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Le ragioni del No

Referendum, Gambino: «Una maggiore esposizione della magistratura a pressioni non garantisce un processo equo»

Intervista alla procuratrice di Siracusa

26 Febbraio 2026, 11:28

Referendum, Gambino: «Una maggiore esposizione della magistratura a pressioni non garantisce un processo equo»

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Continua il nostro spazio verso il Referendum. Diamo voce ai "tecnici" sui contenuti della riforma costituzionale della giustizia. Un modo per informare e formare, per arrivare preparatati al voto del 22 e 23 marzo. 

«Una magistratura divisa è certamente una magistratura indebolita, non è necessario scomodare gli antichi romani per ricordare quanto sia attuale e strategico il famoso principio divide ed impera». L'analisi sulla proposta di riforma costituzionale è della procuratrice di Siracusa, Sabrina Gambino. Che poi suggerisce a guardare alla storia, al passato, «a come a partire dagli anni Novanta, data di adozione del “nuovo” codice,  è stato possibile portare a termine indagini che, senza l’autonomia del Pubblico ministero prima e della Polizia Giudiziaria dopo, non sarebbero state neppure immaginabili».

Dottoressa, perché votare No a questo Referendum?

Al di là dell’originaria “bandiera” con cui si è presentato il referendum come sulla separazione delle carriere dei giudice e pubblico ministero, credo dobbiamo ricordare che si tratti, come opportunamente evidenziato dall’intervento della Suprema Corte con la riconosciuta possibilità di modificare i quesiti referendari, di un intervento di revisione costituzionale che interessa ben 7 articoli della Costituzione. Ogni volta che ci si confronta con una modifica di quello che è il nostro architrave fondante dei diritti bisogna che la stessa debba riflettere i bisogni e le sensibilità dell’intero Paese. Nel caso della proposta revisione costituzionale è stato adottato un metodo opposto a quello necessariamente fondato sul confronto e sul pluralismo. Il testo proposto è stato approvato 4 volte dalla maggioranza senza nessuna modifica, non c’è stato alcun confronto con l’opposizione , non è stato neppure ricercato l’ascolto dei bisogni del paese. La riforma della Costituzione deve essere raggiunta con la condivisione più ampia e non certa quale scelta di forza di iniziative governative. Innanzitutto per questo non può condividersi la revisione costituzionale proposta. La risposta offerta non è direttamente funzionale a quella che si prospetta come spinta determinante, ossia l’esigenza di separare il Pubblico Ministero dal Giudice per potere dare compiuta attuazione al principio del giusto processo che ha ricevuto riconoscimento costituzionale nell’art. 111 della Costituzione. Credo che la prospettata necessità della separazione sia frutto di un equivoco di fondo: spostare l’esigenza della parità che è delineata anche dall’art. 111 della Costituzione come parità processuale , intesa come esigenza di riconoscere ad entrambe le parti del processo armi pari , quindi disegnata e garantita all’interno del processo,  su un piano ordinamentale che si traduce con la separazione del pubblico ministero dall’ordinamento giurisdizionale  unitario . Dimenticando peraltro come per scelta del Costituente l’indipendenza, come le altre garanzie ordinamentali, è prevista nella sezione dedicata appunto all’«Ordinamento giurisdizionale», mentre terzietà e imparzialità sono previste dall’art. 111 cost. tra le norme sulla giurisdizioneIl Giudice è terzo rispetto alle parti del singolo processo non terzo secondo l’accezione ordinamentale. D’altronde gli stessi sostenitori della Riforma non si sognano neppure di pensare ad una separazione del Giudice di primo grado da quello di secondo o di quest’ultimo dal giudice di Cassazione. Il  giudice di primo grado giudica l’azione promossa dal pubblico ministero, che non è parte personalmente ma solo in quanto rappresentante del suo ufficio. A sostenere l’accusa in dibattimento può non essere lo stesso magistrato che ha esercitato l’azione penale, per il principio della impersonalità dell’Ufficio di Procura.  