Le ragioni del Sì
Referendum, Rafaraci: «La separazione serve a scandire ruoli e funzioni rinforzando la terzietà del giudice»
Intervista al professore di diritto processuale penale dell'Università di Catania
Continua lo spazio dedicato alla riforma costituzionale della giustizia. Un percorso che accompagnerà i lettori verso il Referendum del 22 e del 23 marzo. Due interviste sui due fronti, due volte a settimana, con dei tecnici della materia: giuristi, accademici del diritto, avvocati, magistrati. Una scelta d'informazione e formazione per arrivare preparati al voto.
«L’unità delle carriere è solo un retaggio del vecchio ordinamento giudiziario del 1941, che non trova alcun riscontro negli ordinamenti della maggior parte dei paesi in cui vige lo stato di diritto», così Tommaso Rafaraci, professore di diritto processuale penale dell'Università di Catania e avvocato penalista sulla proposta referendaria di riforma costituzionale della giustizia.
Perché votare Sì a questa riforma?
E’ una domanda prematura. Mi faccia prima spiegare il mio pensiero con domande sui suoi punti essenziali
e la risposta verrà da sé.
Quali sono i benefici della separazione delle carriere dei magistrati?
Evitando discorsi che partono da lontano, impraticabili in questa sede, la risposta è abbastanza semplice. Ciò che accomuna i magistrati requirenti e giudicanti è e resta l’indipendenza e l’autonomia dagli altri poteri, ma per il resto la fisionomia del pubblico ministero e del giudice è nettamente diversa. Il primo deve essere indipendente perché ha l’obbligo di esercitare l’azione penale (vale a dire che non ha potere di “scegliere” chi e quali reati perseguire, perché la legge è uguale per tutti). Il secondo, invece, deve essere indipendente e imparziale perché deve giudicare: il suo attributo è la “terzietà” (stabilita dall’art. 111 Cost.), che il pubblico ministero, proprio perché organo inquirente e parte del processo, non potrà mai possedere.
ambiguo, ombrello della “legalità”.
Sdoppiare il Csm che cosa comporterà?
Di positivo comporterà che il ruolo di autogoverno sarà svolto secondo criteri omogenei al distinto profilo professionale dei magistrati rispettivamente requirenti e giudicanti, senza interferenze tra l’uno e l’altro campo o rischi di condizionamenti reciproci. Né bisogna paventare, per una sorta di timore del nuovo, la creazione di un organo inedito (il Csm per i pubblici ministeri), che una volta istituito troverà certamente il suo equilibrio. A questo proposito, semmai può notarsi che la riforma registra una certa ridondanza là dove prevede due consigli superiori, dove forse bastava creare due diverse e ben distinte sezioni dello stesso organo.
E l’Alta Corte disciplinare che impatto avrà?
Il tema è molto delicato e non è facile esprimersi. Gli assetti della Corte disciplinare meritano grande attenzione. Tuttavia sul disciplinare un problema sembra esserci, e del resto la creazione di una Corte ad hoc non è una soluzione inedita (in passato la propose, ad esempio, proprio un ex magistrato, l’on. Luciano Violante). La gestione della giurisdizione disciplinare, esercitata oggi da una sezione dello stesso CSM, appare troppo “domestica”. Si vuol dire – ma il discorso andrebbe approfondito, pure alla luce di un obiettivo esame dei dati relativi alle decisioni – che anche sotto il profilo disciplinare si registra l’effetto negativo della gestione correntizia della vita del Csm, venendone compromesso, come ben si comprende, un momento dell’autogoverno, cruciale - tanto più dopo la “vicenda Palamara”- per la stessa credibilità della magistratura.
L’Anm denuncia un pericolo nel lungo termine della tenuta della democrazia. Lei percepisce questo rischio?
Non farei pronostici, tantomeno se di lungo termine. Comunque – sarà pure miopia – non è un pericolo che
vedo. Credo che le nostre istituzioni siano saldamente attestate su canoni di garanzia della magistratura
che questa riforma non mette in dubbio. Il nuovo che essa apporta va certo assimilato ma mi sembra tutto collocato dentro la tavola dei valori costituzionali e l’equilibrio tra i poteri. Purtroppo poi – e questo non è un pronostico – tanti fattori di altra natura minacciano già oggi la tenuta delle democrazie occidentali.
Il sorteggio è davvero la formula magica alle derive del correntismo?
Premesso che, naturalmente, non ci sono formule magiche, il sorteggio, soprattutto nella sua forma
“secca”, è di certo una soluzione drastica che comprensibilmente può non piacere. Ma non mi sembra che
(salvo forse temperare il sorteggio stesso) fossero a portata di mano altre soluzioni in grado di dare
altrettanta credibilità al tentativo di arginare le derive del correntismo. Se si ritiene, come a mio avviso si
deve, che queste derive sono un male, una vera “gabbia” in cui, paradossalmente, la magistratura stessa si
è chiusa da sé, pregiudicando la propria indipendenza interna, il sorteggio può costituire almeno un argine.
Lei vive la vita accademica e la vita delle aule di giustizia. Una visione completa e privilegiata. Crede che
comunque questa riforma potesse fare di più o forse ha fatto un passo troppo avanti?
Come ho già detto, credo che qualche aspetto potesse essere meglio ponderato o precisato, anche se non
si può pretendere che le norme costituzionali contengano le discipline di dettaglio. Se il referendum
convalidasse la legge di riforma, un ruolo assai importante spetterebbe comunque all’attuazione tramite
legge ordinaria. Non credo invece che si sia andati troppo avanti, mettendo troppa carne al fuoco, poiché i
punti della riforma sono tra loro collegati: fatto il passo, dovevano andare insieme.