Le ragioni del No
Referendum, Mignemi: «Questa riforma svilisce la funzione costituzionale di tutela dell’autonomia della magistratura»
Intervista al presidente della Prima Sezione della Corte d'Appello di Catania
Continua il percorso verso il Referendum costituzionale della Giustizia. Voce ai due fronti, tecnici del diritto, per approfondire i temi della riforma. Uno spazio di formazione e informazione per arrivare preparati al voto.
«Voterò No alla separazione delle carriere perché credo nell’indipendenza della magistratura e nell’equilibrio già esistente nel processo penale tra accusa e difesa». Il giudice Sebastiano Mignemi, presidente di sezione della Corte d'Appello di Catania, preferisce i ragionamenti agli slogan.
Presidente Mignemi, la prima domanda è semplice e diretta: perché votare No al Referendum?
«Sia per un ragione di forma (e nella giurisdizione la forma è sostanza) sia per una ragione di merito. Vede, quando si cambia la Costituzione è un po' come quando si ristruttura profondamente la propria abitazione. Tutta “la famiglia” deve essere d’accordo o perlomeno condividere le scelte di fondo. Sì perché la Costituzione è un po' la nostra “casa”. È il frutto della sapiente opera di illustri giuristi, il quali - durante i lavori della Costituente - pur provenendo da culture politiche e giuridiche differenti e spesso assai distanti, riuscirono a trovare eccellenti “punti di equilibrio”, di compromesso, approdando ad un risultato capace di assicurarci, non solo ottanta anni di pace e democrazia, ma anche di condivisione di valori sociali e di progresso. Dobbiamo “viverci tutti” dentro la Costituzione. Dobbiamo viverci condividendone il più possibile i valori (preservandoli per le generazioni future), senza che la maggioranza di turno “detti” non solo rilevantissime modifiche dei contenuti della Costituzione “a scatola chiusa” (o così o niente), ma anche i tempi dell’agenda e la imponga in forza del pregiudizio (perché tale è rispetto ai principi costituzionali) che l’investitura elettorale dia il potere di fare e disfare a piacimento, senza tener conto delle opinioni della minoranza, soprattutto in temi centrali per la società, come è quello della giurisdizione. In questa riforma si è cercata questa “condivisione”? Ci si è confrontati tecnicamente? C’è stato in Parlamento un dibattito tecnico/politico allargato a tutte le opinioni giuridiche del Paese, un dibattito che assicurasse una pluralità di vedute e di impostazione dei contenuti della riforma? La risposta è no. È stata un'imposizione governativa perché – caso unico nella storia repubblicana – la riforma è stata approvata per come votata dal governo senza che il Parlamento (espressione di tutti gli italiani) potesse apporvi qualche modifica. Un’approvazione a maggioranza semplice (mentre di norma l’approvazione è prevista a maggioranza qualificata di due terzi perché la riforma esca frutto della più ampia condivisione possibile). Tanto che si è arrivati ad un referendum popolare su un tema all’apparenza molto tecnico ma in verità dalla portata politica centrale. Voterò No alla separazione delle carriere perché credo nell’indipendenza della magistratura e nell’equilibrio già esistente nel processo penale tra accusa e difesa.
Dalle domande che mi pongono alcuni amici, riconosco l’assenza, nel dibattito pubblico, di un’analisi giuridica, tradotta in termini semplici, attraverso la quale la politica dovrebbe parlare alla gente comune, per spiegarle anche quali assetti costituzionali potrebbero essere modificati con questa riforma. Nel nostro ordinamento abbiamo già, di fatto, due funzioni nettamente separate: c’è un pubblico ministero che rappresenta l’accusa e un giudice terzo che giudica. Non vi è alcuna promiscuità tra i due ruoli. È vero che per accedere alla magistratura il percorso è unico ed è anche vero che il passaggio da una funzione all’altra è ancora possibile, ma con gli anni è divenuta una prassi residuale e la selezione è molto rigorosa: può avvenire una sola volta ed entro un breve limite temporale, stabilito dalla legge, dall’ingresso in magistratura. Inoltre, il Consiglio Superiore della Magistratura prima valuta il curriculum, la competenza professionale e l’idoneità del richiedente al passaggio di funzioni. Quindi nessun automatismo. L’attuale unicità di reclutamento e formazione garantisce la unitaria acquisizione della cultura della giurisdizione che è fondamentale nel dare un servizio giustizia rispettoso dei valori costituzionali. Inoltre, le dico che gli effetti principali di questa riforma sono lo stravolgimento e lo svilimento della funzione di autogoverno della magistratura attribuita dalla Costituzione al Csm e l’indebolimento delle tutele giurisdizionali dei più deboli e dei meno abbienti».
