Il caso
Liberty Lines: le motivazioni del Riesame escludono la commissione di reati
Nessuna malafede e passeggeri mai in pericolo
Il tribunale del Riesame di Palermo nei giorni scorsi ha annullato l’ordinanza cautelare che disponeva il divieto di dimora nei comuni di Trapani e Milazzo ad Alessandro Forino, all’epoca dei fatti presidente del Consiglio di amministrazione di Liberty Lines Spa.
Le motivazioni, depositate nei giorni scorsi, segnano un punto di svolta nell’inchiesta che coinvolge i vertici della compagnia di navigazione. Il collegio giudicante, composto dai magistrati Di Maida, Gagliano e Trizzino, ha infatti ribaltato la ricostruzione inizialmente accolta dal gip, non condividendo le ipotesi di reato contestate: frode nelle pubbliche forniture, attentato alla sicurezza dei trasporti e truffa aggravata per il conseguimento di sovvenzioni pubbliche.
Sul reato di frode, i giudici hanno osservato che l’articolo 356 del codice penale non è applicabile nel caso di una concessione di pubblico servizio. Una valutazione giuridica che esclude in radice la contestazione.
Più articolata l’analisi sull'accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti. Secondo il Tribunale del Riesame non emergono elementi tali da far ritenere la flotta di Liberty Lines in condizioni di pericolo. Anzi, viene smentita l’idea di una flotta «fatiscente», facendo riferimento ai dati forniti dalla difesa dell’ex presidente, l’avvocato Marco Siragusa. Negli anni 2021 e 2022 la compagnia ha effettuato 27.747 corse regolari, mentre le avarie contestate sono state 55, pari a poco più dello 0,2 per cento del totale. Tutte le unità navali, inoltre, risultavano in possesso dei certificati di classe rilasciati dal Rina e sottoposte ai controlli periodici previsti dalla normativa. I giudici sottolineano anche un altro aspetto: non sono stati svolti accertamenti tecnici in grado di dimostrare che quei guasti, per lo più di lieve entità, abbiano comportato un pericolo concreto per la sicurezza della navigazione.
Viene meno anche l’ipotesi di truffa aggravata legata alle sovvenzioni pubbliche. Il capitolato d’appalto non imponeva alla società l’obbligo di comunicare ogni singolo problema tecnico e, comunque, la natura delle avarie contestate non avrebbe mai potuto portare alla risoluzione del contratto con gli enti pubblici. Ma soprattutto - evidenzia il Tribunale - il servizio è stato svolto, i passeggeri sono stati trasportati e la continuità territoriale è stata garantita. Elementi che escludono sia l’ingiusto profitto sia un danno per le casse pubbliche.
Nelle conclusioni, il Tribunale del Riesame afferma che non vi è stata alcuna «malafede contrattuale», riconoscendo la correttezza della gestione societaria di Liberty Lines e dell’operato di Alessandro Forino.