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Confermato il Referendum sulla riforma della Giustizia: il Tar del Lazio boccia il ricorso

Urne aperte il 22 e il 23 marzo. I giudici amministrativi hanno ritenuto infondati i motivi che erano stati presentati dal comitato promotore della raccolta di firme popolari

28 Gennaio 2026, 17:31

Confermato il Referendum sulla riforma della Giustizia: il Tar del Lazio boccia il ricorso

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«La pretesa dei ricorrenti è destituita di fondamento, non potendosi lasciar dipendere la deroga ad un precetto normativo primario chiaro - che impone, tra l’altro, una tempistica certa e stringente per lo svolgimento del referendum costituzionale (anche al fine, segnalato in dottrina, di evitare il protrarsi dello stato di incertezza sulla normativa costituzionale validamente, ma non efficacemente modificata) - da un evento futuro ed incerto (l’ammissione del quesito referendario proposto dai promotori)». Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal comitato promotore della raccolta di firme popolari contro la fissazione del referendum costituzionale sulla riforma della giustizia per il 22 e 23 marzo. Il tribunale amministrativo si è pronunciato nel merito, dichiarando infondate le censure rivolte al decreto presidenziale che ha indetto la consultazione, adottato dopo la decisione del Consiglio dei ministri di proporre quelle date. I ricorrenti — quindici promotori di una petizione su un quesito parzialmente diverso da quello già ammesso dall’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione — chiedevano la sospensione e l’annullamento del decreto del Quirinale per completare la raccolta firme e sottoporre il proprio quesito al giudizio di legittimità. Per i giudici amministrativi, tuttavia, la normativa di riferimento è orientata innanzitutto a garantire che la legge di revisione costituzionale, approvata dal Parlamento a maggioranza assoluta, sia sottoposta «in tempi certi» al pronunciamento popolare, indipendentemente da quale tra i soggetti legittimati dall’articolo 138 della Costituzione (almeno un quinto dei membri di una delle Camere, cinque Consigli regionali o cinquecentomila elettori) abbia attivato per primo la richiesta.

Il Collegio ha ritenuto infondata anche «la seconda censura con la quale i promotori della raccolta di sottoscrizioni lamentano, nella sostanza, che, attraverso gli atti impugnati e l’indizione della consultazione referendaria per il 22 e 23 marzo 2026, l’Esecutivo avrebbe, di fatto, sottratto all’Ufficio centrale per il referendum, in violazione dell’art. 12 della legge n. 352/1970, il proprio compito di decidere della legittimità della richiesta referendaria da essi presentata». Così non è per il Tar del Lazio.

Nella sentenza, il Tar definisce «infondato» il ricorso, rilevando che esiste già una domanda di referendum legittimamente depositata che consente di procedere nei «tempi certi» previsti. «La disciplina applicabile è principalmente finalizzata a permettere che la legge di riforma costituzionale (...) sia sottoposta, in tempi certi, all’approvazione da parte della volontà popolare, a prescindere da quale tra i soggetti (...) abbia avanzato per primo la richiesta di referendum», si legge nel provvedimento. I punti chiave della decisione si muovono su alcune direttrici. Sulla tempistica: secondo i ricorrenti, il Governo avrebbe dovuto attendere la scadenza dei 90 giorni previsti per la raccolta firme prima di fissare la data, così da non pregiudicare l’iniziativa popolare. Il tribunale ha escluso questa interpretazione: una volta che l’Ufficio centrale presso la Cassazione ammette un’istanza referendaria, il procedimento è formalmente avviato e non può essere congelato in attesa di altre iniziative dall’esito incerto. L’obiettivo dell’articolo 138 è assicurare la partecipazione del corpo elettorale, a prescindere da chi «tagli il traguardo» per primo. Sul contenuto del quesito, invece il Tar, ha argomentato che diversamente dal referendum abrogativo, in cui i promotori contribuiscono alla formulazione della domanda, nel referendum costituzionale il testo è rigidamente fissato dalla legge. Non vi è dunque alcun margine di intervento né per l’Esecutivo né per i comitati: la scheda sottopone agli elettori esclusivamente la conferma o la bocciatura della riforma approvata dal Parlamento. Sulla certezza delle procedure, i giudici amministrativi richiamano l’esigenza di stabilità istituzionale. Una legge costituzionale già approvata ma sospesa in attesa del voto popolare si trova in una condizione di precarietà; protrarre tale incertezza senza una ragione normativa sarebbe pregiudizievole per l’ordinamento. «L’interesse alla certezza delle scansioni procedimentali», si sottolinea prevale sull’aspettativa di singoli gruppi di completare il deposito delle firme.

Il Tar precisa, inoltre, che le prerogative dei comitati restano tutelate. In merito agli spazi nei media la partecipazione alla campagna e l’accesso agli spazi televisivi sono garantiti e ripartiti equamente tra il fronte del «» e quello del «No», indipendentemente da chi abbia promosso per primo l’iniziativa. Sui rimborsi la possibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute per la raccolta firme rimane aperta, purché l’istanza sia giudicata legittima dalla Cassazione, anche se la consultazione sia già stata indetta. «Appreso dell’esito del ricorso dei sostenitori del No, avverso la data del referendum, nell’esprimere compiacimento e ringraziare i professori Tedeschini e Guzzetta per il contributo che hanno dato nel sostenere le ragioni del Comitato Sì Separa di fronte al giudice amministrativo, invito a questo punto a sospendere ogni diatriba di tipo procedurale, così come ogni polemica sgradevole e fuorviante riguardante temi di politique politicienne e concentrarci sul merito della questione: le ragioni del e del No in vista dell’appuntamento del 22 e 23 marzo». Lo afferma in una nota il presidente della Fondazione Einaudi, Giuseppe Benedetto