Cosa la preoccupa maggiormente in questo progetto di riforma costituzionale?
«Lo svilimento totale della funzione costituzionale di tutela dell’autonomia e dell’indipendenza della magistratura attribuita dalla Costituzione al Consiglio Superiore della Magistratura. Questo si attua attraverso lo sdoppiamento dei Csm (uno giudicante ed uno requirente) e la creazione dell’Alta Corte (per i procedimenti disciplinari) – seguendo il motto romano del divide et impera.
Il Csm, l’attuale organo di autogoverno della magistratura, secondo l’articolo 104 della Costituzione, è formato da tre membri di diritto: Presidente della Repubblica, Presidente della Corte di Cassazione, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione. Inoltre, da ventiquattro membri elettivi che rimangono in carica per quattro anni. Sedici dei quali sono magistrati togati che provengono da diverse funzioni. Otto membri laici eletti dal Parlamento, tra i quali vi sono professori universitari e avvocati. Tra i membri del Csm, i magistrati togati sono la maggioranza perché è fondamentale evitare il controllo diretto da parte della politica. Se dovesse passare questa riforma gli organi di autogoverno della magistratura saranno inutilmente due ma nella sostanza cambierà la loro composizione. È previsto, ad esempio, lo strumento del sorteggio secco per la quota dei magistrati. Ciò significa indubbiamente lasciare al caso la professionalità e la competenza dei componenti togati. Mentre la componente c.d. laica (eletti dal parlamento oggi a maggioranza qualificata di 2/3, con la riforma ben potrebbe procedersi a maggioranza semplice, cioè espressione esclusiva del governo di turno) sarà scelta da una lista preconfezionata sulla cui entità nulla dice la riforma (così che ci potrebbe essere un lista composta solo dal numero di soggetti da eleggere fintamente sorteggiati, una sorta di listino bloccato, alla faccia della democrazia…). A ben vedere, il punto centrale di questa riforma non è la terzietà del giudicante, quella è già garantita dalle regole del processo già vigenti. In gioco invece c’è soprattutto l’indipendenza del magistrato inquirente ed a cascata del magistrato giudicante. Mi si potrebbe contestare che nel testo della riforma non c’è un articolo che confermi questa mia preoccupazione. In realtà, non trovo una espressa previsione che sia in grado di sottrarre, in futuro, l’organo inquirente da un potenziale indirizzo politico. L’articolo 101 della Costituzione prevede che “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”. Questa garanzia, oggi, si estende anche al pubblico ministero in forza dell’unità della magistratura (che con la riforma si perde…) e del collegamento tra gli articoli 104, 105, 107, 108 e 112 della nostra Costituzione. Finché pubblici ministeri e giudici fanno parte dello stesso ordine costituzionale, condividono le stesse garanzie di indipendenza. Ottenuta la separazione delle due funzioni ordinamentali, per il pubblico ministero verrebbe meno il suo inserimento in quel sistema di tutele costituzionali. In altri termini, questa riforma non fa altro che ridurre sensibilmente la capacità di concreta realizzazione del principio che il giudice è soggetto solo alla legge (art. 101 Cost.) di cui è garante il Csm organo di autogoverno della magistratura. La previsione di un sistema elettorale a due facce, “a sorteggio” per la componente togata e, invece, quanto alla componente “laica” (di indicazione parlamentare) con un sorteggio “farlocco” in quanto fatto tra “prescelti” esperti in materie giuridiche, comporterà che ci sarà una componente “laica” qualificata di esperti fortemente espressione di un indirizzo politico (come d’altronde anche oggi) ed una componente togata costituita da giudici che magari non hanno mai approfondito tematiche specifiche di ordinamento giudiziario e organizzazione degli uffici, essendosi magari tutta la vita dedicati esclusivamente di giurisdizione. È