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17 marzo 2026 - Aggiornato alle 18:47
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siracusa

Avvocato si affida all'intelligenza artificiale e inventa precedenti inesistenti, il giudice lo bacchetta: «Una colpa grave»

Il legale cita casi giurisprudenziali mai esistiti ottenuti con l'intelligenza artificiale: il tribunale condanna l'uso acritico e richiama alla verifica delle fonti

17 Marzo 2026, 17:43

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«Stiamo attenti a utilizzare strumenti virtuali come l'intelligenza artificiale che, seppur dalle grandi potenzialità, non può sostituire in alcun modo la professionalità di chi deve studiare e fare ricerca, alla base della redazione di ogni atto giuridico». È questo il commento dell'avvocato Giuseppe Gurrieri, presidente della Camera penale “Pier Luigi Romano” di Siracusa, a proposito di quanto accaduto al tribunale aretuseo dove un avvocato, fidandosi della AI, ha prodotto al giudice quattro precedenti giurisprudenziali a sostegno della tesi del proprio assistito, senza che alcuna di queste fosse mai stata pronunciata dalla Cassazione e sottoponendo il magistrato ad un lavoro supplementare per verificare punto per punto quanto prodotto dall'AI.

«L'utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa può essere un valido supporto – dice Gurrieri – ma soltanto nel caso in cui l'esito della consultazione sia poi verificata e riscontrata dalla competenza del professionista, altrimenti si rischia di scrivere banalità sconcertanti o di prendere degli abbagli come nel caso specifico sanzionato dal giudice».

Nel puntare il dito contro l'avvocato che ha pensato di risolvere il caso con il ricorso all'intelligenza artificiale, il giudice del tribunale di Siracusa ha evidenziato che: «L’utilizzazione acritica di tali strumenti, senza la doverosa verifica dell’attendibilità degli output mediante consultazione delle fonti primarie (banche dati giuridiche, repertori ufficiali, CED della Corte di Cassazione), integra gli estremi della colpa grave, non potendosi più tollerare, allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche diffuse, errori di tale natura, i quali - lungi dal costituire meri refusi o imprecisioni - aggravano significativamente l’attività del giudice e delle controparti, costretti a verificare l’attendibilità di ogni singola citazione e a controdedurre su precedenti inesistenti».