Il nostro processo non è un processo accusatorio puro né si comprendono le necessità di dovere modificare l’assetto ordinamentale per realizzarne uno siffatto. Già Vassalli, il padre del “nuovo” codice prospettava chiaramente l’impossibilità di adottare nel nostro ordinamento un modello accusatorio “puro” , confliggente con le nostre stesse radici storiche e culturali. Se guardiamo alle due figure, alle quali va garantita la parità nel processo, sono volute nel nostro ordinamento come non sovrapponibili. Il pubblico ministero in quanto portatore di un interesse pubblico collettivo è tenuto alla raccolte di tutte le prove anche quelle a discarico della persona sottoposta ad indagine prima , imputato dopo , l’avvocato non ha un obbligo simmetrico , è difesa tecnica che si spiega nell’esclusivo interesse dell’assistito. Il nostro processo è costruito, come luogo di formazione dialettica tra le parti della prova nella ricerca della verità :la separazione in che modo modifica questo processo di formazione della prova?  E a tutto volere concedere non si comprende perché la separazione delle carriere dovrebbe passare da una revisione costituzionale. LCorte costituzionale ha in realtà ripetutamente chiarito che la Costituzione «non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti» (C. cost. n. 37/2000, C. cost. n. 58/2022). Non può condividersi la riforma perché di sicuro non offre alcuna risposta ai problemi della giustizia. In questi giorni vedo molti manifesti con lo slogan per una giustizia giusta vota Sì. Ma cosa vuol dire una giustizia giusta?  Credo che la maggior parte dei cittadini se pensa ad una giustizia giusta chieda processi rapidi, risposte veloci e certe. Ebbene a nessuna di queste istanze questa riforma offre una risposta. Allo stesso modo è necessario sgombrare il campo da un altro equivoco. La riforma viene invocata come risposta agli errori giudiziari, ai casi di c.d. mala giustizia. Questa Riforma non vedo davvero in che modo ed in che misura possa incidere nel limitare gli errori giudiziari. Il nostro sistema giudiziario vede ben tre gradi di giudizio, garanzia di esame della stessa vicenda da tre giudici diversi , sistema che non vien toccato dalla Riforma. Ad essere modificato è lo statuto del pm che si vuole separato dal Giudice. Ebbene ad oggi il pm è il primo “giudice” su cui il cittadino può contare nella fase di avvio di un’indagine, è il pubblico ministero che nell’esercizio del potere di direzione delle indagini – ricordiamoci che non è sempre stato così perché si tratta d un potere riconosciuto solo dal codice Vassalli – che, nell’attività di direzione, coordinamento, collaborazione con Polizia Giudiziaria , può indirizzare le attività di indagine secondo principi e canoni di giurisdizione , riempiendo così di contenuto il principio fissato dall’art. 109 della Costituzione che pone direttamente la polizia giudiziaria alle dipendenze dell’autorità giudiziaria . Ma allo stesso tempo rappresenta la garanzia dell’autonomia della Polizia Giudiziaria che deve rispondere solo al Pubblico Ministero e non ai suoi vertici. D’altronde basta guardare alla Storia, a come a partire dagli anni Novanta, data di adozione del “nuovo” codice,  è stato possibile portare a termine indagini che, senza l’autonomia del Pubblico ministero prima e della Polizia Giudiziaria dopo, non sarebbero state neppure immaginabili.

Cosa la preoccupa maggiormente di questa proposta di riforma della giustizia?