evidente che da un lato ci sarà (componente laica molto qualificata, su mandato politico, forse anche esclusivamente governativa) capace di imprimere un indirizzo specifico ai lavori consiliari, ed una componente togata meno capace di tutelare una visione della giurisdizione autonoma e indipendente dalla altri poteri dello Stato. La riforma sulla separazione delle carriere si limita a delineare l’esistenza e la struttura essenziale dei due organi di autogoverno: Consiglio Superiore della magistratura giudicante e requirente, senza blindarne l’architettura interna. Non sono fissate in Costituzione le regole decisive sui meccanismi di selezione che vengono invece demandati alla legge ordinaria. Questo a tacere del fatto che prevedere il sorteggio e non l’elezione per la componente togata del Csm (organo di rilievo costituzionale presieduto dal capo dello Stato, un organo che ha pari dignità del Parlamento e del Governo) costituisce un’ingiustificabile offesa ai criteri di discernimento della magistratura italiana. Un Csm non eletto ma sorteggiato per la componente togata perderà - come è del tutto evidente - di rappresentatività democratica e di responsabilità. Chi sarà sorteggiato non dovrà dar conto a nessuno di scelte e posizioni assunte. A discapito della rappresentatività e della responsabilità. In nessuna parte del mondo occidentale un organo di rilievo costituzionale viene scelto in questo modo. Mi chiedo perché a questo punto non eleggere il Parlamento o il Governo (che hanno pari dignità del Csm) o i consigli di comunali, regionali o quelli di facoltà, o i consigli degli ordini professionali attraverso il sorteggio. Solo i magistrati non devono avere un organo di rilievo costituzionale liberamente eletto? Perché? Non trovo altra ragione che la ricerca di spostare in favore della “politica”, e dell’esecutivo in particolare, l’equilibrio dei poteri su cui si fonda la nostra democrazia».
Quali sono i rischi per chi svolge il lavoro di Pm? C’è davvero un pericolo di manipolazione della politica?
«Il rischio concretissimo è che il pubblico ministero pur non diventando (fino a quando?) formalmente dipendente dal governo, vedrà la sua indipendenza non più coperta da una garanzia costituzionale diretta. È questo uno dei rischi reali della riforma: spostare l’asse delle garanzie del pubblico ministero dal livello costituzionale a quello legislativo, rendendo possibile un condizionamento indiretto attraverso, ad esempio, regole su carriere, incarichi, uffici e progressioni professionali. In sostanza, sebbene nella forma i doveri del pubblico ministero rimarranno gli stessi, la sua indipendenza non sarà più blindata e a quel punto non servirà violarla, basterà condizionarla. Altro rischio concreto è quello di vedere un Pm separato dalla cultura della giurisdizione e trasformato ne “l’avvocato dell’accusa” che sarà solo un accusatore e non dovrà più preoccuparsi (come fa oggi) di ricercare anche prove a favore dell’indagato. A questo nuovo pm verrà anche tolta la “direzione” della polizia giudiziaria (prossima riforma come già detto da un vice premier) e non sarà più il dominus delle indagini preliminari, ma subirà scelte investigative fatte dal potere esecutivo (dal quale dipendono le forze dell’ordine) e quindi avrà maggiore difficoltà (o addirittura non avrà i mezzi) per svolgere le indagini che il potere esecutivo non vorrà vengano svolte. Le forze dell’ordine, soggette al governo, indagheranno solo su ciò che vorrà l’esecutivo. È altissimo il pericolo che si crei una fascia di impunità nei settori collegati alla politica, perché la politica non vorrà essere “disturbata” neanche sotto il profilo delle “indagini”. Mi riferisco in particolare alle indagini nei confronti dei c.d. colletti bianchi. Questo indebolisce fortemente la tutela della collettività e del singolo cittadino, soprattutto del più debole, che avrà meno possibilità di tutela giurisdizionale. Si accentua