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il pronunciamento

Il TAR Sicilia ribalta il no del Ministero della Giustizia: "La genitorialità non si nega per 38 km"

Poliziotto penitenziario vince il ricorso: potrà lavorare a Gela anziché a Caltagirone così potrà occuparsi del figlio di tre anni

13 Febbraio 2026, 13:18

Il TAR Sicilia ribalta il no del Ministero della Giustizia: "La genitorialità non si nega per 38 km"

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Il diritto alla genitorialità non può essere compresso sulla base di motivazioni generiche. Lo ha stabilito la Terza Sezione del TAR Sicilia – Catania che, con sentenza del 13 febbraio 2026, ha accolto il ricorso di un agente scelto della Polizia Penitenziaria.

Il dipendente, in servizio presso la Casa Circondariale di Caltagirone, aveva chiesto l’assegnazione provvisoria triennale a Gela, ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. 151/2001, per ricongiungersi al figlio minore di tre anni.

Il Ministero della Giustizia aveva respinto l’istanza, richiamando la scopertura del 10% a Caltagirone e la distanza tra le sedi, pari a 38 chilometri, ritenuta “percorribili quotidianamente”.

Assistito dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, l’agente ha contestato puntualmente il diniego, rilevando come la sede di Gela registrasse una ben più marcata carenza di personale (oltre il 30%), rendendo incoerente un rifiuto fondato sulle “esigenze di organico”.

I giudici amministrativi, Presidente Aurora Lento ed Estensore Daniele Profili, hanno condiviso le argomentazioni difensive, evidenziando che l’Amministrazione penitenziaria non aveva adeguatamente valutato le memorie del lavoratore, limitandosi a ribadire le proprie posizioni senza un effettivo esame delle osservazioni presentate.

Il TAR ha inoltre precisato che la normativa non prevede una distanza minima per l’assegnazione temporanea e che la sola possibilità di rientrare quotidianamente a casa non basta a negare un diritto volto a favorire la presenza del genitore accanto al figlio nei primi anni di vita.

Secondo il Tribunale, l’assegnazione dell’agente a Gela, sede con una rilevante scopertura del 30%, non lederebbe l’interesse pubblico, ma contribuirebbe semmai a colmare un deficit più grave.

Di conseguenza, il TAR ha annullato i provvedimenti di diniego del Ministero della Giustizia, condannando l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Una decisione che riafferma il valore sociale della famiglia e il dovere dello Stato di agevolare, ove possibile, l’azione dei genitori dipendenti pubblici.