Mi preoccupa la sostanziale “confusione” che ricaviamo dal testo prospettato delle norme oggetto di revisione. Sono norme assolutamente in bianco di cui potremo davvero comprendere la portata solo dopo l’adozione delle c.d. norma attuative . E’ contraddittorio, e pertanto per nulla rassicurante,  affermare che la separazione non indebolirebbe pubblici ministeri e giudici, dal momento che comunque «Pm e giudici continuerebbero a far parte del medesimo ordine (la magistratura)». Non è chiaro, infatti, perché inciderebbe sulla terzietà del giudice l’appartenenza a un’unica carriera e non l’appartenenza a un unico ordine. Mi preoccupa un allontanamento dalla giurisdizione del pubblico ministero, allontanamento che mi diventa davvero difficile immaginare come compatibile con le funzioni civili del pubblico ministero di cui spesso ci si dimentica. Pensiamo alle funzioni che il pubblico Ministero esercita in materia di famiglia e minori, al ruolo del pubblico ministero in tutta la materia fallimentare in materia di crisi d’impresa, in cui possono giocarsi partite importantissime legate a poteri economici forti. Mi viene difficile ancora raffigurarmi questo pubblico ministero con riferimento al grado di legittimità in cui il pubblico ministero è inserito a pieno titolo nell’ordine e in quella che è la funzione precipua della Suprema Corte che è quella di assicurare un orientamento uniforme della giurisdizione. L’eguaglianza nel trattamento dei cittadini (art. 3 Cost.) presuppone che i giudici siano soggetti esclusivamente alla legge (art. 101 Cost.), mentre l’uniformità nell’interpretazione normativa, attraverso cui si realizza il giusto processo, costituisce il corollario di tali principi (art. 111 Cost.). La finalità del pubblico ministero in Cassazione  è quella di garantire una corretta e uniforme interpretazione del diritto. Il Procuratore Generale presso la Cassazione un volta persi i  caratteri di terzietà e imparzialità, che derivano  dalla partecipazione all’ordine dei magistrati della Cassazione, comporterebbe la trasformazione del Procuratore generale in un organo ibrido, privo dell’autorevolezza originata dall’essere portatore di un interesse coerente con il processo di legittimità e qualificato per il controllo dell’osservanza della legge.  Consideriamo che ad oggi la maggior parte dei magistrati di legittimità presso la Procura generale proviene dalla magistratura giudicante o ha comunque maturato esperienza giudicante in particolare i magistrati addetti al settore civile, la cui formazione è analoga a quella dei consiglieri di Cassazione che compongono le sezioni davanti alle quali operano. La separazione delle carriere precluderebbe ai giudici l’accesso alla Procura generale della Cassazione, e in particolare escluderebbe i giudici civili, con effetti prevedibili sulla formazione di base dei sostituti assegnati al settore civile e conseguente perdita di competenze specifiche presso l’ufficio.

Sente che il pm rischia di perdere autonomia?

Secondo il testo prospettato dalla Riforma Nordio per il Pubblico Ministero a garanzia dell’autogoverno verrà istituito un separato Csm di fatto autoreferenziale dal momento che verrà composto, nella quota togata, solo da Pubblici Ministeri. Si vuole allora non solo che il pubblico ministero si allontani dalla giurisdizione ma che addirittura la vita professionale dei pubblici ministeri sia governata da soli pubblici ministeri, dimenticando evidentemente gli attuali compiti del Csm che non possono in alcun modo ridursi, come pure si è sentito da più parti alla solo attività di nomina dei direttivi e dei semidirettivi o comunque ad una sola attività burocratica o di alta  amministrazione. Una parte considerevole dell’attività del Consiglio riguarda l’autogoverno nel senso più stretto della parola, basti pensare al notevole sforzo posto in campo negli ultimi anni per giungere alla formulazione di una Circolare sull’organizzazione delle Procure. Ritengo che difficilmente, senza il vitale confronto con l’altra parte togata del Consiglio, i giudici, i pubblici ministeri da soli avrebbero potuto portare a termine un compito complesso, che ha beneficiato dell’esperienza delle tabelle per gli Uffici giudicanti esistenti già da tempo e che garantiscano la trasparenza della gestione degli Uffici giudiziari all’interno degli stessi. Esigenza ancor più sentita in uffici quali quelli di Procura, con una struttura che stava virando verso un’impronta gerarchico – piramidale. Ma questo è solo un esempio della complessa attività del Consiglio, pensiamo all’attività consultiva , all’emissione dei pareri, alle decisioni che non possono non definirsi “politiche” assunte negli anni in occasione di congiunture storiche di particolare criticità. Pensiamo alla decisione, all’indomani delle stragi di mafia,  di rinforzare tutte le sedi del Sud mettendo a concorso per i Magistrati in attesa di assegnazione la maggior parte dei posti in sede difficili quali la Calabria e la Sicilia. O ancora per fare un esempio dei giorni nostri, della formulazione delle linee in materia di utilizzo di Intelligenza artificiale. La separazione dei due Consigli non mi porta a pensare ad un miglioramento dell’attività di autogoverno in senso stretto. Se poi pensiamo che su circa 10.000 giudici in Italia all’incirca 3000 mila svolgono ad oggi la funzione di pubblico ministero, ci troveremo davanti a due Consigli di uguale composizione numerica che dovranno occuparsi di una platea di magistrati di consistenza  completamente diversa. Arriveremo allora, per un sorta di eterogenesi dei fini ad una sorta di ampliamento dei poteri del Pubblico Ministero che certamente è estraneo alle finalità della Riforma. E allora,  come già più volte numerosi esponenti della maggioranza hanno ricordato,  a quel punto sarà difficile non ritenere necessario che questo corpo potente ed autoreferenziale non debba necessariamente trovare un limite nel controllo da parte dell’esecutivo. Ma non è tanto (o solo) la perdita di autonomia del pubblico ministero che mi preoccupa , ma la possibilità che la magistratura tutta possa perdere autonomia. Una magistratura divisa è certamente una Magistratura indebolita, non è necessario scomodare gli antichi romani per ricordare quanto sia attuale e strategico  il famoso principio divide  ed impera. Una maggiore esposizione della magistratura a pressioni non garantisce un processo equo. Si pensi alle volte in cui sono contrapporti interessi forti ed una parte debole, più banalmente pensiamo ai casi di infortuni sul lavoro nei luoghi di lavoro di potenti multinazionali  alle recenti indagini sui rider e sulle condizioni di lavoro. Mi preoccupa ancora che in Costituzione venga sostituito il principio finora esistente per cui i magistrati si dividono per funzioni introducendo la distinzione per carriere.