la tendenza di essere forti con i deboli e deboli con i forti. Il contrario della democrazia. Ma questo indebolimento non è una novità. E’ un percorso le cui tappe più rilevanti sono la abrogazione del delitto di abuso d’ufficio, che - senza che se ne sentisse alcun bisogno, anzi forse il contrario vista la portata del fenomeno corruttivo nel nostro paese - ha eliminato la tutela del cittadino dai soprusi dei poteri forti. Sullo stesso solco si iscrive la riforma della Corte dei Conti (di cui non si sentiva alcun bisogno da parte delle gente), riforma che ha ridimensionato fortemente il controllo di legalità proprio della giurisdizione contabile creata a tutela degli interessi economici della collettività. Mi preoccupa quindi l’ingiustificato superamento dell’attuale sistema che garantisce una fondamentale tutela della unitaria cultura della giurisdizione pur con la “specializzazione” nelle diverse funzioni di magistrato giudicante o magistrato requirente. Il sistema sapientemente disegnato dai padri costituenti ha dato ottimi frutti perché la qualità dei magistrati italiani è – per unanime riconoscimento internazionale – tra le migliori al mondo. E ci viene invidiato e noi lo gettiamo nel cestino. Sono preoccupato perché viene stravolto l’attuale “assetto” costituzionale della magistratura nel senso del ruolo attribuito alla magistratura dalla stessa carta. Perché - senza che ve ne fosse alcuna necessità – con questo stravolgimento vengono ridotte le garanzie del cittadino (quindi di tutti noi) che oggi sono rappresentate dal fatto che il primo “funzionario dello Stato” (il pm) che - malauguratamente per lui - si dovrà occupare di fare indagini sulla sua persona, è una persona che non solo per legge è obbligata ad indagare anche per raccogliere elementi di prova a discolpa, ma soprattutto conosce i “parametri” del giudizio (non solo quelli dell’accusa), ha dentro di sé il patrimonio giuridico di conoscere cos’è la prova in giudizio e quindi calibra le valutazioni e le sue scelte (chiedere il giudizio o chiedere l’archiviazione) in ragione di questo parametro. E che questo assetto che tutela i cittadini funzioni alla grande lo attestano non solo astratti principi ma concretissimi numeri di richieste di archiviazione e assoluzioni accolte. E noi senza alcuna ragione di ordine scientifico buttiamo all’aria tutto questo per andare verso l’ignoto».
Davvero la separazione delle carriere nella magistratura potrebbe creare delle difficoltà nell’assolvere la funzione della giurisdizione?
«Non ci saranno difficoltà per così dire personali. Per i magistrati italiani non cambierà nulla da un punto di vista pratico. Rimarrà lo stesso stipendio, ci ritroveremo negli stessi luoghi ove oggi lavoriamo. Ciò che cambierà sarà “l’essenza” del nostro lavoro. Assolvere la funzione giurisdizionale significa tutelare il cittadino attraverso l’applicazione della legge nel rispetto dei principi e dei valori costituzionali. Questa tutela sarà oggettivamente indebolita. Senza un perché. Per i pm ho già accennato la rivoluzione copernicana del modo di intendere e sviluppare l’attività requirente che penalizzerà il cittadino, ma il cambiamento via via investirà anche il giudizio e quindi il giudice. Non sarà più una giurisdizione potenzialmente chiamata a pronunziarsi su tutti i fatti (penalmente rilevanti) che interessano un società. Perché i giudici inevitabilmente saranno chiamati a giudicare solo i risultati del lavoro che questa nuova magistratura requirente produrrà. E non sarà altro che solo il lavoro che verrà deciso (in quali ambiti? con quali garanzie di democrazia?) debba essere fatto. D’altronde è questo lo scopo dichiarato della riforma. Quando i sostenitori ed i fautori politici della riforma parlano di fine dell’ingerenza della magistratura e di utilità trasversale (oggi è utile a me che sono al governo domani a te quando ti toccherà) della riforma si riferiscono proprio a questo».
