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Le ragioni del Sì

Riforma della Giustizia, Ida Nicotra: «Chiarire i ruoli all'interno del processo rafforza lo Stato di diritto»

Intervista alla presidente della Scuola Superiore di Catania e ordinaria di diritto costituzionale

17 Febbraio 2026, 15:40

Riforma della Giustizia, Ida Nicotra: «Chiarire i ruoli all'interno del processo rafforza lo Stato di diritto»

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Continua il nostro spazio verso il Referendum. Diamo voce ai "tecnici" sui contenuti della riforma costituzionale della giustizia. Un modo per informare e formare, per arrivare preparatati al voto del 22 e 23 marzo. 

«Prima di rispondere alle sue domande, entrando nel merito della riforma, è opportuna una premessa», esordisce così Ida Nicotra, ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Catania e presidente della Scuola Superiore. «In questi mesi - spiega - stiamo assistendo ad una campagna referendaria caratterizzata da continui insulti, contumelie e tentativi di delegittimazione contro chi la pensa diversamente. La violenza verbale sta assumendo toni allarmanti e rischia di mettere in pericolo l’essenza stessa del dibattito democratico che consiste, essenzialmente, nel confronto sereno e rispettoso di tutte le opinioni. Anche di quelle più lontane rispetto al punto di vista di ciascuno. Il linguaggio d'odio finisce per dissuadere ad intervenire in pubblico per manifestare la propria idea. La confutazione delle tesi dovrebbe sempre avvenire attraverso una verifica nella sostanza delle questioni giuridiche e non con attacchi scomposti che sfociano in offese alle persone. Anche molti colleghi, a cui va la mia piena solidarietà, sono vittime, tramite i social, di frasi offensive e denigratorie a causa delle loro convinzioni referendarie. Addirittura, ad un magistrato in pensione è stato consigliato da parte di un collega di evitare di esporsi a favore della riforma “per non macchiare la sua immagine di magistrato”. Si è giunti persino ad accostare i sostenitori del sì alla mafia. Credo - argomenta Nicotra - sia l’umiliazione più infamante che i cittadini onesti e perbene possano ricevere. Tutto ciò è inaccettabile e impoverisce il confronto sugli aspetti salienti del quesito referendario. Al di là di come andrà a finire, la lacerazione sociale rappresenterà un’ulteriore ferita con la quale dover fare i conti. L’auspicio è che il tempo che ci separa dal voto si possa utilizzare, senza tifoserie e urla da stadio, facendo tesoro delle regole di fair play - appreso grazie al Carling, ultima passione italiana - che dovrebbero essere alla base di una discussione leale e democratica».

Presidente, quali saranno i benefici di questa riforma costituzionale?

I benefici principali risiedono nel completamento del modello accusatorio, che nel 1989 ha sostituito il rito inquisitorio. Così, il codice di procedura penale, fortemente voluto dall’allora ministro della giustizia Giuliano Vassalli ha superato il codice di Alfredo Rocco, adottato nel 1930 in periodo fascista. Non è un caso che una parte di politici e intellettuali da sempre schierati a sinistra sia favorevole all’attuale riforma, perché la sente parte integrante del suo DNA riformista: da Augusto Barbera a Enrico Morando, da Enzo Bianco e Stefano Ceccanti, da Pina Picierno a Paola Concia, da Carlo Fusaro a Marilisa D’Amico. Nel 1999, la legge costituzionale n. 1, con l’introduzione dell’art. 111 della Costituzione, ha fissato le norme cardine del giusto processo. L’attuale revisione punta a garantire la reale terzietà del giudice, assicurando che chi giudica sia strutturalmente distinto (e che possa apparire tale) dalla pubblica accusa e posto in posizione di effettiva parità con l’avvocato difensore. Si tratta di separare le carriere (le funzioni sono già distinte, in virtù di una legge ordinaria, si registra solo una minima percentuale di passaggi da un ruolo all’altro), con la costruzione di due percorsi professionali differenti. Con un processo più trasparente, ispirato ai sistemi vigenti nelle mature liberaldemocrazie, si rafforza la credibilità del processo. Questo dovrebbe tradursi in una maggiore efficienza organizzativa e in una tutela più solida per il cittadino, che vedrebbe garantita la parità tra accusa e difesa davanti a un giudice imparziale.

Come risponde a chi afferma che questa riforma mina la democrazia del Paese?

La democrazia non subisce alcun pericolo da una diversa organizzazione dell’ordine giudiziario, che resta autonomo e indipendente. Il dato testuale, infatti, è chiarissimo e non si presta ad interpretazioni ambigue e fuorvianti. Autonomia e indipendenza si rafforzano proprio in virtù della formulazione del nuovo art. 104 Cost.. Da una parte, infatti, la stesura revisionata ribadisce il principio intoccabile della magistratura della carriera giudicante e di quella requirente come “ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. D’altra parte, la riforma ha l’ulteriore pregio di innalzare - rispetto al sistema attuale che demanda alla mera fonte di legge ordinaria di assicurare l’indipendenza del p.m. - anche le garanzie di autonomia e indipendenza del pubblico ministero a livello costituzionale. L’art. 101, 2° co. rimane immutato laddove recita che “i giudici sono soggetti solo alla legge”. Sebbene la lettera della norma sembrerebbe riferirsi ai soli magistrati giudicanti, la Corte costituzionale ha, in più occasioni, ribadito che anche il pubblico ministero gode dell’indipendenza garantita dall’art. 101, soggetto soltanto alla legge e a nessun altro potere. Giudici e pubblici ministeri continueranno ad essere selezionati tramite un concorso pubblico, rigoroso e obiettivo, così come rimane saldo il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. Chiarire i ruoli all'interno del processo rafforza lo Stato di diritto. L’architettura costituzionale viene aggiornata per proteggere i principi di libertà e uguaglianza dei cittadini davanti alla legge, rinsaldando i fondamentali pesi e contrappesi.

C'è chi parla di “riforma al buio” rimandata alle leggi ordinarie. Cosa ne pensa?

È nella natura delle norme costituzionali definire i principi fondamentali e l’assetto complessivo, riservando alla legge ordinaria il compito di disciplinare le norme di dettaglio. Non si tratta di una “riforma al buio”, ma del corretto funzionamento del sistema gerarchico delle fonti.

La magistratura ritiene la separazione delle carriere pericolosa. Lei come vede questo aspetto.

Intanto eviterei di parlare della magistratura come un monolite attestato su posizioni granitiche. Sarebbe poco rispettoso della connotazione plurale e variegata dell’ordine giudiziario. Tantissimi sono i giudici e i pubblici ministeri favorevoli alla riforma. Una parte di loro ha scelto di non apparire; altri, invece, ci “mettono la faccia” e si dicono d’accordo, anche a costo di subire un indecoroso linciaggio mediatico. Ritengo che la separazione delle carriere sia un passaggio coerente con l’articolo 111 della Costituzione sul “giusto processo”. La distinzione serve a valorizzare la specificità delle funzioni del giudice e del magistrato requirente. Anche la credibilità della magistratura trarrebbe beneficio dalla riforma, rafforzando nella pubblica opinione l’immagine di un giudice terzo ed equidistante da accusa e difesa. Del resto, il magistrato non deve solo essere ma anche apparire imparziale. Il valore dell’apparenza di imparzialità venne ribadito anche nei lavori dell’Assemblea costituente, nella parte dedicata alla magistratura. Con la revisione costituzionale pubblico ministero e avvocato si confronteranno nel processo in maniera paritaria.

Era necessario toccare la Costituzione per una Giustizia più giusta?

Se il riferimento specifico è allo sdoppiamento del CSM, in occasione di una audizione tenutasi alla Camera, avevo proposto la differente soluzione di creare due Sezioni, uno per i giudicanti e l’altra per i requirenti, all’interno dello stesso organo di governo autonomo della magistratura. Una proposta simile si trova nella Commissione bicamerale del 1997 (Commissione D’Alema). Sarebbe stata, ritengo, una valida alternativa per superare le criticità dell’attuale sistema. A mio avviso, il timore, semmai, potrebbe essere legato ad una eccessiva autoreferenzialità della magistratura dell’accusa, come corpo separato dagli altri poteri che, appare mitigato attraverso la Presidenza che resta affidata al Capo dello Stato per entrambi i CSM.

La riforma può intaccare la separazione dei tre poteri?