E quali i rischi per il cittadino-utente della giustizia?

Il principio fondante della nostra costituzione è il principio di uguaglianza consacrato nell’art. 3 che  trova attuazione e tutela proprio dall’attività giurisdizionale, rappresentandone l’essenza e la funzione – la materiale garanzia e attuazione del principio di uguaglianza  cui si lega indissolubilmente il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale. L’indipendenza della Magistratura nell’esercizio delle funzioni è presupposto essenziale perché si dia attuazione al principio di uguaglianza . Il possibile mutamento del DNA del Pubblico Ministero separato dalla Giurisdizione in un avvocato dell’Accusa, con la prospettiva di un controllo più o meno diretto da parte dell’esecutivo, della paventata messa in dubbio della conservazione della direzione delle indagini in capo allo stesso , sono rischi che portano con sé una trasformazione del processo penale in un’arena in cui rischia di vincere il più bravo . Considerato che il Pubblico Ministero, indipendentemente dal suo statuto, avrà sempre a disposizione l’apparato statale ed investigativo, si rischia di ritrovarci un processo penale in cui avrà più chance di vittoria l’imputato che può permettersi l’avvocato più bravo, id est l’imputato più ricco, trasformando il processo penale in un processo di classe.

Perché la separazione delle carriere potrebbe incidere sull’autonomia?

Come detto sopra un pubblico ministero separato con un proprio CSM , rischia di diventare un soggetto procacciale con ampissimi poteri che finiranno con il trovare l’individuazione dei limiti nel controllo del Governo. Consideriamo che già oggi il pm lavora essenzialmente con le forze di polizia che fanno capo ai vari Ministeri. La legge Cartabia ha stabilito in capo al Parlamento il potere di individuare le priorità di indagine (norma che ad oggi non ha ancora avuto attuazione). In questo scenario, consideriamo che le priorità di indagine verranno individuato dal Parlamento che sarà espressione di una maggioranza governativa. Se a ciò si aggiunga come ricordato l’annunciato progetto di sottrarre al pm la direzione delle indagini il piano di inclinazione verso un controllo dell’esecutivo è qualcosa di più di una visione fantasiosa.

Lei lavora a Siracusa, uno dei teatri che ha inciso sul rapporto di fiducia fra cittadini e magistratura. Pensa che alcuni scandali abbiano inciso sulla strutturazione di questo appuntamento referendario?

