Dopo lo scioglimento
Randazzo: l'ex sindaco Sgroi non è candidabile: arriva il verdetto della Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'ex primo cittadino. E intanto nel comune etneo è già tempo di campagna elettorale
Nessun ribaltone. L’ex sindaco di Randazzo, Francesco Sgroi, non potrà candidarsi. La notizia era molto attesa considerando che dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del 26 gennaio 2024, frutto delle indagini del blitz “Terra Bruciata” contro il clan Sangani, il comune ai piedi dell’Etna si sta preparando alle amministrative del prossimo 24 maggio. Ora la campagna elettorale potrà accendersi con una certezza: Sgroi non potrà scendere in campo.
La prima sezione civile della Cassazione ha infatti confermato «l’incandidabilità» sancita dalla Corte d’Appello di Catania nei confronti non solo dell’ex primo cittadino ma anche dell’ex assessore comunale Nunzio Batturi. Una sentenza, emessa ad aprile 2025, che aveva riformato quando deciso dal Tribunale che invece aveva dichiarato “candidabili” i due ex amministratori. Ma quel verdetto fu impugnato dal Viminale.
Va ricordato che Sgroi dal punto di vista penale non ha avuto ripercussioni La Suprema Corte ha rigettato i due ricorsi ritenendo infondati o inammissibili i motivi presentati (6 per Sgroi e 5 per Batturi). La Cassazione ritiene corretta l’analisi unitaria dei giudici di secondo grado. Per la Corte «le condotte» del sindaco (in carica dal 2018) avrebbero «minato la legalità e l’imparzialità dell'amministrazione ed inciso la sua credibilità presso il pubblico, e cioè il rapporto di fiducia dei cittadini verso l'istituzione, incrinato da fenomeni di infiltrazione e condizionamento riconducibili alla condotta degli amministratori e siano stati la causa del disposto scioglimento del consiglio comunale di Randazzo». La Suprema Corte, infatti, ricorda che l’applicazione «della misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio».