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Il caso

Sie, la Corte di Cassazione rinvia a Catania: torna in Corte d'Appello la questione della validità della convenzione del 2005

Un contenzioso lungo più di vent'anni che non si riesce a definire: i tempi per i Servizi idrici etnei si allungano ancora

25 Febbraio 2026, 12:31

Sie, la Corte di Cassazione rinvia a Catania: torna in Corte d'Appello la questione della validità della convenzione del 2005

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La Corte di Appello di Catania deve «tornare a pronunciarsi sulla validità o meno» della concessione alla Sie spa, per la gestione del servizio idrico integrato etneo, affidatagli dall’Ato acque Catania nel 2005, con la convenzione poi aggiornata e attuata nel 2024 dall’Ati Catania (subentrata all’Ato), perché ritenuta «valida» dal Cga di Palermo nel 2022. A stabilire il rinnovo del giudizio, è stata la Corte di Cassazione (sentenza 34153, del 26 dicembre 2025), che ha annullato con rinvio la decisione dei giudici di secondo grado del 2018, in cui confermavano la nullità del contratto concessorio pronunciata dal Tribunale di Catania nel 2016.

Concordando con il Cga (sentenza 1257/2022), la Suprema Corte ha precisato: «Condivisibilmente, proprio in ragione del mancato automatismo tra l’invalidità degli atti a monte e il contratto stipulato a valle, ha reputato tuttora valida la convenzione del 24/12/2005 stipulata tra Ato e Sie». Per la Corte non può esserci, diversamente da quanto ha rilevato nella pronuncia cassata, «caducazione automatica del contratto conseguentemente stipulato, dovendo il giudice valutare, ai fini della relativa decisione, la tipologia e la gravità della violazione che ha dato luogo all'invalidità».

Poiché il Cga, però, dichiarava l’efficacia della concessione del 2005, in via «incidentale» e «concorrente», tenuto conto pure del giudizio pendente in Cassazione, per gli Ermellini «non si è formato alcun giudicato amministrativo sulla validità della convenzione», così come «anche il giudice civile ha fatto le sue valutazioni in ordine alla convenzione del 24/12/2005 solo incidenter tantum, per respingere la domanda di risarcimento del danno», della Hydro Catania.

La vicenda, che interessa i due plessi giudiziari da oltre 21 anni, è stata ripercorsa nelle principali tappe dalla Corte di Cassazione, nella recente sentenza 34153/2025, agevolando così una sintetica ricostruzione della storica querelle; fin da quando il consorzio Ato acque Catania (soci l’ex Provincia e i 58 comuni etnei), con la delibera numero 4 del 24 gennaio 2004, decideva di affidare la gestione del servizio idrico integrato a una società mista pubblico-privata.

Per volontà dell’assemblea, la gara di selezione del socio industriale andava avviata entro il 31 marzo 2004; dopo tale scadenza, che non veniva rispettata, doveva individuarsi sul mercato un gestore del servizio esclusivamente privato.

Martedì 17 agosto 2004, invece, il Consiglio provinciale di Catania deliberava l’istituzione di una Spa e di ripartirne il 51 per cento fra tutti i soci dell’Ato e il 49 al socio privato operativo (tramite aumento di capitale), per la cui scelta delegava il consorzio; il 6 settembre 2004, il presidente della Provincia costituiva la Servizi idrici etnei spa (Sie).

L’assemblea dell’Ato, il 13 settembre 2004, con tre distinte delibere (7, 8 e 9): confermava quella del 24 gennaio e prendeva atto della costituzione della Sie; autorizzava la gara per individuare il socio privato e, dal suo ingresso nella società di gestione, faceva decorrere l’affidamento alla Sie. Pubblicata il 28 settembre, l’asta pubblica andava deserta, così il 13 gennaio 2005 l’assemblea consortile la faceva rinnovare, sempre per scegliere il socio privato. Il 23 dicembre 2005, la gara veniva aggiudicata a un gruppo d’imprese guidato dall’Acoset (poi costituitosi in Hydro Catania), che lo stesso giorno sottoscriveva il 49 per cento di azioni della Sie; l’indomani, l’Ato stipulava con la Sie la convenzione trentennale di gestione del servizio pubblico, con l’affidamento di lavori e prestazioni al socio privato per l’importo di 810 milioni di euro (aggiornato a un miliardo 392 milioni e mezzo, per 29 anni, il 15 luglio 2024).

Ma a gare in corso, alcuni comuni calatini impugnavano la delibera di ferragosto 2004 del Consiglio provinciale di Catania, istitutiva della Sie, e quelle successive di settembre e gennaio dell’Ato (con i conseguenti bandi); il ricorso, rigettato dal Tar Catania (sentenza 670/2005), veniva accolto dal Cga di Palermo (decisione 589/2006). Ad avviso dei giudici di seconda istanza, nella deliberazione dell’assemblea Ato «il termine del 31 marzo 2004 (come stabilito nella deliberazione n. 4/2004) era, per dato letterale inequivocabile, essenziale»; spirato il «termine essenziale», doveva scegliersi un gestore fra i privati, salvo «adeguata motivazione» sul ritorno al partenariato misto. 

Il Cga, inoltre, affermava: «la delibera provinciale di costituzione della Sie, intervenuta dopo la scadenza del 31 marzo 2004, nella sostanza concreta un illegittimo condizionamento (da parte della Provincia) delle determinazioni di competenza consortile». Questa pronuncia interveniva dopo l’aggiudicazione e la firma del contratto Ato-Sie 2005, così le parti interessate (Provincia- Ato-Sie-Acoset-Comuni calatini), il 30 dicembre 2006, optavano per un accordo transattivo, poi ritenuto nullo (pronuncia Tar Catania 2093/2009 e Cga 526/2011), perché elusivo proprio del giudicato favorevole ai comuni. 