I magistrati sono uomini e donne come tutti, tra i Magistrati troveremo la stragrande maggioranza di gente per bene, come anche dei deboli, dei suggestionabili, dei corrotti, dei lavativi, perché necessariamente rispondenti al panorama umano.Il caso Siracusa, dovrebbe piuttosto smentire l’assunto che certi scandali abbiano in qualche modo portato ad una riforma dai caratteri più punitivi che migliorativi della Magistratura e del Servizio Giustizia. Il caso Siracusa rappresenta senz’altro una dolorosa pagina di mercimonio della funzione giudiziaria , della pervasività di certi poteri, della possibilità di giungere con il potere e con i soldi alla corruzione di più sfere giurisdizionali dello Stato. Ma proprio l’emersione e la definizione della vicenda è paradigma del grosso equivoco di fondo che nuova la riforma. E’ stato grazie alla coraggiosa iniziativa di 8 pubblici ministeri di metter nero su bianco fatti, circostanze e nomi che hanno portato alla denuncia  prima e alla condanna dopo, tra gli altri, di un pubblico ministero dello stesso ufficio. Non solo l’appartenenza allo stesso ordine ma addirittura alla stessa funzione e allo stesso Ufficio non sono stati di alcuna remora ad analizzare e denunciare lucidamente, quali servitori dello Stato e dell’interesse Giustizia, un loro collega. La stessa vicenda ha portato in luce come a muovere le fila fossero soprattutto i poteri forti politici ed economici. Il Magistrato oggetto dell’indagine è stato sottoposto a misura cautelare, è uscito dalla Magistratura. Perché uno degli altri protagonisti della vicenda, un Avvocato, fosse radiato dall’ordine sono trascorsi dieci anni. Certo anche per quella vicenda sono emerse criticità relative alla mala gestio da parte delle correnti della Magistratura. Ma proprio la vicende dei protagonisti del sistema Siracusa ci dimostrano che snodo comunque centrale sono sempre stati gli agganci politici piuttosto che le disfunzioni delle correnti .

Cosa ne pensa del sorteggio per i due Csm?

