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la sentenza

Conti correnti pignorati: Comune condannato dal Tribunale

Tributi arretrati non pagati: censurata l’attività di riscossione coatta “selvaggia”

12 Marzo 2026, 16:20

16:30

Giustizia, generico

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Conti pignorati ad oltre 1.400 agrigentini per tributi non pagati che risalgono anche a 10 anni fa, i giudici iniziano a far traballare l’attività di riscossione “selvaggia” operata da alcune banche a cui il Comune si era affidato.

Il Tribunale di Agrigento si è pronunciato sul caso di un anziano, C.P., stabilendo un importante principio riguardante i limiti della riscossione coattiva e la pignorabilità delle somme accreditate su conto corrente, ma anche accertando l’assenza di pezze giustificative dell’Ente che potessero provare la validità effettiva delle imposte richieste.

Un punto centrale della decisione in favore dell’uomo, assistito dall’avvocato Pierluigi Cappello, riguarda l'applicabilità del termine di prescrizione decennale alle cartelle di pagamento non opposte: secondo il giudice, la cartella esattoriale ha natura di atto amministrativo e non può essere equiparata a una sentenza passata in giudicato. Nei casi in questione rimane quindi valido il termine di prescrizione breve, e tra l’altro, la mancanza di prove sulla regolare notifica (il Comune non si è costituito) e il decorso dei termini hanno reso il titolo esecutivo giuridicamente inesistente.

La parte più innovativa della sentenza riguarda invece i criteri di pignorabilità delle somme depositate in banca. Il Tribunale ha chiarito che esistono tutele differenziate a seconda del momento in cui le somme (stipendi o pensioni) vengono accreditate rispetto alla notifica del pignoramento. Se l'accredito delle somme avviene in data anteriore al pignoramento, queste possono essere pignorate solo per l'importo che eccede il triplo dell'assegno sociale. Se invece l'accredito avviene alla data del pignoramento o successivamente, i limiti operano nella misura del quinto della somma accreditata.

Nel caso esaminato, le somme presenti sul conto corrente del signor C.P. derivavano da accrediti pensionistici avvenuti prima del pignoramento. Poiché l'importo totale era inferiore al triplo dell'assegno sociale, il giudice ha stabilito che tali somme non fossero pignorabili.

Accertata l'insussistenza di somme assegnabili al creditore e la nullità del titolo, il giudice ha dichiarato estinto il pignoramento e l'intera procedura esecutiva, ordinando lo svincolo immediato delle somme in favore del debitore. Il Comune di Agrigento è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in mille euro.

Una sentenza che apre quindi potenzialmente a numerosi altri pronunciamenti dello stesso tipo, considerato l’enorme numero di persone che si sono visti pignorare i conti.

Sempre in tema di tasse e cartelle esattoriali, l'Ordine dei commercialisti di Agrigento ha invitato i sindaci della provincia ad attivare nuovi regolamenti per il pagamento dei tributi locali senza l'applicazione di more. La proposta, firmata dal presidente Calogero Dulcimascolo, mira a facilitare i contribuenti nell'assolvimento degli obblighi tributari pregressi attraverso l'esclusione o la riduzione di sanzioni e interessi.