Lo sdoppiamento del CSM con il relativo sorteggio è davvero la “cura” alle devianza del correntismo?
«È sbagliata la premessa. I gruppi associativi non sono una “malattia” da curare. Sono libere associazioni di magistrati che da mezzo secolo si ritrovano su posizioni di lettura della giurisdizione e degli assetti di organizzazione giudiziaria provenienti da diverse basi culturali. Diverse ma sempre dialoganti per il bene della magistratura. Nessuna riforma impedirà la vita di questi gruppi la cui esistenza e cultura raccoglie il consenso della quasi totalità dei magistrati che sono iscritti all’Associazione Nazionale Magistrati che li riunisce. Grazie alla diverse sensibilità culturali dei gruppi associativi che hanno trovato una sintesi nell’A.N.M. in Italia la magistratura, nel corso degli anni, è stata partecipe e protagonista dello sviluppo di orientamenti politico/culturali che spesso si sono tramutati in legislazione di progresso nella tutela dei diritti dei cittadini, per una sempre più completa attuazione dei valori della Costituzione repubblicana. Basti pensare alle materie della tutela del lavoro e della legislazione antiinquinamento, solo per fare due esempi eclatanti. Quanto poi ai casi di cronaca (Palamara) dai quali si vuole far discendere la “necessità” del sorteggio, debbo precisare in primo luogo che la magistratura italiana ha saputo far esemplare giustizia disciplinare interna. I magistrati coinvolti nel caso del “Hotel Champagne” sono stati tutti raggiunti da gravi provvedimenti disciplinari fino alla radiazione. I politici coinvolti nello stesso caso (identico il disvalore etico dei comportamenti) non mi pare siano fuori dalla vita politica o di altra amministrazione del paese. Si potrebbe dire da quale pulpito. Ma c’è di più. Questa asserita lucifera “degenerazione” correntizia che avrebbe “inquinato” l’attività del Csm non trova riscontro nei numeri della giustizia amministrativa. L’attività di nomina di uffici direttivi e semidirettivi svolta dal Csm negli ultimi anni non ha subito questa “scure” di annullamenti della giustizia amministrativa, che avrebbe dovuto far seguito a ricorsi fatti da magistrati, penalizzati ingiustamente da accordi correntizi da cui sarebbero derivate nomine fatti in barba al merito. I numeri dei ricorsi accolti è minimale rispetto alle nomine. Questo significa che negli ultimi anni (diciamo almeno per la consiliatura in corso) i numeri contraddicono l’assunto Csm “inquinato” dalle correnti. Cosa diversa è la naturale dialettica che si sviluppa all’interno del Csm tra gruppi associativi (dialettica che vede attivamente partecipi anche i componenti di nomina politica) su alcune (invero la minoranza) nomine che, anziché essere fatte “all’unanimità”, vengono adottate “a maggioranza” perché vengono prospettate due proposte di uguale o assai simile rilievo. Questo lo “stato dell’arte”. Ma il sorteggio non cambierà nulla perché non escluderà la presenza dei gruppi associativi nel Csm. Infatti, essendo moltissimi magistrati italiani legata idealmente e a volte formalmente (mediante iscrizione) ad un gruppo associativo, verranno sorteggiati magistrati di un gruppo o di un altro con la sola (gravissima) differenza che il caso non assicurerà una democratica partecipazione proporzionale dei vari gruppi».
L’Alta Corte: quale è la sua analisi su questo nuovo organismo?