Che rappresenta una non risposta al problema che, secondo gli annunci, dovrebbe risolvere. Si dice che il sorteggio dovrebbe porre fine allo strapotere delle correnti che controllano il sistema delle nomine. A prescindere da quanto prima detto a proposito del fatto che certo il potere di nomina non esaurisce le prerogative del Consiglio, non si vede in che modo il sistema del sorteggio così come delineato dalla riforma possa davvero risolvere il problema. C’è chi ha definito il sorteggio proposto come un sorteggio “truffa”. Al di là delle considerazioni sulla delegittimazione della magistratura, unica categoria non ritenuta idonea a scegliere per elezione la propria rappresentanza, ciò che mi sembra inaccettabile e soprattutto inutile sotto il profilo dell’adeguatezza della soluzione offerta al problema individuato ,è la diversa natura di sorteggio con cui verrebbero scelte la componente togata e quella laica di entrambi i Csm. I magistrati ed i pubblici ministeri verrebbero estratti tra tutti i Magistrati ed i Pubblici Ministeri in servizio (sorteggio secco) la componente laica verrebbe invece sorteggiata da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall'insediamento, compila mediante elezione. Anche per tale previsione nulla si può sapere della natura e della composizione di detto elenco. Il sistema così delineato credo possa essere foriero di nuovi ed ulteriori problemi rispetto a quelli che si dice di volere risolvere. Come ha in più occasioni ripetuto il collega Felice Lima la deriva delle correnti, il denunciato sistema di controllo del CSM è un problema più che della Magistratura dell’intero Paese e della crisi di etica pubblica. Di certo questa riforma non agisce su questo aspetto. Anzi, paradossalmente può portare ad una serie di rapporti opachi e non prevedibili. Partiamo dal principio che i Magistrati italiani sono ad oggi iscritti nella misura del 95 % all’ANM, che solo il 23-24 % circa risulta iscritto a delle correnti, ma che ragionevolmente anche i magistrati non iscritti alle correnti hanno idee e posizioni che possano ritenersi in qualche modo vicine all’una o all’altra delle correnti.  Il sorteggio non eliminerà il rapporto tra gli eletti e le correnti lasciando piuttosto al caso il numero dei componenti (per iscrizione o affinità di idee ) del singolo CSM per ciascuna corrente. Ancora senza delimitazioni territoriali potremmo rischiare di avere una concentrazione di componenti da una medesima area territoriale con un’assenza di provenienza di eletti da altre aree . Per quanto riguarda il Csm dei pm il sistema della pura causalità, per un problema di statistica potrebbe consegnarci un consiglio con una presenza preponderante e maggioritaria di rappresentanti tutti provenienti dalle Procure più grosse d’Itali (in quanto tali con maggiori probabilità di vedere tra i loro componenti un numero maggiore di  sorteggiati). Il timore poi  che un sistema siffatto possa portare a dei contatti sotterranei e sottobanco tra i Consiglieri e soggetti esterni mi sembra serio. Ma soprattutto guardiamo in concreto agli esempi “manifesto” che hanno determinato (giustamente) la sfiducia nel sistema delle correnti . Si pensi al famoso incontro nell’Hotel Champagne. Come tutti ricorderanno l’incontro non avvenne solo tra rappresentanti delle correnti, ma tra questi e dei politici che si facevano portatori dei loro desiderata (in quell’occasione l’insinuazione della figura “più gradita “ del Procuratore di Roma allora da nominare). E andiamo a ciò che è accaduto solo ieri. Sono note le vicende della Consigliera , peraltro siciliana, del Csm componente  della commissione disciplinare ,che  aveva ben pensato di intrattenere rapporti privati presso il proprio studio con un Magistrato sottoposto a procedimento disciplinare .Vicenda dimostrativa del potere di pressione che la politica è in grado di esercitare. La conclusione è che il certamente esistito fenomeno del correntismo senza il necessario appoggio (complicità)  della politica davvero a ben poco avrebbe potuto portare. Con questo sistema metteremo in minoranza la componente togata rispetto a quella laica che, per il rapporto di diretta derivazione dalla politica potrà vieppiù esercitare quelle pressioni che si dice di volere evitare. Sul punto  valga  la teoria dell'influenza minoritaria del sociologo  Serge Moscovici il quale  sostiene che anche gruppi numericamente ridotti o privi di potere possono influenzare una maggioranza e generare un cambiamento sociale, purché mantengano uno stile coerente. Se un gruppo anche in minoranza , come nel caso dei sorteggiati della componente laica,  è  strutturato , dal momento che i componenti possono confrontarsi prima, condividere la stessa posizione, coordinarsi, avrà di fronte la restante parte numericamente maggiore ma formata da soggetti che non si conoscono bene, non hanno una linea comune, non si parlano prima, in poche parole disorganizzata la minoranza organizzata diventa il centro decisionale. Il sorteggio crea individualità sparse, al contrario la coesione di un gruppo omogeneo quale quello eletto dai politici crea forza collettiva, finendo con il pesare di più. Introdurre un sorteggio sbilanciato vuol dire ridurre le garanzie di indipendenza della giustizia dalla politica.

E l’Alta Corte? Che idea si è fatta?

