la sentenza
Concorso Agenzia delle entrate, escluso perché in attesa della prova ha trovato un lavoro precario: accolto il ricorso
Un ingegnere di Agrigento ha vinto la causa contro l'ente. Al momento della candidatura era disoccupato, poi aveva momentaneamente insegnato e per questo era stato estromesso
Non c'è bisogno di rimanere disoccupati per tutto il tempo del concorso, basta esserlo al momento della candidatura se il bando richieste questo requisito. Con questa motivazione la Seconda Sezione del TAR Sicilia ha accolto il ricorso dell’ingegnere G.L., professionista originario della provincia di Agrigento, assistito dagli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Impiduglia e Giuseppe Gatto, contro l’Agenzia delle Entrate.
La controversia riguardava l’esclusione del tecnico dalla graduatoria dei vincitori di un concorso per funzionari, motivata da un’interpretazione ritenuta eccessivamente restrittiva delle norme sulle categorie protette.
L’ing. G.L., regolarmente iscritto nelle liste dei disabili disoccupati al momento della domanda (Legge 68/1999), aveva superato l’unica prova scritta prevista dalla selezione.
L’Amministrazione, tuttavia, gli aveva negato la riserva dei posti perché, durante lo svolgimento della procedura, aveva accettato un incarico a tempo determinato come docente precario presso il Ministero dell’Istruzione, perdendo temporaneamente lo status di disoccupato.
Secondo l’Agenzia, il requisito avrebbe dovuto permanere ininterrottamente fino alla conclusione del concorso; un’impostazione che, di fatto, aveva favorito l’assunzione di una candidata con punteggio inferiore.
Con la sentenza pubblicata il 3 marzo 2026, i giudici amministrativi hanno annullato gli atti impugnati, accogliendo integralmente le tesi difensive.
Il Collegio ha precisato che né la legge né il bando impongono al candidato appartenente alle categorie protette di conservare lo stato di disoccupazione per l’intera e imprevedibile durata della procedura. Tale condizione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e all’atto dell’immissione in servizio.
Pretendere che un candidato rinunci a qualsiasi impiego per mesi o anni, in attesa dell’esito del concorso, contrasterebbe con le finalità inclusive della Legge 68/1999.
Il TAR Palermo ha inoltre osservato che, se l’Amministrazione avesse voluto richiedere la continuità del requisito per tutto l’arco della selezione, avrebbe dovuto prevederlo espressamente nel bando, cosa che non è avvenuta.
In conseguenza della decisione, il Tribunale ha disposto l’inserimento dell’ingegnere agrigentino nella graduatoria dei vincitori per la Regione Sicilia.
La pronuncia afferma un principio di rilievo generale: il lavoro temporaneo non può trasformarsi in una “colpa” capace di precludere l’accesso a un impiego stabile per chi rientra nelle categorie protette.