«Una riforma ha senso quando interviene su un tema che ha dato prova di avere delle criticità. Ancor di più se è una riforma costituzionale che tocca un nodo essenziale della vita democratica. Ebbene, il sistema attuale di giustizia disciplinare italiano rimesso ad una specifica commissione del Csm (della quale fanno parte anche “laici”, cioè la componente nominata dalla politica) in prima istanza, e poi soggetto a ricorso in Cassazione in specifica composizione, è tra i migliori in Europa, avendo comminato in percentuale (rispetto al numero dei magistrati in servizio) il più alto numero di sanzioni. Ma v’è di più. Nei casi di assoluzione da parte della commissione disciplinare del Csm le impugnazioni da parte del Ministro della Giustizia sono state pochissime. Segno evidente della condivisione dell’esecutivo dell’operato del Csm. Aver attribuito il sistema disciplinare al Csm con il controllo giurisdizionale della Cassazione ha significato per i padri costituenti (basta leggere i lavori sul punto) un lungimirante sistema volto in concreto a garantire l’autonomia e l’indipendenza della magistratura sottraendola al “ricatto” di un sistema disciplinare nelle mani della politica e dell’esecutivo in particolare, sistema che intimidirebbe il magistrato nel quotidiano espletamento del lavoro. Con l’Alta Corte innanzitutto si istituisce un giudice “speciale” contravvenendo esplicitamente al precetto costituzionale (non modificato) dell’articolo 102 secondo comma Costituzionale. “Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali” e si prevede che il giudizio disciplinare si svolga in primo grado davanti ad una sezione dell’Alta Corte e il giudizio di appello davanti ad un'altra sezione della stessa Alta Corte. Come se dopo la sentenza di una sezione del Tribunale l’appello si celebrasse davanti ad un’altra sezione del Tribunale. Inimmaginabile. Contrario ad ogni principio di “terzietà”. L’appello deciso dai colleghi della “porta accanto”. Non solo, ma non è prevista la possibilità del ricorso per Cassazione. In barba all’art. 111 VII comma Cost. “Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra”. Già questo sarebbe sufficiente a dubitare della sua legittimità costituzionale.
Anche le nuove norme costituzionali sono soggette alla Costituzione nei suoi principi fondamentali, tra i quali v’è sicuramente il principio di uguaglianza, palesemente violato perché la materia disciplinare dei magistrati sarebbe l’unica, tra tutte le giurisdizioni disciplinari, a non essere soggetta al controllo giurisdizionale della Cassazione. Ma ciò che maggiormente non appare rispettare i principi costituzionali fondamentali di autonomia e indipendenza della magistratura sono i criteri di formazione di questa “Alta Corte”. Al di là dell’enfasi (un po' medievale…) che accompagna la denominazione scelta, resta in concreto il “pericolo” per come sarà formata. Anche qui si introduce il sorteggio per la componente togata, limitando però la possibilità di “estrazione” ai soli consiglieri di Cassazione. Un’altra componente, quella “laica” sarà in parte di nomina del Presidente della Repubblica e un’altra parte sarà di nomina parlamentare (anche in questo caso con un sorteggio “farlocco” perché fatto da una lista di prescelti). La predominanza della componente politica in senso lato appare evidente. Anche questa delimitazione ai soli “consiglieri di cassazione” è senza alcun senso. Anzi. Non si capisce perché magistrati giudicati idonei a funzioni semidirettive o direttive (Presidenti di sezione o e addirittura capi degli uffici) non sarebbero idonei a far parte di un collegio disciplinare. E ciò ancor di più ove si consideri che spesso gli illeciti disciplinari più comuni (quali ritardi nel deposito di provvedimenti, intemperanze comportamentali durante lo svolgimento di attività giurisdizionale, incapacità di gestione di risorse umane ed economiche) afferiscono ad aspetti dell’attività giudiziaria molto più conosciuti e praticati da chi ricopre ruoli direttivi e semidirettivi. In altri termini vengono messi fuori dai collegi disciplinari i magistrati con maggiore esperienza “gestionale”. Senza un perché. O meglio, l’unico perché che riesco ad individuare è che restringendo la “platea” dei partecipanti le possibilità di indebite interferenze esterne aumentano a dismisura. Gravissimo infine è poi che la riforma rinvii alla legge ordinaria (a maggioranza semplice quindi di “imprinting” governativo) per la concreta composizione delle sezioni dell’Alta Corte. Quindi in Costituzione non è garantita la maggioranza dei togati nelle sezioni disciplinari, con buona pace dei principi tutelati dai padri costituenti per difendere la magistratura dal controllo della politica (solo perché potesse svolgere in autonomia ed indipendenza il proprio lavoro). Nella riforma infine c’è un altro suggestivo rinvio alla legge ordinaria (sempre a maggioranza semplice quindi di “imprinting” governativo). E’ quello relativo all’individuazione degli illeciti disciplinari dei magistrati. Lascio a voi ogni considerazione sul punto, viste le rilevanti criticità che giornalmente emergono in tema di concezione dei rapporti tra politica e magistratura e ambiti di legittima operatività».