No, affatto. Qui si annida la maggiore disinformazione. La magistratura continuerà a essere un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La creazione di un’Alta Corte per la giustizia disciplinare, esterna ai due CSM, mira anzi a rendere più trasparente e rigoroso il modello di riferimento, separando con chiarezza gli organi che esprimono valutazioni di professionalità, decidono su nomine, promozioni e trasferimenti dei magistrati dall’organismo deputato a sanzionare eventuali responsabilità disciplinari. D’altra parte, resta ferma la garanzia per le decisioni dell’Alta Corte disciplinare (composta da 15 giudici, tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica) sempre ricorribili presso la Suprema Corte. Secondo quanto disposto dall’art. 111, 7 co., infatti, “contro le sentenze (…) pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazioni di legge”.

Il sorteggio per i componenti dei CSM è il vaccino al correntismo?

Il sorteggio per la selezione dei componenti, sia togati che laici, dei CSM rappresenta un tentativo drastico di scardinare le logiche spartitorie dei gruppi associativi. In modo da consentire anche ai magistrati che scelgono di non aderire ad alcuna corrente di poter essere scelti come componenti del CSM, tramite sorteggio. Va ricordato come il sorteggio (nella versione temperata) sia previsto anche per i membri scelti dal Parlamento, professori universitari e avvocati. Questa scelta merita un plauso poiché consente ai professionisti del diritto di accedere a tale incarico, ancorché non vantino amicizie o fedeltà assoluta alla politica. Il volume del collega Maurizio Caserta descrive molto bene i profili della “democrazia a sorte”, riscoprendo il sorteggio come strumento di democrazia. Sebbene sia una misura dibattuta, l’obiettivo è, appunto, quello di restituire l’organo di autogoverno alla sua originaria funzione di tipo tecnico e amministrativo, liberandolo dal peso delle correnti che ne hanno, talvolta, appannato l’immagine. Del resto, il CSM non è un organo di rappresentanza e non è in alcun modo assimilabile al ruolo svolto dal Parlamento né da altri organi rappresentativi. Al riguardo, non risulta nemmeno calzante il paragone con il Consiglio nazionale forense, in quanto quest’ultimo è ente di autonomia funzionale a base associativa. Il CSM svolge una funzione di alta amministrazione e di garanzia, ma come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza 142 del 1973, “non è un organo rappresentativo dei magistrati”. Il sorteggio verrebbe effettuato tra i magistrati di grande esperienza e professionalità, competenti su stragi, omicidi, reati di mafia, vicende societarie di estremo rilievo. Come si fa a ritenere che tra loro vi possa essere qualcuno incapace di svolgere al meglio il ruolo assai meno impegnativo di componente del CSM? Per completezza e onestà intellettuale bisogna precisare che la tecnica del sorteggio non costituisce affatto una novità nell’ordinamento italiano. Solo per fare alcuni esempi: il sorteggio è previsto nella legge costituzionale n. 1 del 1989, a proposito della composizione del Tribunale dei ministri, composto da magistrati estratti a sorte ogni 2 anni tra tutti i magistrati in servizio nel distretto. Il metodo del sorteggio è stato scelto per garantire imparzialità e trasparenza nell’esame delle accuse contro i membri del governo. Il sorteggio secco è previsto anche nella legge che regola i concorsi universitari; i docenti facenti parte delle commissioni giudicatrici sono interamente estratti a sorte. Addirittura, la Costituzione prevede l’estrazione a sorte con riferimento alla delicatissima funzione dei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica. In questo caso, l’art. 135 Cost. prevede che oltre i quindici giudici ordinari della Corte, intervengono “sedici membri estratti a sorte da un elenco di cittadini che il Parlamento compila ogni nove anni (…)”.

Cosa cambia se vince il sì o se vince il no

Da un recente sondaggio pubblicato da un noto quotidiano nazionale emerge come sia notevolmente diminuita la fiducia degli italiani nei confronti della magistratura. Il sondaggista spiega che “se negli anni ’90 i giudici erano considerati eroi popolari e godevano del consenso di 9 cittadini su 10, oggi solo 1 su 3 dichiara di avere fiducia nella magistratura”, le critiche riguardano, in primo luogo, errori giudiziari e decisioni discutibili. Se vincerà il Sì migliorerà certamente il funzionamento del sistema giustizia e, di conseguenza, crescerà l’autorevolezza e la credibilità complessiva dell’ordine giudiziario.