell’articolo 9 della Costituzione, nonché l’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che impongono di tenere pienamente conto del “benessere degli animali” in quanto esseri senzienti.

«Questa sentenza rappresenta un pronunciamento di grande valore, perché riafferma che la tutela degli animali non è un’opzione discrezionale, ma un obbligo giuridico fondato su principi costituzionali e sovranazionali. Obbligo giuridico che si applica a tutti i casi dove gli animali liberi sul territorio, cosiddetti inselvatichiti (e quindi un tempo abbandonati da qualcuno), sono minacciati da ordinanze o altri provvedimenti che ne decretano la morte, semplicemente per la loro presenza», dichiarano LAV e LNDC Animal Protection.

Il Tar ha inoltre evidenziato che il Comune di Porto Empedocle ha invertito l’iter previsto dalla legge, disponendo l’eliminazione dei capi prima ancora di verificarne lo stato di salute, poi risultato negativo alla brucellosi. Il Collegio ha anche rilevato la mancanza di un piano operativo, l’assenza di limiti temporali e la mancata quantificazione degli animali coinvolti dai provvedimenti impugnati. L’amministrazione dovrà rimborsare le spese legali.