Cosa pensa dei toni di questa campagna referendaria?
«Penso che ci si debba attenere a spiegare ai cittadini, chiamati ad esprimersi, gli aspetti tecnici della riforma che però attengono a principi fondamentali della vita democratica di un paese moderno. Invece spesso assisto alla strumentalizzazione di argomenti e vicende che nulla hanno a che fare con la riforma. Mi riferisco ai casi Tortora, Garlasco, “la famiglia nel bosco”, i provvedimenti in tema di fenomeno dell’immigrazione clandestina, condanne e assoluzioni di esponenti del governo ed altri ancora più recenti come i fatti di violenza accaduti a Torino durante una manifestazione autorizzata. Si grida allo scandalo per decisioni dei giudici non in sintonia con i “desiderata” dell’esecutivo. Da qui l’accusa di “remare contro”. Ebbene questi casi, invece, dimostrano “plasticamente” l’inutilità della riforma perché c’è già l’autonomia totale dei giudici rispetto alle richieste del pm, sia in caso di condanna dopo richiesta di assoluzione che in caso di assoluzione (dopo richiesta di condanna). E queste decisioni difformi sono quasi il 50%. Quindi nessun “inquinamento” e mancanza di “terzietà” dei giudici v’è nell’ordinamento giuridico italiano. Con buona pace di quelli che “la colleganza” influenza i giudici. La storia di tutti i giorni ben conosciuta da chi frequenta i palazzi di giustizia smentisce l’assunto. Ci vuole onestà intellettuale su questo aspetto. A opinare come i sostenitori del Si e della intollerabile “colleganza” dovremmo separare il giudici del Tribunale da quelli della Corte di Appello, e quelli della Corte di Appello da quelli della Cassazione, quelli del Tribunale del Riesame dal Gip. Non v’è chi non colga quanto sia stupido tutto ciò. C’è un però. A ben guardare sventolare questi casi per sostenere le ragioni di Sì (di dice votate Sì perché ciò non accada più…) è una conferma indiretta della tesi che l’esecutivo (magari non tutte le componenti…) pensa che questa riforma debba avere l’effetto che i giudici debbano perdere discrezionalità nelle loro decisioni (ci sono tanti modi per perderla, dal lavoro “indirizzato” dei Pm alla paura di un disciplinare in capo soprattutto ad un giovane magistrato che si imbatte – per motivi di lavoro - in un potente di turno… sia singolo che organizzazione). Perdere discrezionalità per il giudice significa perdere tutele per la collettività. Magari qualcuno dirà che penso male. Ma qualcuno che se ne intendeva diceva che a “pensar male si fa peccato ma a volte ci si azzecca”. Per concludere voglio condividere il pensiero del professore Roberto Rombli Ordinario di Diritto Costituzionale dell’Università di Pisa e componente del Csm perché lo faccio mio in toto: “La campagna referendaria rischia di lasciare un terreno pieno di mine inesplose ma destinate a farlo. Una legge, anche quando non la si condivide, si rispetta perché è approvata dai nostri rappresentanti, in applicazione del principio di democrazia rappresentativa. Una indagine, una sentenza, anche quando non la si condivide, si rispetta solo perché si è certi che proviene da un soggetto autonomo, indipendente, imparziale, professionalmente preparato. Che opera nel rispetto del principio di legalità. Per questo, una delegittimazione della magistratura, spesso qualificata come ‘politica’ o ‘politicizzata’, che va a incidere sulla fiducia dei cittadini nella giustizia, determina un danno enorme. La giustizia non è un valore di parte, ma un valore di tutti"».
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