Il consorzio Ato, con due delibere di agosto e novembre 2010, intanto, prendeva «atto sia della nullità dell’accordo» del 2006 sia «della caducazione automatica degli atti a valle e dell’invalidità della convenzione del 24/12/2005» con la Servizi idrici etnei (Sie); società che poi, sempre per effetto della sentenza del Cga 589/2006, sarà considerata «priva di qualunque titolo a gestire il predetto servizio» (pronunce Cga 371/2011 e Tar Catania 37/2015), ma anni dopo i requisiti le saranno riconosciuti (decisione 1035/2021).

Le due delibere consortili, nel 2010 venivano impugnate al Tar etneo dalla Sie e dalla Hydro Catania (già gruppo Acoset), che chiedeva pure i danni e un regolamento di giurisdizione da parte della Suprema Corte (Sezioni unite ordinanza 21588/2013 e sentenza 4413/2016). In pendenza dei contenziosi al Tar e in Cassazione, nel 2012 la Hydro ne avviava anche uno civile «con le medesime richieste» contro la Sie, per ottenere, quindi, l’«esecuzione degli impegni negoziali» e «il risarcimento dei danni da ritardo»; ma il Tribunale di Catania lo rigettava dichiarando nulla la convenzione Ato-Sie del 2005 (sentenza 139 del 26 gennaio 2016), confermata con statuizione della Corte di Appello (pronuncia 2546 del 30 novembre 2018), poi annullata con rinvio in sede di legittimità (sentenza 34153/2025). 

Fra i motivi di rigetto, dei Giudici etnei, riemergevano la scadenza del «termine essenziale» del 31 marzo 2004 fissato dall’assemblea Ato «con delibera n. 4 del 24/1/2004 mai impugnata», spirato il quale doveva scegliersi un gestore privato, e il venir meno della «volontà negoziale» in capo all’Ato, dopo l’annullamento delle delibere del 2004-2005, sulla scelta della società mista pubblico-privata. 

Le sentenze civili di merito, quindi, si fondavano pure sulla pronuncia del Cga 589/2006, come quelle del Tar Catania relative alle delibere consortili del 2010, che nel ricorso di Hydro Catania rilevava la «caducazione automatica» della concessione (sentenza 1542/2021) e su quello di Sie la «inefficacia sopravvenuta della convenzione» per «difetto assoluto di attribuzione in capo alla p.a.» (decisione 1289/2021). Il Tar precisava: «non è dato comprendere come la esistenza della Servizi Idrici Etnei s.p.a. abbia potuto sopravvivere all’annullamento “della delibera del Consiglio Provinciale in data 17 agosto 2004 n. 37” espressamente operato dalla sentenza n. 589/2006 del Cga».

Successivamente alla sentenza della Corte di Appello del 2018, il Cga ribaltava i giudizi del Tar del 2021, così, accogliendo le ragioni di Hydro Catania (pronunce 1033/2021 e 1256/2022) e Sie (sentenze 1037/2021 e 1255/2022), giudicava in parte illegittime le delibere consortili del 2010 e, di contro, valida la convenzione Ato-Sie del 2005, validità che confermava pure in due giudizi di ottemperanza delle decisioni 589/2006 e 1037/2021. La prima, invero, per il Cga annullava solo «gli atti prodromici alla procedura di gara che ha visto il raggruppamento Acoset aggiudicatario ma non i successivi atti», fra cui: bando di gara, aggiudicazione e convenzione (sentenza Sie, 1036/2021); sulla seconda, il Cga puntualizzava che «la convenzione di gestione del servizio idrico integrato sottoscritta fra Sie e il Consorzio Ato il 24 dicembre 2005 è ancora oggi valida ed efficace» (sentenza Ati, 1257/2022).

Come deciso dai Giudici di piazza Cavour, pertanto, la Corte di Appello di Catania, in diversa composizione, dovrà «tornare a pronunciarsi sulla validità o meno del contratto a valle (la convenzione del 24/12/2005), senza alcun automatismo, ma utilizzando gli ultimi arresti di legittimità indicati in motivazione sul punto, in conformità con il diritto unionale»; inoltre, «ben potrà eventualmente il Giudice del rinvio valutare nuovamente l'intervenuta cessazione della materia del contendere, tenendo conto di tutti i fatti sopravvenuti, in esecuzione della convenzione di aggiornamento stipulato nel luglio del 2024», fra Ati e Sie.

Sulla competenza, la Suprema Corte ha ribadito: «Non v’è dubbio, allora, che la giurisdizione sia proprio del Giudice ordinario, quanto meno sulla questione della validità della costituzione di Sie da parte della Provincia in data 6/9/2004 e sulla acquisizione del 49% delle azioni di Sie da parte di Hydro». Nell’accogliere e rigettare alcuni dei motivi di ricorso, sulla contesa giudiziaria Sie-Hydro Catania e altri, la Cassazione ha valutato pure la richiesta dell’Assemblea idrica territoriale (Ati), che ha rappresentato «l'importanza di risolvere definitivamente i conflitti tra giurisdizioni e stabilire se la convenzione del 2005 - e quindi anche quella di aggiornamento del 2024 - è valida oppure è nulla».

Nelle more della definizione del contenzioso civile, la convenzione Ato di affidamento del 2005 (aggiornata ed eseguita nel 2024 dall’Ati, in ottemperanza alla sentenza 1257/2022 del Cga di Palermo) continua ad essere «valida ed efficace», con la Sie gestore del servizio idrico integrato, per tutti i 58 comuni della Città metropolitana di Catania.