Lo status d’indipendenza è il presupposto sia della terzietà sia dell’imparzialità del giudice, perché un giudice non indipendente non può essere né imparziale né terzo. L’indipendenza del giudice è garantita ad oggi dalla composizione del giudice disciplinare. E non risulta in alcun modo paradossale che sia il Procuratore Generale il titolare dell’azione disciplinare perché la garanzia dell’indipendenza non è certo data dalla separazione delle carriere. Il disciplinare storicamente ha sempre rappresentato una leva di pressione nei confronti dei Magistrati, è questa la ragione per cui i Padri Costituenti, ben consapevoli dell’importanza della sezione disciplinare al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dei Magistrati ne hanno prevista l‘attribuzione all’organo di autogoverno. L’alta Corte, in cui magicamente si riuniscono Giudici e Pubblici Ministeri, prevede una composizione di 15 membri , sei laici 9 togati di cui 6 giudici tre pubblici ministeri. La componente togata è scelta ancora una volta per sorteggio secco tra Magistrati che svolgono  o hanno svolto funzioni di legittimità. Ci troviamo quindi di fronte da un organo esterno rispetto all’organo consiliare, composto quanto alla componente togata da Giudici che svolgo o hanno svolto funzioni di legittimità. Con l’adozione della Costituzione sono stati adottati tutti gli strumenti per tutelare l’indipendenza interna ed esterna della Magistratura, rimuovendo le distinzioni, prima note, tra Magistratura alta – quella di legittimità- e quella bassa – la Magistratura di merito. La composizione così come delineata ripropone quella distinzione rimossa reinserendo una posizione di superiorità gerarchica della Magistratura di legittimità. A ciò si aggiunga che sul piano pratico a comporre l’Alta Corte ci saranno Magistrati , per funzione ricoperta, in genere distanti dalle questioni che in genere riguardano l’attività giurisdizionale del merito, attività cui per la quasi totalità afferiscono i procedimenti disciplinari. Anche per l’Alta Corte , e forse ancor di più, si pone il problema della norma assolutamente in bianco dal momento che ciò che si sa della stessa è quanto previsto nella norma proposta che recita: La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio». E’ evidente che nulla può dirsi , se non a livello meramente congetturale , in ordine alla formazione dei collegi al numero degli stessi alla eventuale percentuale di composizione degli stessi. Ciò che si sa è che ogni decisione verrà impugnata solamente dinanzi alla stessa Alta Corte senza possibilità di ricorrere – come oggi è previsto per tutti i provvedimenti e per tutti i cittadini – dinanzi alla Corte di Cassazione. Il Presidente dell’Alta Corte sarà nominato tra i laici. Qualunque sia la combinazione possibile dei collegi (assai probabilmente considerato il numero dispari tre collegi da cinque o cinque da tre) non è chiara la valenza della “o” inserita tra magistrati giudicanti o requirenti. Non è dato sapere se dopo avere separato le carriere e i due CSM in ogni collegio potranno essere presenti giudici e P.M. (in tal caso dovranno necessariamente essere tre collegi) o se verranno previsti collegi separati per p.m. e giudici. Nell’ipotesi di formazione di tre collegi ossia nell’ipotesi più effettivamente probabile: i pm saranno sempre e costantemente in netta minoranza nel collegio (1 vs 4); ma anche i giudici saranno comunque in minoranza (2 vs 3). Sono in altri termini riusciti ad ideare un giudice disciplinare in cui i sottoposti a giudizio disciplinare non saranno mai maggioranza nell’organo giudicante, così di fatto consegnando la giustizia disciplinare a soggetti estranei ed esterni all’ordine cui appartengono i giudicati; in altre parole una giustizia disciplinare appaltata all’esterno. Né tantomeno, come purtroppo si sente spesso , era necessario rimediare ad una giustizia domestica che non funziona. Non solo i dati comparati ci dimostrano una percentuale di condanne disciplinari più alto rispetto ad altre Nazioni quali la Spagna e la Francia, ma i dati delle impugnazioni delle sentenze di assoluzione dimostrano il corretto funzionamento della sezione disciplinare. Risultano non impugnate il 76 % delle sentenze di assoluzione e non impugnate il 91 % delle sentenze di assoluzione per scarsa rilevanza del fatto. Con riferimento alle sentenze di condanne risultano impugnate quanto alla sanzione applicata1 dal Ministro e 6 dalla Procura Generale. Tali dati dimostrano una condivisione della Procura Generale e del Ministro di Giustizia degli esiti disciplinari. Si ricorderà come di recente il vice presidente del Csm Pinelli ha ricordato l’ineccepibile e serio funzionamento della sezione disciplinare del Consiglio. Anche a tale proposito non si vede a quali disfunzioni dovrebbe rispondere l’istituzione dell’Alta Corte.  

Una campagna referendaria aspra. La toga non meriterebbe più rispetto da parte di tutti?

Rispondo con le parole del presidente Mattarella che presiedendo per la prima volta in undici anni una seduta ordinaria dei lavori del Csm ha ricordato a tutti il dovuto rispetto per le istituzioni. Un rammarico da magistrato: questa riforma nulla fa per migliorare le enormi difficoltà che affliggono il quotidiano lavoro dei Magistrati, del personale amministrativo, delle forze dell’ordine, nelle cui file si registrano preoccupanti carenze d’organico a tutte le latitudini, in una parola non si migliora il servizio Giustizia.